L’avviso di accertamento firmato digitalmente è nullo per difetto di sottoscrizione?
13 Giugno 2024
La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 d.lgs. n. 82/2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale. Il caso di specie Il caso in esame origina dall'impugnazione proposta dall' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, n. 52/02/2019, della CTR del Basilicata. Nel dettaglio, la CTR lucana mediante la predetta sentenza rigettava l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria confermando la nullità dell'avviso di accertamento, emesso nei confronti di una s.r.l. in liquidazione, statuita in primo grado per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 2 CAD. I motivi del ricorso Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sulla scorta dei seguenti sei motivi:
Il provvedimento della Cassazione In applicazione del principio della ragione più liquida vengono esaminati preliminarmente il quarto e il quinto motivo di ricorso. Il quarto motivo viene accolto in quanto la CTR ha erroneamente interpretato il comma 6 dell'art. 2 del CAD. La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che «l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005 non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e delle funzioni ispettive […] riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi» (Cass. n. 6142/2024 e Cass. n. 10829/2024). Vista la legittimità della notifica di copia analogica conforme a documento informatico (art. 2, comma 6, CAD), il quinto motivo viene dunque accolto. L'accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso determina l'assorbimento dei primi tre motivi. Dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla CGT d'appello della Basilicata in diversa composizione. (fonte: dirittoegiustizia.it) |