Applicativo “APP”: dalla recente introduzione alle prime criticità

17 Giugno 2024

L'introduzione di "APP", nonostante il dichiarato scopo di semplificazione dell'attività giudiziaria, ha presentato criticità tali da determinare il mantenimento di un "doppio binario", analogico e digitale nel processo penale e nelle correlate attività degli uffici giudiziari. Il presente contributo esamina proprio le principali criticità, individuando i punti su cui intervenire per una loro reale soluzione e una resa effettiva della digitalizzazione del PPT.

Introduzione. Il quesito sottoposto

Dopo alcuni mesi di utilizzo dell'applicativo per il processo penale, denominato APP, è avvertita la necessità di saggiarne gli effetti sulla organizzazione degli uffici giudiziari e sui precipitati che il suo uso ha avuto, in tale tempo, sul procedimento penale.

È noto, come si chiarirà, che i preliminari impegni nella sua gestione ed utilizzo hanno riguardato gli uffici della Procura della Repubblica e quelli del Giudice per le indagini preliminari.

Il focus cercherà di evidenziare quali sono state le principali criticità che si sono avvertite nell'utilizzo di questo applicativo dal punto di vista del magistrato inquirente e giudicante che, seppure limitatamente al procedimento di archiviazione e di riapertura delle indagini, ha senza dubbio preso atto delle rilevanti modifiche del suo modo quotidiano di lavorare dovendo anche ampliare il suo spettro di conoscenza a profili informatici invero prima sconosciuti.

Il quadro normativo di riferimento 

L'applicativo per il processo penale, denominato APP, è destinato, come accennato a gestire il Processo Penale Telematico.

Con l'adozione del decreto n. 271/2023 emanato in esecuzione dell'art. 87 comma 3 d.lgs. n. 150/2022, è stata, infatti, prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. a decorrere dal 14 gennaio 2024 ed APP costituisce l'applicativo informatico individuato per tali depositi.

Gli uffici di Procura, a partire da quella data, debbono, pertanto, trasmettere obbligatoriamente al GIP tramite APP le richieste di archiviazione e, ai sensi dell'art. 408 comma 1 c.p.p., gli atti del procedimento cui la richiesta si riferisce.

L'ufficio GIP, a sua volta, deve gestire attraverso l'applicativo la redazione ed il deposito dei relativi provvedimenti.

Cenni generali sull'applicativo unico di gestione del processo penale telematico

APP è, quindi, in buona sostanza l'applicativo unico di gestione del processo penale telematico, per il governo dei flussi procedurali e documentali esterni e interni agli uffici giudiziari, che vanno dall'iscrizione della notizia di reato fino all'udienza preliminare esclusa (obiettivo PNRR M1C1-38, Riforma 1.8) allo stato limitato, come accennato, ai procedimenti di archiviazione di riapertura delle indagini.

APP è un sistema collaborativo informatico progettato per consentire a tutti i soggetti abilitati la redazione, la firma digitale e il deposito telematico dei provvedimenti penali, rendendo telematici tutti i flussi procedimentali, dall'iscrizione della notizia di reato all'udienza preliminare esclusa, integrandosi con il PDP e il Portale delle Notizie di Reato.

L'applicativo prevede, in progetto, tutte le funzionalità atte a garantire la redazione di atti nativi digitali, gli scambi telematici bidirezionali tra i diversi uffici giudiziari coinvolti, e l'integrazione con i Portali (PNdR e PDP) per la ricezione automatizzata degli atti, dei file multimediali e dei relativi dati strutturati.

I profili critici e gli effetti sui tempi definizione dei procedimenti

Provando ad abbandonare il punto di vista strettamente informatico, assumono rilievo quei profili critici che fin da subito hanno investito i magistrati in contatto con detto applicativo.

Con specifico riguardo agli uffici del giudice per le indagini preliminari si ci è dovuti fin da subito confrontare, in una sorta di fattispecie a formazione progressiva, dapprima con le richieste di archiviazione avanzate dal PM nei confronti di soggetti ignoti, per poi passare alla prova di gestione delle richieste di archiviazione avanzate nell'ambito dei procedimenti iscritti nei confronti dei soggetti noti con la visibilità esclusiva della sola richiesta di archiviazione formulata dal PM.

