Il mutuo è valido se manca l'indicazione del TAN?
18 Giugno 2024
In caso di mancata indicazione del TAN (Tasso Annuo Nominale), il contratto di mutuo può comunque essere valido se le condizioni economiche sono "agevolmente individuabili" dalla documentazione contrattuale (ad esempio dal piano di ammortamento) e dai suoi allegati. Nel caso concreto, la parte mutuataria aveva ottenuto un mutuo da un istituto di credito e aveva sospeso il pagamento delle rate perché riteneva il contratto nullo per la mancata indicazione del TAN. Ciò sulla base del fatto che l'art. 117 c. 4 TUB prevede che i contratti (bancari) indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il TAN è proprio il tasso dovuto al netto della capitalizzazione: è il valore a cui fa riferimento la suddetta disposizione quando stabilisce che i contratti "indicano il tasso di interesse". La Cassazione, tuttavia, ha dato ragione alla banca, confermando la sentenza della Corte d'Appello, e ha chiarito che, pur non essendo sufficiente, in generale, la sola indicazione del TAEG per la validità del contratto, nel caso in questione "erano analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento". In particolare, il contratto indicava:
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