Quando un mutuo può essere qualificato "di scopo"? I chiarimenti della Cassazione

La Redazione
01 Luglio 2024

Il mutuo di scopo è quel tipo di mutuo caratterizzato dalla destinazione specifica delle somme erogate a un determinato fine. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha fornito importanti chiarimenti su quando è possibile assegnare una tale qualificazione al mutuo. 

Il mutuo può essere considerato di scopo solo quando la clausola relativa alla destinazione della somma coinvolge direttamente o indirettamente l'interesse del finanziatore. La mera indicazione delle ragioni per cui il finanziamento è concesso, senza un programma contrattuale dettagliato mirato alla loro attuazione, non è sufficiente per tale qualificazione.

La giurisprudenza riconosce sia la figura del mutuo di scopo:

  • legale, in cui lo scopo è stabilito dalla legge;
  • convenzionale, cioè concordato tra le parti.

In entrambi i casi, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone la causa. Si tratta, quindi, di un contratto "preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata".

Ne consegue che la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata (cfr., tra le tante, Cass. 22 dicembre 2015 n. 25793).

La Suprema Corte ribadisce, inoltre, il principio in base a cui il mutuo di scopo convenzionale, che devia dal modello contrattuale previsto dall'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. È proprio in questo caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso.

Caso concreto
  • Una banca propone ricorso in opposizione  ai sensi dell'art. 98 L.Fall. avverso la decisione del Giudice delegato di un fallimento che non aveva ammesso il credito ipotecario relativo ad un mutuo, qualificato come "mutuo di scopo", ritenendolo nullo per distrazione delle somme erogate dall'impiego concordato.
  • Il Tribunale conferma la decisione del Giudice delegato  ammettendo al passivo il residuo capitale non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo, in via chirografaria (e non con il privilegio ipotecario) e a titolo di ripetizione di indebito. Il giudice, infatti, qualificava il rapporto come “mutuo di scopo” e decideva per la sua nullità avendo rilevato nell'esecuzione del rapporto una deviazione dalla sua causa in concreto: gli importi finanziati non erano stati utilizzati per l'acquisto di un determinato ramo d'azienda di terzi, come previsto dal contratto, ma per rientrare dallo scoperto del conto corrente in essere presso la banca.
  • Viene così proposto ricorso per cassazione avverso la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1813 c.c;
  • La Cassazione cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al tribunale, rilevando che la pattuizione contrattuale relativa alla destinazione delle somme erogate non fosse sufficiente per qualificare il rapporto come mutuo di scopo, essendo invece necessario che “la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate coinvolga, oltre all'interesse del finanziato, anche quello - diretto o indiretto - del finanziatore”.

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