In altri termini rispetto al progetto (logicamente determinato per obiettivi da raggiungere progressivamente) gli uffici si sono dovuti adattare all'esistenza di un unico atto nativo digitale rappresentato dalla richiesta di archiviazione, al fine di valutare il contenuto degli atti su cui detta richiesta faceva fondamento, alla visione del fascicolo in formato cartaceo o comunque caricato su TIAP.

L'implementazione dell'applicativo (eseguita a seguito di continue richieste di apertura dei c.d. tickets con esiti risolutivi invero generalmente rapidi ed efficienti) si è avuta nella gestione nel quotidiano dell'attività giudiziaria.

Vale la pena sottolineare che le criticità di APP sono diretta conseguenza del fatto che detto applicativo è stato ideato e predisposto per una attività, quella giudiziaria, dotata di caratteristiche uniche e peculiari difficilmente adattabili ad un sistema - quello informatico - tendente inevitabilmente alla standardizzazione della domanda e delle conseguenti risposte.

È, però, doveroso chiarire che dette criticità vanno agganciate anche alle modalità di gestione degli uffici giudiziari interessati che, in determinate circostanze, hanno, posta anche la inevitabile inesperienza rappresentata dal primo utilizzo di un nuovo applicativo, comportato malfunzionamenti del sistema e rallentamenti nella definizione dei procedimenti.

Ciò per chiarire che, posto l'inevitabile percorso ormai tendenzialmente irreversibile intrapreso dal processo penale verso la telematizzazione è necessario favorire una continua collaborazione tra mondi così diversi come quello informatico e quello giudiziario fondata non su una verifica continua della imputazione soggettiva dei cattivi funzionamenti dell'applicativo, quanto piuttosto sullo sforzo comune per la ricerca di soluzioni condivise.

Deve, poi, aggiungersi che, detto sforzo, non può non profondersi anche all'interno del mondo giudiziario, tra gli stessi uffici di procura e del giudice per le indagini preliminari – al momento unici investiti, come scritto, dall'utilizzo di tale sistema applicativo – e deve partire anche esso dal presupposto della ideazione di soluzioni condivise, indipendenti dalla ricerca della imputazione dell'errore e da una rigorosa ripartizione di competenze con indifferenza delle difficoltà altrui.

Solo una predisposizione mentale finalizzata alla ricerca di soluzioni potrà favorire il funzionamento (auspicabile, ma certamente non garantito) dell'applicativo in esame o comunque di altri sistemi che pure il legislatore dovrà immaginare in caso di naufragio di quello in esame.  

Il principio sul quale non potrà farsi sconti è che qualunque siano le strade dirette al varo del procedimento penale telematico mai le stesse potranno comportare un adattamento dei principi e delle regole del nostro processo penale né tantomeno dell'ordinamento giudiziario ad esigenze informatiche.

Dovrà essere il legislatore a farsi carico di questa subordinazione che è l'indefettibile presupposto dal quale prendere le mosse per qualunque dibattito e collaborazione diretta al corretto funzionamento di questo o di futuri applicativi forniti ai magistrati per lo svolgimento delle rispettive loro funzioni penali.

Certamente lo svolgimento di tali funzioni giudiziarie dovrà essere facilitato rispetto a quanto avveniva con la consultazione del fascicolo in formato cartaceo.

Come è noto ciò non è affatto accaduto con l'utilizzo di TIAP.

È stato, infatti, notato che, ad oggi, TIAP permette la sola scannerizzazione in formato immagine (anche di bassa qualità) di documenti cartacei, senza alcuna possibilità di altre tipologie di file (es. multimediali).

Il descritto limite ha determinato la costante richiesta da parte del giudice della trasmissione del fascicolo in formato cartaceo con particolare riguardo alla richiesta di applicazione delle misure cautelari personali e reali nei casi in cui, allegati alla informativa di reato, erano stati depositati, al PM, files multimediali o anche solo fotografici a colori idonei ad esempio – per ciò che concerne le misure cautelari personali – alla individuazione di persone o di cose e, nell'ambito delle misure cautelari reali, all'analisi di manufatti e terreni oggetti di contestate violazioni edilizie, urbanistiche o paesaggistiche.

La richiesta di trasmissione del fascicolo cartaceo era, in tali casi determinata dal fatto che detti files risultavano scarsamente visibili in TIAP, sovente in bianco e nero o, per cattivo uso delle macchine fotocopiatrici, totalmente invisibili.

