Trattazione orale: richiesta allegata all’istanza di legittimo impedimento e rinuncia

19 Giugno 2024

La richiesta di trattazione orale da parte del difensore dell'imputato può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento o deve essere “espressa” con un atto a sé stante?

Secondo un orientamento minoritario, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, implica la richiesta di trattazione orale, cosicché l'omessa valutazione del dedotto impedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato (Cass. pen., sez. IV, n. 1414/2023).

Secondo altra posizione di legittimità, invece, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindici giorni liberi antecedenti l'udienza (Cass. pen., sez. V, n. 37711/2023).

In effetti, la giurisprudenza finora prevalente ha costantemente ritenuto che allo scopo di instaurare il giudizio in presenza e, quindi, con trattazione orale, occorra una specifica istanza da parte del difensore. Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Cass. pen., sez. VI, n. 1167/2022). In una successiva decisione si è chiarito che, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Cass. pen., Sez. III, n. 32864/2022; massima riferita al giudizio di Cassazione ma espressiva di un principio valido anche per il giudizio d'appello). Negli stessi termini, Cass. pen., sez. V, n. 44646/2021, ha collegato la trattazione del processo di appello in forma orale alla presentazione di una esplicita istanza in tal senso, puntualizzando che, sempre nel vigore della disciplina emergenziale, solo nel caso in cui il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio.

La Suprema Corte ha chiarito che l'udienza cui parametrare il termine di 15 giorni per la richiesta di trattazione orale in appello è solo quella in cui si è instaurato un regolare contraddittorio fra tutti gli imputati. Ne segue che se, come nel caso di specie, l'udienza fissata del decreto di citazione è stata rinviata ad una successiva per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello ad uno degli imputati, è con riferimento a quest'ultima che va calcolato il termine di quindici giorni liberi (Cass. pen., sez. I, n. 14000/2023).

La Suprema Corte ha ritenuto anche tempestiva la richiesta di trattazione orale se formulata durante la sospensione feriale nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza, «con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Cass. pen., sez. V, n. 51191/2023).

I giudici di legittimità ricordano, all'uopo, che, con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all'attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l'attitudine a raggiungere l'effetto cui essa è preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell'ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia la garanzia dell'effettività del diritto di difesa. L'imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli, derivanti dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui garanzia - lo si è evidenziato - costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Si è ancora precisato che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. pen., sez. III, n. 3/2024).

Se il difensore ha chiesto la trattazione orale oltre i termini e c'è stato un rinvio non è affetto da nullità lo svolgimento con rito camerale. Più precisamente, «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore abbia presentato la richiesta di trattazione orale oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per il giudizio, non è affetto da nullità, nel caso di rinvio del processo, lo svolgimento dello stesso con rito camerale non partecipato, in quanto il rinvio non è idoneo a consentire il recupero di una richiesta tardiva» (Cass. pen., sez. V, n. 19376/2023).

Alla stessa stregua, nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Cass. pen., sez. V, n. 26764/2023). Il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione.

È causa di nullità assoluta l'omesso avviso ai difensori dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. (Cass. pen., sez. III, n. 29349/2023). Tale nullità può essere eccepita anche con il ricorso per cassazione, a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore (Cass. pen., sez. V, n.47562/2023, che l'ha esclusa perché il difensore si era limitato ad eccepire di non aver potuto conoscere l'esito del procedimento in udienza).

Con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza delle varie proroghe della normativa introdotta dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito dalla l n. 176/2020, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Cass. pen., sez. IV, n. 7214/2024).

Ma è possibile rinunciare alla trattazione orale? Una volta richiesta ed accolta la istanza, poiché una siffatta opzione opera nei confronti di tutti i soggetti del processo, l'eventuale rinunzia ad essa, per essere valida, deve promanare non dal solo soggetto richiedente, ma da tutte le parti convolte dal giudizio (Cass. pen., Sez. III, n. 26787/2023). In mancanza, essa risulta priva di effetti. La richiesta di trattazione orale è infatti irretrattabile (Cass. pen., sez. II, n. 42410/2021; sez. VI, n. 22248/2021).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.