Protezione internazionale: il riconoscimento dello status di rifugiato in uno Stato membro UE osta all’estradizione dell’interessato verso il paese terzo d’origine

La Redazione
18 Giugno 2024

In una sentenza del 18 giugno 2024 (C-352/22), la CGUE ha stabilito che il riconoscimento dello status di rifugiato in un Paese membro osta all'estradizione dell'interessato verso il suo paese d'origine. L'individuo non può essere estradato fintanto che l'autorità competente non revoca tale status, indipendentemente dai motivi alla base della domanda di estradizione.

La Corte di giustizia precisa che un cittadino di un paese terzo non può essere estradato, da uno Stato membro, verso il suo paese d'origine, se gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro.

L'autorità cui è stata presentata la domanda di estradizione deve mettersi in contatto con l'autorità che ha riconosciuto tale status. Finché quest'ultima non lo ha revocato, l'interessato non può essere estradato.

La Turchia ha chiesto alla Germania di estradare un cittadino turco di origine curda sospettato di omicidio. Il giudice tedesco chiamato a statuire su tale domanda si chiede se il fatto che all'interessato sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in Italia nel 2010, per il motivo che egli correva un rischio di persecuzioni politiche da parte delle autorità turche in ragione del suo sostegno al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), osti all'estradizione.

Poiché la questione rientra nell'ambito del sistema europeo di asilo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il giudice tedesco ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo. La Corte risponde che il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia osta all'estradizione dell'interessato verso il suo paese d'origine, da cui è fuggito. Finché le autorità italiane non hanno revocato tale status, l'estradizione deve essere rifiutata (la Corte sottolinea, tuttavia, che il legislatore dell'Unione non ha, al momento, imposto alcun principio per cui uno Stato membro debba riconoscere automaticamente le decisioni di concessione dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri sono quindi liberi di subordinare il riconoscimento del complesso dei diritti relativi allo status di rifugiato nel loro territorio all'adozione, da parte delle loro autorità competenti, di una nuova decisione di concessione di tale status).

Infatti, una tale estradizione equivarrebbe, in realtà, a porre fine a detto status. L'autorità tedesca competente deve, conformemente al principio di leale cooperazione, mettersi in contatto con l'autorità italiana che ha riconosciuto lo status di rifugiato. Qualora a seguito di tale contatto l'autorità italiana revochi lo status di rifugiato, l'autorità tedesca deve poi giungere essa stessa alla conclusione che l'interessato non ha, o non ha più, la qualità di rifugiato (infatti, il riconoscimento formale, da parte di uno Stato membro, dello status di rifugiato ha mero carattere dichiarativo. Pertanto, un cittadino di un paese terzo o un apolide che soddisfi le pertinenti condizioni dispone, per ciò stesso, della qualità di rifugiato).

Inoltre, deve assicurarsi che non esista alcun serio rischio che, in caso di estradizione, l'interessato sia sottoposto in Turchia alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.