L'acquisizione di detti files – tra l'altro in vertiginoso aumento e spesso fondamentali per la prova dei fatti oggetto di contestazione – secondo il progetto – e la loro usabilità sarà, invece, prevista in APP.

Si è evidenziato come APP si distingua per la sua connotazione ultra ed extra-documentale, gestionale, accorpando in sé il documentale preesistente (TIAP) e come, recuperando i dati dal registro, provveda al contestuale governo dei flussi procedurali di documenti interni, oltre che alla ricezione dei documenti esterni ad esso (cfr. F. Iannone, Diritto e Innovazione 13 Febbraio 2024 APP non funziona! Cronaca di una difficile transizione digitale in giustiziainsieme.it). 

Nell'area di gestione dei flussi procedurali esso distingue varie aree, dedicate ai singoli flussi: intercettazioni, indagini preliminari (archiviazione, proroga, riapertura, conclusione, tabulati, iscrizione, prelievo coatto, interrogatorio, sequestro probatorio, ispezioni, incidente probatorio, esibizione, perquisizioni), misure precautelari, misure cautelari, impugnazioni misure, avocazione mandando, quindi, il segnale della sua capacità di “gestione” della fase di indagini preliminari comprensiva anche del libro IV del codice di procedura penale.

Fin da subito, mentre negli uffici giudiziari i PM e i giudici (con le rispettive segreterie e cancellerie) iniziavano a cimentarsi con i primi fascicoli a richiesta digitale e contenuti cartacei dividendosi, dopo la intervenuta profilazione, tra la novità rappresentata dallo studio tradizionale del fascicolo e l'apposizione di codice identificazione e password per la firma digitale dei decreti di archiviazione con successivo deposito telematico (attività non prive di criticità come di seguito si proverà ad evidenziare) la Settima Commissione CSM, nell'ambito della pratica n. 747/VV/2012, istituiva, in data 20 marzo 2023, un Gruppo di analisi sugli applicativi del PPT, composto da Referenti Informatici Distrettuali (RID) del settore penale (giudicante e requirente) e componenti della STO.

Il compito del gruppo veniva individuato “nello studio della documentazione fornita dalla DGSIA e nella successiva fase di test degli applicativi proposti in ambito penale”.

Da tale studio sono emerse manifeste le criticità di tale sistema applicativo che ha riverberato i suoi effetti, in primo luogo, sulla portata dei flussi dei procedimenti.

Ed invero i dati raccolti nel periodo tra il 15 gennaio 2024 e il 21 febbraio 2024 per il tramite della rete RID, che attualmente hanno riguardato 114 procure su 140, hanno rivelato un calo del 63,7% nel numero delle richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di noti e dell'80,1% per i procedimenti nei confronti di persone ignote. In termini assoluti, la rilevazione, che riguardava l'81,4% degli uffici, denunciava il calo di 35.504 richieste a mod.21 e 100.910 richieste a mod.44 rispetto allo stesso periodo del 2023.

La situazione degli uffici giudicanti che riguardava 98 uffici GIP su 140, ha attestato un calo del 93,4% dei decreti di archiviazione nei procedimenti mod.21 e del 96,9% di quelli a mod.44. In termini assoluti in poco più di un mese il calo delle archiviazioni è stato di 43.455 procedimenti a carico di noti e di 101.696 a carico di ignoti.

Il CSM ha disposto una nuova raccolta dei dati mediante la Rete MAGRIF e RID sul territorio i cui risultati non sono stati ancora resi noti.

È, comunque, segnalazione comune che le attività di archiviazione per via digitale hanno richiesto tempi enormemente superiori a quelli necessari in precedenza con modalità analogiche.

E ciò in quanto la procedura di delibazione sulle richieste di archiviazione ha, come accennato, fin da subito, presentato numerose criticità anche meramente esecutive che ne hanno, appunto, determinato un forte rallentamento che ha inciso, inevitabilmente, sui tempi di definizione di detti affari penali.

La casistica

In primo luogo, è doveroso segnalare che per un apprezzabile lasso di tempo (almeno fino al mese di marzo del 2024) nella fase di validazione iniziale della richiesta di archiviazione e nella fase finale della validazione del decreto di archiviazione da trasmettere al PM l'applicativo segnalava un “errore 500” con schermata grigia con striscia gialla che, di fatto, impediva la definizione di qualunque procedura.

Lo stesso errore si presentava, sovente, anche in apertura della applicazione rendendo di fatto impossibile persino la profilazione del PM e/o del giudice.

