Giudizio immediato

Alessandro Trinci
28 Giugno 2024

Pubblichiamo la bussola aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia.

Inquadramento

Il giudizio immediato (artt. 453 e ss. c.p.p.) è un rito speciale che consente di passare dalla fase delle indagini preliminari alla fase del dibattimento, omettendo l'udienza preliminare.

Va detto che il giudizio immediato è previsto anche per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (v. art. 558-bis c.p.p.). In tal caso, l'accesso diretto al dibattimento consente di saltare l'udienza predibattimentale.

I casi di giudizio immediato

La richiesta di giudizio immediato può essere avanzata:

​1. dall'imputato (e non dall'indagato) senza condizioni (art. 453, comma 3, c.p.p.): l'imputato può, infatti, rinunciare all'udienza preliminare e, dunque, al controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio senza che ricorrano determinati presupposti (anche semplicemente per strategia difensiva). L'imputato può chiedere il giudizio immediato solo dopo che il pubblico ministero ha formulato l'imputazione e il giudice ha fissato l'udienza preliminare. La richiesta va presentata nella cancelleria del giudice almeno 3 giorni prima dell'udienza preliminare e deve essere notificata, a cura dell'imputato, sia al pubblico ministero che alla persona offesa. Rinunciando all'udienza preliminare, l'imputato perde la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato e il patteggiamento. Di fronte alla richiesta dell'imputato il giudice è obbligato a disporre il giudizio immediato. Va detto che il giudizio immediato, oltre che rinunciando all'udienza preliminare, può essere instaurato anche a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna ex art. 464, comma 1, c.p.p. (vedi infra).

In evidenza

La Corte costituzionale (sent. 234/1991) ha precisato che l'udienza preliminare è stata posta allo scopo di garantire l'imputato contro un avventato rinvio a giudizio; pertanto, quando l'imputato rinuncia a tale garanzia, nessun controllo può essere fatto sulla sua scelta. Per gli stessi motivi, a detta della Corte, la richiesta dell'imputato, a differenza di quella del pubblico ministero, non deve essere subordinata al presupposto dell'evidenza della prova.

2.  dal pubblico ministero. In questo caso si distinguono due tipologie di giudizio immediato:

A.  Il giudizio immediato “ordinario” (art. 453, comma 1, c.p.p.). Salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero deve chiedere al giudice il rito immediato se ricorrono i seguenti presupposti:

  1. dagli atti emerge una evidente prova in ordine alla colpevolezza dell'imputato: la prova si deve ritenere evidente quando sono stati acquisiti elementi che consentono di formulare in capo all'imputato una ragionevole previsione di condanna;
  2. la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge una evidente prova di reità o comunque è stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p. e la stessa ha omesso di comparire sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o che non si tratti di persona irreperibile;
  3. non sono decorsi più di 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.

In evidenza

L'inosservanza dei termini di novanta giorni e centottanta giorni previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare, è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito. Inoltre, la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979).

B.  Il giudizio immediato “custodiale” (art. 453, comma 1-bis c.p.p.), che presuppone l'esecuzione di una misura cautelare di tipo custodiale (custodia in carcere, custodia in luogo di cura o arresti domiciliari). Il pubblico ministero, sempre che non vi siano gravi pregiudizi per le indagini, ha l'obbligo di chiedere il giudizio immediato per quel reato per il quale l'indagato si trova in custodia cautelare quando ricorrono i seguenti presupposti:

  1. al momento della richiesta l'indagato sia in stato di custodia cautelare (cioè si trovi in carcere, agli arresti domiciliari o ricoverato in casa di cura) per il medesimo reato per il quale è chiesto il giudizio immediato. Al momento in cui il giudice decide sulla richiesta, invece, non è necessaria la sussistenza della custodia cautelare che potrebbe anche essere stata revocata o annullata. Certo è che l'accoglimento o meno della richiesta di rito immediato dipenderà dalle ragioni per cui la custodia è stata revocata (vedi punto 2);
  2. l'ordinanza impositiva della custodia cautelare abbia assunto il carattere della stabilità, in quanto sono decorsi i termini per proporre la richiesta di riesame oppure perché, in sede di riesame, il Tribunale della libertà ha confermato la decisione. In altri termini, è necessario che l'ordinanza che dispone la custodia cautelare non sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti, proprio la permanenza dei gravi indizi di reità alla base della misura custodirle rende, ad avviso del legislatore, superfluo quel controllo sulla fondatezza dell'accusa che si svolge in udienza preliminare. Il giudice deve rigettare la richiesta di giudizio immediato se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mentre deve accoglierla se essa è stata revocata per sopravvenuta attenuazione o insussistenza delle esigenze cautelari;
  3. non sono decorsi 180 giorni dall'esecuzione della misura custodiale.

Il procedimento del giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero

In caso di reati connessi (ex art. 12 c.p.p.), se i presupposti per procedere con le forme del giudizio immediato ricorrono per alcuni soltanto, il pubblico ministero deve procedere separatamente per i reati rispetto ai quali mancano le condizioni che giustificano la scelta del giudizio speciale, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale il rito ordinario (art. 453, comma 2, c.p.p.).

