Assegno di mantenimento e ripetibilità delle somme versate
28 Giugno 2024
In tema di assegno di mantenimento la Corte di cassazione si pronuncia stabilendo che, in caso di inesistenza ab origine dei presupposti del medesimo, le somme versate sono ripetibili. Lo afferma l'ordinanza n. 31635/2023 della prima sezione civile della Suprema Corte, pronunciandosi su una vicenda relativa alla separazione personale di due coniugi. Nel caso in questione, l'uomo decide di ricorrere in cassazione contro la sentenza d'appello che dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte alla moglie a titolo di mantenimento. L'uomo, nelle sue difese, sostiene infatti che tale provvedimento sorge su presupposti erronei, atteso che la moglie, secondo gli accertamenti del tribunale, percepisce da anni una regolare retribuzione economica, anche se non dichiarata, oltre a risultare proprietaria di beni immobili e, per tali ragioni, le somme dal medesimo versate a beneficio della moglie non svolgono la funzione preposta e per la quale verrebbero corrisposte. I giudici della Suprema Corte, allineandosi alle Sezioni Unite, affermano che nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio, all'interno della sentenza di primo o secondo grado, l'inesistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento della separazione, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti, vale a dire l'azione di ripetizione dell'indebito (cfr. Cass., sez. un., n. 32914/2022). Si evidenzia, in particolare, che ove con la sentenza venga escluso ab origine, quindi non per fatti sopravvenuti, il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno del soggetto richiedente, quindi una mancanza di redditi adeguati, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Nel caso specifico, il tribunale aveva rilevato che la donna non aveva fornito prova sufficiente della esistenza dei presupposti richiesti per avere diritto all'assegno di mantenimento e la Corte di cassazione, cassando la sentenza con rinvio, dichiara in via definitiva che «il riconoscimento dell'originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento già riconosciuto in sede presidenziale determinava, quindi, la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave». |