Dopo interventi dell'assistenza, detta criticità, allo stato, appare divenuta marginale e quasi scomparsa.

Ottenuto l'accesso, letta la richiesta di archiviazione e completato lo studio del fascicolo cartaceo (solo la richiesta di archiviazione, deve rammentarsi, è nativa digitale e consultabile quindi direttamente su APP) si è avvertita fin da subito la inadeguatezza dei modelli di decreto di archiviazione proposti dal sistema sovente ricchi di errore (anche solo di battitura) e comunque non di rado non adattabili al caso di specie.

Ci si è quindi attrezzati utilizzando prevalentemente la funzione “carica atto da firmare” con upload effettuato da modelli creati direttamente dall'utente che erano poi caricati in app consentendo quindi la successiva firma digitale e il relativo deposito.

La criticità di tale modo di procedere si è avvertita soprattutto quando il fisiologico flusso con wizard non era seguito dal PM; ciò, infatti, ha determinato la mancata “comunicazione” di APP (che in tal modo risultava “forzato” nel regolare flusso) a SICP della richiesta con la conseguenza che la richiesta di archiviazione non era visibile sull'applicativo al giudice.

Detta particolare anomalia pare verificarsi anche con il decreto di archiviazione che non risulta, poi, anche esso, al pari della richiesta, visibile automaticamente al TIAP con conseguente necessità di stampa del decreto o comunque di una ulteriore e autonoma operazione di carico del documento in TIAP da parte del personale amministrativo.

Il dato è segnalato perché l'ufficio del PM può avere la necessità di verificare il dispositivo del decreto redatto dal GIP anche al fine di accertarsi di eventuali archiviazioni parziali del fascicolo.

Inoltre, il difensore dell'indagato (ma anche della persona offesa nel procedimento nei confronti di ignoti) può avere interesse alla visione del decreto che, quindi, necessariamente deve essere visibile in TIAP.

Si sono poi creati dei modelli standard inseriti direttamente in APP attraverso i quali, dopo aver selezionato la funzione “redigi atto”, è possibile accedere ad atti redatti dai singoli giudici dell'ufficio giudiziario di appartenenza per poi procedere al deposito.

L'utilizzo di questo regolare flusso non ha creato problemi in ordine alla visibilità e al deposito.

Le difficoltà di maggiore rilievo hanno riguardato la modificabilità di detti modelli.

L'attività giudiziaria, come dianzi sottolineato, non può consentire, infatti, standardizzazioni di decisioni soprattutto con riguardo a procedimenti iscritti nei confronti di soggetti noti (mod. 21) per i quali ogni fatto in essi contenuto può richiedere l'adozione di un decreto diverso.

Allo stato la possibilità di modificare detti modelli si rivela a volte complessa e farraginosa e inevitabilmente rallenta la definizione di detti procedimenti.

Viceversa, laddove invece pare possibile detta massificazione (come avviene per i c.d. ignoti seriali) sono state (e ci sono tuttora) segnalate difficoltà collegate alla firma massiva che è respinta dal sistema e impone l'estrazione di alcuni procedimenti dall'elenco per poter poi procedere alla loro archiviazione.

Il citato doppio regime (analogico e digitale) del procedimento di archiviazione poi ha creato alcune difficoltà in relazione a procedimenti trasmessi con richiesta del PM caricata in APP con firma digitale ma poi non più gestibile per l'ufficio del GIP tramite l'applicativo.

Al fine di ottenere una rapida soluzione dell'inevitabile stallo si è dapprima deciso di procedere alla definizione comunque analogica di detti procedimenti (con contestuale “apertura di ticket” per la relativa soluzione) e poi, poste le conseguenti “false pendenze” determinate dalla mancata “eliminazione” del fascicolo da APP alla restituzione dell'affare al PM per la soluzione della impossibilità di gestione del fascicolo in APP dopo la trasmissione.

Allo stato appare risolutivo l'inserimento della opzione “revoca la richiesta di archiviazione” per il PM e il “non luogo a provvedere sulla revoca della richiesta di archiviazione” aperta dall'applicativo al GIP onde consentire una rapida eliminazione dei duplicati e dei fascicoli con criticità gestionali.

Come accennato il trascorrere del tempo e la diversificazione delle richieste e dei relativi adempimenti previsti anche nel procedimento di archiviazione hanno determinato continue implementazioni di APP.

