L’avviso di accertamento firmato digitalmente è nullo per difetto di sottoscrizione?

13 Giugno 2024

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in materia di avviso di accertamento firmato digitalmente riconoscendo la non nullità per difetto di sottoscrizione.

La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 d.lgs. n. 82/2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale.

Il caso di specie

Il caso in esame origina dall'impugnazione proposta dall' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, n. 52/02/2019, della CTR del Basilicata. Nel dettaglio, la CTR lucana mediante la predetta sentenza rigettava l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria confermando la nullità dell'avviso di accertamento, emesso nei confronti di una s.r.l. in liquidazione, statuita in primo grado per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 2 CAD.

I motivi del ricorso

Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sulla scorta dei seguenti sei motivi:

  • con il primo e il secondo motivo di ricorso viene dedotta, sulla scorta dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 per aver omesso la CTR di pronunciare l'inammissibilità della memoria che la società contribuente aveva depositato tardivamente (lo stesso giorno dell'udienza di trattazione), contenente eccezioni nuove rispetto a quelle dedotte con i motivi di ricorso lamentando l'inutilizzabilità delle stesse da parte della CTP per fondare la statuizione confermata dalla CTR;
  • con il terzo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 18 comma 2, 19, 21, comma 1, e 24, comma 2, d.lgs. 546/1992;
  • con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2, comma 6, del d.lgs n. 82/2005 per avere la CTR, erroneamente, ritenuto che la disposizione censurata si applicasse anche alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento;
  • con il quinto motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 e 23, comma 1, CAD, per avere la CTR ritenuta obbligatoria, pur sussistendo la sottoscrizione digitale dell'avviso di accertamento, la notifica dello stesso a mezzo PEC;
  • con il sesto motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il provvedimento della Cassazione

In applicazione del principio della ragione più liquida vengono esaminati preliminarmente il quarto e il quinto motivo di ricorso. Il quarto motivo viene accolto in quanto la CTR ha erroneamente interpretato il comma 6 dell'art. 2 del CAD. La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che «l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005 non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e delle funzioni ispettive […] riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi» (Cass. n. 6142/2024 e Cass. n. 10829/2024). Vista la legittimità della notifica di copia analogica conforme a documento informatico (art. 2, comma 6, CAD), il quinto motivo viene dunque accolto.

L'accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso determina l'assorbimento dei primi tre motivi. Dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla CGT d'appello della Basilicata in diversa composizione.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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