Pacchetto Antiriciclaggio: in G.U.U.E. le due direttive e i due regolamenti (c.d. AML Package) per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell’UE

Lorenzo Salazar
20 Giugno 2024

Il 19 giugno 2024 sono stati pubblicati in G.U.U.E. i quattro strumenti costituenti il pacchetto antiriciclaggio (c.d. AML Package) adottato dall'UE il 31 maggio 2024, in chiusura di legislatura. Il pacchetto si compone di due direttive e due regolamenti: la Direttiva (UE) 2024/1640 sui meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il Regolamento (UE) 2024/1624 sul contrasto all'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il Regolamento (UE) 2024/1620 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e la Direttiva (UE) 2024/1654 sull'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni.

La nuova Direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE) 2015/849, fissa le norme concernenti le misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale, gli obblighi relativi alla registrazione e all'identificazione degli alti dirigenti e dei titolari effettivi dei soggetti obbligati e ai controlli su di essi, l'individuazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione e degli Stati membri, l'istituzione dei registri della titolarità effettiva e dei conti bancari e l'accesso agli stessi, nonché l'accesso alle informazioni sui beni immobili, le responsabilità e i compiti delle unità di informazione finanziaria (FIU), nonché quelli degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati, la cooperazione tra autorità competenti e la cooperazione con le autorità contemplate da altri atti giuridici dell'Unione.

Il Regolamento (UE) 2024/1624 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo fissa le norme concernenti le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust e gli istituti giuridici analoghi ed infine le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti anonimi.

Il secondo regolamento, il Regolamento (UE) 2024/1620, istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fissandone la sede in Germania, a Francoforte sul Meno, e reca inoltre modifica dei Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Infine, la seconda e ultima direttiva, la Direttiva (UE) 2024/1654, reca modifica alla Direttiva (UE) 2019/1153, del 20 giugno 2019, recante disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che aveva abrogato la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni.