L’opposizione al decreto penale di condanna dopo la riforma Cartabia

La Redazione
14 Giugno 2024

Tema affrontato dalla Corte è la necessità di uno specifico mandato al difensore che propone opposizione al decreto penale di condanna.

Il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava  inammissibile l'opposizione avverso un decreto penale di condanna, in quanto proposto dal difensore  privo di specifico mandato. Infatti, a seguito della  riforma Cartabia  e dalla lettura sistematica delle nuove norme, il rinvio all'art. 582 c.p.p. da parte del nuovo art. 461 c.p.p. comporta implicitamente, secondo il Tribunale, la parziale applicabilità delle disposizioni in tema di forma dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581, commi 1-ter  e 1-quater, c.p.p.

La Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dalla difesa, non condivide l'interpretazione offerta dal Tribunale emiliano.

Nello specifico, la  disposizione transitoria  prevista dall'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 ha  posticipato l'entrata in vigore  della novella relativa al deposito telematico al sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali previsti dai precedenti commi della norma medesima. Fino a quel momento, continua ad applicarsi la normativa previgente.

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 217, che ha reso obbligatorio il deposito telematico di alcuni atti delle indagini preliminari, ha visto la luce il 29 dicembre 2023 ed è entrato in vigore a decorrere dal 14 gennaio 2024.

Considerando che nel caso di specie, l'opposizione al decreto penale di condanna è stata depositata in data 1° marzo 2023,  non erano ancora in vigore  le norme della riforma Cartabia e quindi il Tribunale ha errato a dichiararne l'inammissibilità.

Ad ogni modo, è la  lettera della norma  che depone nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 581 c.p.p. all'opposizione al decreto penale di condanna e deve comunque considerarsi che la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è limitata dall'art. 591, comma 1-quater, c.p.p. alla sola ipotesi in cui l'imputato è  assente. Ha errato il Tribunale a equiparare l'assenza in senso tecnico alla mancata conoscenza incolpevole del procedimento, circostanza tipica del procedimento per decreto. Come afferma la S.C., «trattasi di due situazioni del tutto diverse, atteso che l'assenza presuppone una scelta volontaria e consapevole dell'imputato di non comparire».

La pronuncia sottolinea, infine, che l'opposizione a decreto penale di condanna non può essere equiparata  tout court  all'impugnazione in senso tecnico: «se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha esteso al primo alcune disposizioni proprie dell'impugnazione […], è altrettanto vero che ciò ha fatto al fine di favorire la più ampia possibilità di opposizione, non per limitarla».

Concludendo, l'ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio e gli atti vengono trasmessi al Tribunale per l'ulteriore corso.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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