Quando un mutuo può essere qualificato "di scopo"? I chiarimenti della Cassazione
01 Luglio 2024
Il mutuo può essere considerato di scopo solo quando la clausola relativa alla destinazione della somma coinvolge direttamente o indirettamente l'interesse del finanziatore. La mera indicazione delle ragioni per cui il finanziamento è concesso, senza un programma contrattuale dettagliato mirato alla loro attuazione, non è sufficiente per tale qualificazione. La giurisprudenza riconosce sia la figura del mutuo di scopo:
In entrambi i casi, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone la causa. Si tratta, quindi, di un contratto "preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata". Ne consegue che la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata (cfr., tra le tante, Cass. 22 dicembre 2015 n. 25793). La Suprema Corte ribadisce, inoltre, il principio in base a cui il mutuo di scopo convenzionale, che devia dal modello contrattuale previsto dall'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. È proprio in questo caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso.
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