Il mutuo è valido se manca l'indicazione del TAN?

La Redazione
18 Giugno 2024

La questione affrontata dalla Cassazione riguarda la sorte di un contratto di mutuo nel quale non sia indicato il TAN (Tasso Annuo Nominale): il contratto è comunque valido o è affetto da nullità? 

In caso di mancata indicazione del TAN (Tasso Annuo Nominale), il contratto di mutuo può comunque essere valido se le condizioni economiche sono "agevolmente individuabili" dalla documentazione contrattuale (ad esempio dal piano di ammortamento) e dai suoi allegati.

Nel caso concreto, la parte mutuataria aveva ottenuto un mutuo da un istituto di credito e aveva sospeso il pagamento delle rate perché riteneva il contratto nullo per la mancata indicazione del TAN. Ciò sulla base del fatto che l'art. 117 c. 4 TUB prevede che i contratti (bancari) indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Il TAN è proprio il tasso dovuto al netto della capitalizzazione: è il valore a cui fa riferimento la suddetta disposizione quando stabilisce che i contratti "indicano il tasso di interesse". 

La Cassazione, tuttavia, ha dato ragione alla banca, confermando la sentenza della Corte d'Appello, e ha chiarito che, pur non essendo sufficiente, in generale, la sola indicazione del TAEG per la validità del contratto, nel caso in questione "erano analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento". In particolare, il contratto indicava:

  • il tasso di indicizzazione;
  • gli interessi di mora;
  • i criteri di indicizzazione;
  • il TAEG o ISC;
  • il piano finanziario con numero delle rate, ammontare di ciascuna rata, incidenza degli interessi, tasso debitore e spese.

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