Vendita (di azienda): obbligo di consegna e obbligo di custodia

La Redazione
21 Giugno 2024

In un contratto di vendita o, più in generale, in un contratto di trasferimento di proprietà, si distinguono due tipi di obblighi: quello di consegnare il bene entro un termine essenziale e quello sussidiario di custodire il bene fino alla consegna. La Cassazione chiarisce quali sono le caratteristiche di ciascuno di questi obblighi e quali gli effetti della loro violazione.

Nella pronuncia in oggetto la Suprema Corte ribadisce quali sono le caratteristiche di due obblighi tipici del contratto di vendita e, precisamente, l'obbligo di consegna e quello di custodia. Si tratta di due obblighi ben distinti tra loro. Infatti:

  • l'obbligo di consegna è quello che consiste nel trasferire al compratore il possesso di un bene entro un termine stabilito. Tale obbligo viene violato con il semplice ritardo nella consegna, indipendentemente dallo stato del bene al momento della stessa. La violazione di questo termine, anche nell'ipotesi in cui non vi siano danni al bene, comporta il risarcimento del danno da ritardo (solitamente quantificato in una clausola penale);
  • l'obbligo di custodia è quello che consiste nel mantenere il bene inalterato, sia materialmente che giuridicamente, fino alla sua consegna (come previsto all'art. 1177 c.c.). Infatti, il bene può essere consegnato in ritardo rispetto al termine essenziale pattuito (così giustificandosi il corrispondente risarcimento), ma, al contempo, ben può essere consegnato in perfetto stato di manutenzione (senza danno da degrado o deterioramento).

La distinzione tra questi due obblighi diventa particolarmente rilevante nel caso di vendita d'azienda (nel caso concreto un'azienda agricola viene venduta con riserva di proprietà, ma la consegna viene ritardata e l'acquirente richiede un risarcimento per il danno subito), cioè un'entità complessa che non è solo la somma dei suoi componenti, ma un'organizzazione integrata e funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale. In questo caso, l'obbligo di custodia si configura con un contenuto "spiccatamente gestionale", diretto a mantenere inalterati non solo i singoli componenti, ma anche i tratti funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale (che sono quelli di regola tenuti in considerazione dall'acquirente al momento dell'acquisto). 

La Cassazione, aderendo alle osservazioni già fatte dalla Corte d'appello, ribadisce che tra i due obblighi "vi può essere tutt'al più un nesso di dipendenza fattuale dell'entità del danno da degrado (o deterioramento) per omissione dell'obbligo di custodia, rispetto alla violazione del termine di consegna", nel senso che più si ritarda la consegna, maggiori saranno le occasioni di omettere l'attività di manutenzione del bene, con un conseguente aumento del danno risarcibile.

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