Un primo aspetto ha riguardato la necessità di procedere agli avvisi di cui all'art. 408 c.p.p.

Per tale ultima incombenza APP è dotata della relativa voce (“sollecito avviso alle persone offese”) che, selezionata, determina la restituzione degli atti al PM per l'esecuzione dell'adempimento nel caso, a detto incombente, il PM non abbia dato ossequio prima della trasmissione della richiesta di archiviazione alla cancelleria del giudice.

L'ufficio del PM, tuttavia, ha in taluni casi “caricato” gli esiti delle notificazioni disposte ai sensi dell'art. 408 c.p.p. utilizzando la voce “atti vari”.

Ciò ha determinato la invisibilità di tali adempimenti al GIP che non ha potuto constatare l'effettivo perfezionamento della procedura di notificazione determinando, quindi, la restituzione degli atti al PM posto che lo stesso fascicolo di fatto non diveniva più gestibile in APP.

Anche tale profilo ha determinato, conseguentemente, ritardi nella definizione della procedura anche perché la restituzione è avvenuta mediante la stampa cartacea del relativo provvedimento con le immaginabili criticità collegate al dato che trattavasi di fascicoli ormai caricati in APP.

L'applicativo, sul tema, dovrebbe fornire alla scrivania del giudice la funzione del “rigetto” della richiesta di archiviazione o comunque della “restituzione atti” al PM che consenta al giudice una interlocuzione con l'ufficio del PM sulla relativa richiesta senza necessariamente fissare l'udienza (che riguarda il merito della domanda del PM).

In tal modo potrebbe evitarsi la predisposizione cartacea dei provvedimenti interlocutori con la forzata creazione del c.d. doppio binario (cartaceo telematico) che inevitabilmente è destinato a disorientare gli uffici giudiziari.

Altro aspetto ha riguardato il deposito della opposizione alla richiesta di archiviazione. Allo stato la voce è presente in APP e quindi “caricato” l'atto sull'applicativo si dovrebbe essere in grado di adottare, qualora ritenuto necessario, il relativo decreto di fissazione udienza.

Con riguardo agli esiti, tuttavia, si segnala la presenza della sola possibilità di selezionare l'ordinanza di archiviazione mancando, allo stato, l'alternativa prevista, come è noto, dal codice di rito della ordinanza c.d. di ulteriori indagini o di fissazione del termine per la formulazione della imputazione.

Risulta aperto sul tema un c.d. ticket di assistenza per la relativa soluzione.  

È comunque importante che il personale amministrativo provveda a registrare la conclusione della udienza in camera di consiglio su SICP perché in caso contrario il giudice non potrà redigere la relativa ordinanza (qualunque sia l'esito) attraverso APP.

In ogni caso l'attivazione di detta procedura è possibile quando l'opposizione, depositata tramite portale, è visibile al competente ufficio APP del giudice per le indagini preliminari che, “ricevuto” l'atto, lo registra per renderlo visibile al giudice e determinarne il regolare sviluppo.

Il tema può porsi (e si è posto) nel (raro) caso di deposito analogico dell'atto di opposizione proposto direttamente dal privato incidente, però, su un fascicolo caricato in APP con la richiesta di archiviazione siccome, tale condizione, favorendo la creazione del c.d. doppio regime (analogico – digitale) non ha consentito di attivare la relativa voce per la fissazione della udienza e poi per il deposito del provvedimento.

Inoltre, le opposizioni alla richiesta di archiviazione depositate direttamente all'ufficio del PM non risultano poi visibili dopo la trasmissione del fascicolo al GIP imponendone il recupero tramite TIAP o SICP.

Particolarmente farraginosa risulta, poi, la procedura di definizione quando si ricerca direttamente il singolo fascicolo dalla “scrivania” mediante l'inserimento del relativo numero del RGNR o RGGIP.

In tale caso, infatti, in luogo del pulsante “redigi atto” non di rado ci si imbatte in “scheda fascicolo” che rimanda a tutti i possibili esiti diversi della procedura rispetto a quello del decreto di archiviazione.

È necessario quindi cliccare la voce “pendenti” sulla scrivania e una volta aperta la finestra di dialogo ricercare il relativo numero del RGNR o RGGIP che consente agevolmente la definizione mediante la procedura guidata dell'applicativo.  

