Mutuo tra privati: onere della prova
25 Giugno 2024
Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna di denaro o di altre cose fungibili. Nella pronuncia in oggetto, la Cassazione chiarisce alcuni aspetti relativi all'onere della prova nel caso in cui sorga una contestazione sul contratto stesso. Nello specifico, l'onere della prova grava sul mutuante, cioè sulla parte che richiede la restituzione del denaro o delle cose fungibili. Precisamente, questi è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo che il denaro e le cose sono state effettivamente consegnate, ma anche che esiste un obbligo giuridico di restituzione e, quindi, che esiste un contratto di mutuo valido in forza del quale è stato erogato un determinato importo. La semplice consegna di una somma di denaro non è sufficiente per sostenere una richiesta di restituzione. Se la parte che ha ricevuto il denaro contesta l'esistenza di un obbligo di restituzione, la parte che richiede la restituzione deve dimostrare che esiste un titolo giuridico a fondamento di tale obbligo. L'eventuale presentazione di un titolo diverso da parte del convenuto non inverte l'onere della prova (in tal senso, anche Cass. 29 novembre 2018 n. 30944, Cass. 22 aprile 2010 n. 9541, Cass. 19 agosto 2003 n. 12119, Cass. 6 luglio 2001 n. 9209).
Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha fornito una motivazione contraddittoria riguardo alla prova dell'esistenza di un mutuo per l'acquisto di una delle due auto in questione: da un lato, ha affermato che le testimonianze della parte attrice concordano sul fatto che le somme sono state consegnate come mutuo; dall'altro lato, ha evidenziato che una testimone della parte convenuta ha sostenuto che l'acquisto di una delle auto sarebbe stato un dono. La Corte d'appello ha quindi concluso che non è stata fornita la prova che le somme pagate per l'acquisto di una delle auto fossero un mutuo, poiché le testimonianze delle due parti erano opposte e inconciliabili. Tuttavia, ha poi affermato, in modo assertivo e contraddittorio, che le testimonianze riguardanti le somme pagate per l'acquisto dell'altra auto non sono state smentite da altre prove. Questa affermazione, senza ulteriori elementi, risulta incomprensibile. La motivazione della sentenza impugnata si basa quindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risultando obiettivamente incomprensibile e non raggiungendo il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 c. 6 Cost. Per questo motivo, la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello. |