Concorrenza: la Commissione UE deve pagare interessi sulle ammende ingiustificate che ha inflitto alle aziende e di cui ha percepito gli importi a titolo provvisorio

La Redazione
17 Giugno 2024

La CGUE (11 giugno 2024, C-221/22) ha affermato che la Commissione UE deve pagare gli interessi sulle ammende ingiustificate alle aziende, confermando, nel caso di specie, l'obbligo per la stessa di pagare 1,8 milioni di interessi a un'azienda di telecomunicazioni tedesca sull'ammenda di circa 31 milioni per abuso di posizione dominante. Pertanto, quando il Tribunale o la CGUE annullano o riducono un'ammenda inflitta dalla Commissione a un'impresa per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione deve non solo rimborsare del tutto o in parte l'importo pagato dall'impresa a titolo provvisorio, ma anche versare interessi per il periodo che va dalla data del pagamento provvisorio dell'ammenda alla data del rimborso. Tali interessi sono intesi a risarcire forfettariamente l'impresa interessata per la privazione del godimento dell'importo in questione.

Il 15 ottobre 2014, la Commissione europea ha inflitto a una nota azienda di telecomunicazioni tedesca un'ammenda di circa 31 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga.

Tale azienda di telecomunicazioni tedesca ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione dinanzi al Tribunale dell'UE, pur versando a titolo provvisorio tale ammenda il 16 gennaio 2015. 

Il Tribunale ha accolto parzialmente tale ricorso e ha ridotto l'importo dell'ammenda di circa 12 milioni di euro. La Commissione ha quindi rimborsato tale importo alla ricorrente il 19 febbraio 2019.

L'azienda di telecomunicazioni tedesca ha poi chiesto alla Commissione di versarle gli interessi moratori su tale importo per il periodo compreso tra la data di pagamento dell'ammenda e la data di rimborso, vale a dire per più di quattro anni.

Dal momento che la Commissione si è rifiutata, la ricorrente si è nuovamente rivolta al Tribunale, che ha condannato la Commissione a pagare un importo di circa 1,8 milioni di euro all'azienda. 

La Commissione ha proposto impugnazione avverso questa sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza pronunciata in data 11 giugno 2024, la CGUE respinge l'impugnazione e conferma in tal modo la sentenza del Tribunale.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in caso di annullamento o di riduzione con effetto retroattivo, da parte di un giudice dell'Unione, di un'ammenda inflitta dalla Commissione per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l'importo dell'ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data del rimborso di quest'ultima (la Corte sottolinea in termini più generali che, quando siano state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell'Unione – indipendentemente dal fatto che lo siano state da parte di un'autorità nazionale o di un'istituzione, un organo o un organismo UE –, tali somme di denaro devono essere restituite e la restituzione deve essere maggiorata di interessi che coprono tutto il periodo che va dalla data del pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione). Tale obbligo sussiste anche quando il rendimento finanziario dell'investimento, da parte della Commissione, dell'importo di tale ammenda durante questo periodo sia stato nullo, se non negativo. Non si tratta, in questo caso, di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi a risarcire forfettariamente l'impresa per la privazione del godimento dell'importo in questione.

Peraltro, il Tribunale ha correttamente considerato che il tasso applicabile agli interessi che la Commissione è tenuta a pagare all'azienda tedesca è pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali – per analogia con l'art. 83, § 2, lett. b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.