Quali sono le conseguenze della notifica non andata a buon fine per il trasferimento di domicilio dell’avvocato di controparte?
18 Giugno 2024
In merito ad una controversia avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, è sorta la questione relativa alla validità della notifica dell'atto di appello non andata a buon fine per il trasferimento del procuratore destinatario e, successivamente, eseguita con posta elettronica certificata. La Corte d'appello aveva infatti dichiarato inammissibile il gravame per tardività della notifica nonostante l'appellante assumesse che il procedimento di notifica non aveva subito interruzioni e che poteva dirsi sanato dal momento che era per lui impossibile conoscere il nuovo domicilio del procuratore degli appellati, trasferito medio tempore; circostanza da leggere unitamente al contenimento dei tempi in cui la notifica era successivamente avvenuta. La Cassazione ha però confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando il ricorso dell'appellante. Dopo aver ricordato che in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (cioè senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali), la Cassazione distingue due questioni relative al caso di errore sul domicilio del destinatario, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia. Infatti, «nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento» (Cass. civ., sez. un., n. 14594/2016). In tal caso, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il procedimento notificatorio deve ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica, ciò però a condizione che la parte istante, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, si sia attivata per individuare il nuovo domicilio e completare il procedimento notificatorio in piena autonomia. Tornando al caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto inammissibile l'appello per l'insussistenza delle condizioni richieste per sanare la tardività. Infatti il difensore si era trasferito pur restando nel medesimo circondario e dunque il nuovo domicilio sarebbe stato agevolmente riscontrabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, er di più, precisa la Cassazione, «anche a prescindere dal rilievo che il nuovo recapito risultava nella relata di notifica della sentenza fatta all'appellante». (tratto da: dirittoegiustizia.it) |