Come accennato, poi, in fase di trasmissione l'applicativo APP ha determinato l'esistenza di duplicazioni del medesimo procedimento determinando anche in tal caso la permanenza della pendenza di uno dei due fascicoli (ovviamente non esitato) con conseguente necessità di “forzatura” mediante il comando “elimina” per la cancellazione del duplicato.

Ciò pare essere, come dianzi accennato, determinato dalla impossibilità per il PM di “ritirare” la propria richiesta di archiviazione nel caso in cui verifichi anche la mera presenza di errori o di omissioni (ad esempio in tema di richiesta di confisca e distruzione di quanto risulta in sequestro) limite che sembra essere superato con la previsione nel sistema di tali funzioni e relativa possibilità di procedere per il giudice al non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione con ulteriore selezione della tipologia di provvedimento da adottare (ordinanza o decreto).

Le criticità ordinamentali e di profilazione: la circolare del CSM (delibera plenaria del 13 marzo 2024)

È stato evidenziato come allo stato APP presenti - oltre alle difficoltà tecnologiche evidenziate nella relazione trasmessa dalla STO - significative criticità̀ ordinamentali individuabili nella mancata valutazione di diversi progetti organizzativi o tabellari - previsti dagli artt. 1 commi 6 e 7 d.lgs. n. 106/2006, 7-bis e 7-ter o.g. - che regolano nel dettaglio il funzionamento degli uffici, la ripartizione degli affari tra i magistrati e le modalità̀ di utilizzo dei poteri attribuiti a coloro che rivestono incarichi direttivi e semidirettivi (cfr. Criticità̀ relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici giudiziari; delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2024).

È stato sottolineato come l'attribuzione di poteri e facoltà̀ in capo ad ogni magistrato presente all'interno dell'Ufficio si risolva nella sua corretta profilazione. Da questo punto di vista APP è apparsa allo stato inadeguata e sconta, sotto questo aspetto, un difetto di progettazione da recuperare con estrema urgenza. Invero, nella fase di diffusione dell'applicativo, le profilazioni introdotte da APP erano semplicemente quelle mutuate da RegeWeb, profilazioni deputate a gestire non il flusso degli atti del procedimento, ma la mera visibilità̀ del Registro delle Notizie di Reato, sulla base di due soli profili (Magistrato Ufficio, che vede tutti i procedimenti iscritti e Magistrato Ruolo, che vede solo i procedimenti di un singolo magistrato).

Si è segnalato come nell'applicativo destinato a gestire i flussi delle attività̀ all'interno degli uffici giudiziari, invece, la profilazione di ciascun utente debba essere scalabile, in grado cioè̀ di adattarsi nel modo più̀ completo e neutro non a figure astratte e predeterminate di magistrati (procuratore, aggiunto o sostituto, ovvero di Presidente di sezione, aggiunto o singolo giudice), ma ai poteri concreti (funzioni) che ai singoli magistrati possono essere attribuite dal Progetto Organizzativo e dalle tabelle.

In buona sostanza si è sostenuto come ogni singolo potere suscettibile di essere attribuito a ciascun magistrato all'interno degli uffici costituisca un elemento che concorre a definire la sua profilazione.

Viceversa, la definizione delle profilazioni utente di APP ricalcate sugli schemi rigidi e precostituiti di RegeWeb, destinate a regolare la mera visibilità̀ del Registro costituisce un vizio progettuale che rende APP inidoneo ad organizzare e gestire gli uffici giudiziari interessati in conformità̀ alla legge ed alle normative consiliari.

In conclusione

È del tutto evidente come il confronto tra uffici giudiziari e strumenti informatici sia in fase di forte implementazione e imponga, come accennato, collaborazione.

Ma ciò che preme evidenziare è che, fermi restando i principi dianzi enunciati, l'integrazione di APP con ulteriori procedure tra quelle da progetto debba comunque avvenire in modo fortemente graduale.

Non deve prevalere, in altri termini, la logica del risultato, ma quella del buon funzionamento degli uffici giudiziari, della effettiva strumentalità di detti applicativi a rendere più agevole non solo ai magistrati, ma anche al personale amministrativo e agli avvocati, la fruizione di detti servizi in modo da consentire una (forse più) lenta, ma reale ed effettiva trasformazione del nostro processo in un processo penale telematico moderno, efficiente ed efficace per risposte adeguate per qualità, quantità e tempi, alla sempre costante domanda di giustizia penale.

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