A differenza del giudizio direttissimo, l'evidenza della prova che consente di azionare il giudizio immediato non deriva da situazioni tipizzate dal legislatore, ma è rimessa ad una valutazione soggettiva di chi conduce le indagini. Ecco perché il passaggio immediato al dibattimento richiede un vaglio sul convincimento dell'organo inquirente da parte del giudice per le indagini preliminari. Dunque, il pubblico ministero che intende procede con giudizio immediato deve depositare la relativa domanda nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro i termini già menzionati ex artt. 453, comma 1-bis e 454, comma 1, c.p.p. Insieme alla richiesta l'organo di accusa trasmette al giudice il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti dinnanzi al giudice per le indagini preliminari. Al fascicolo sono altresì allegati il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, a meno che non debbano essere custoditi altrove (art. 454, comma 2, c.p.p.).

Sulla richiesta del pubblico ministero decide il giudice per le indagini preliminari in segreto (inaudita altera parte) sulla base del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dal pubblico ministero e senza sentire la difesa. Infatti, il codice non prevede che il pubblico ministero debba inviare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. 

In evidenza

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 203 del 2002, ha ritenuto legittima la scelta del legislatore, osservando che l'art. 415-bis c.p.p. non riconosce all'indagato poteri diversi da quelli che lo stesso può esercitare durante le indagini preliminari. Inoltre, la mancanza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è giustificata dalla particolarità del giudizio immediato caratterizzato dall'evidenza della prova.

Entro il termine (ordinatorio) di cinque giorni dalla ricezione della domanda e della relativa documentazione il giudice per le indagini preliminari è tenuto ad emettere il decreto non motivato con cui:

  1. rigetta la richiesta di giudizio immediato e restituisce gli atti al pubblico ministero, se ritiene non sussistenti i presupposti indicati nell'art. 453 c.p.p. Il pubblico ministero, allora, dovrà esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie;
  2. dispone il giudizio immediato (artt. 455 e 456 c.p.p.) e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Nella forma e nel contenuto, il decreto che dispone il giudizio immediato si presenta analogo al decreto che dispone il giudizio ordinario, in quanto l'art. 456 c.p.p. rinvia all'art. 429, commi 1 e 2, c.p.p.

Il decreto di giudizio immediato:

  • è comunicato al pubblico ministero e notificato, unitamente alla richiesta del pubblico ministero, all'imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio. Entro lo stesso termine al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio (art. 456, commi 4 e 5, c.p.p.);
  • deve contenere l'avviso che l'imputato può, entro 15 giorni, chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il termine di 15 giorni per la richiesta di un rito alternativo decorre dall'ultima notificazione intervenuta tra quella concernente il decreto comunicato all'imputato e quella concernente l'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato (art. 456, comma 2, c.p.p.);
  • deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza (art. 456, comma 2, c.p.p.);
  • deve informare l'imputato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 456, comma 2-bis, c.p.p.).

Nel caso in cui l'imputato non chieda alcun procedimento alternativo, il giudice per le indagini preliminari rimette le parti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato.

Nel caso in cui, invece, l'imputato chieda un rito alternativo al dibattimento, competente a pronunciarsi sulla trasformazione del rito è il giudice per le indagini preliminari.

La scelta di un rito premiale

Per evitare che l'elisione dell'udienza preliminare sottragga all'imputato sottoposto a giudizio immediato la possibilità di accedere ai benefici connessi alla scelta di un rito premiale, con conseguente grave disparità di trattamento rispetto all'imputato giudicato con processo ordinario, il codice ha previsto che il soggetto sottoposto a giudizio immediato possa chiedere il rito scelto dal pubblico ministero con un altro procedimento speciale di tipo premiale:

  1. il giudizio abbreviato;
  2. l'applicazione della pena su richiesta delle parti;
  3. la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Per quanto riguarda, più specificamente, la richiesta di giudizio abbreviato, l'art. 458 c.p.p. contiene una dettagliata disciplina delle modalità di instaurazione.

Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 1, c.p.p.), l'imputato, a pena di decadenza, deve depositare la domanda nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero.

Il giudice provvede a fissare con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso all'imputato, al suo difensore, alla persona offesa ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Se accoglie la richiesta, il processo prosegue nelle forme di cui agli artt. 438 ss. c.p.p. (art. 458, comma 2, c.p.p.). Nel caso di rito abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, si applicano in parte le norme ordinarie del rito abbreviato e in parte norme speciali. In particolare, resta ferma la regola secondo la quale il rito abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Invece, a differenza del rito abbreviato ordinario che si svolge nell'udienza preliminare, l'imputato può, con la richiesta di rito abbreviato, eccepire l'incompetenza per territorio ex art. 458 c.p.p. Ciò in quanto, al momento dell'instaurazione del giudizio immediato non vi è stato alcun previo contatto tra imputato e giudice nel quale far valere l'incompetenza. Una volta accolta la richiesta di rito abbreviato, il rito si svolge sulla base delle norme dell'udienza preliminare richiamate dall'art. 458, comma 2, c.p.p.

Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato non condizionato, l'applicazione della pena oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova, anche se non li aveva richiesti nella domanda originaria (art. 458, comma 2-bis, c.p.p.). Tale facoltà, introdotta dalla riforma Cartabia, persegue lo scopo di incentivare la definizione del procedimento senza la celebrazione del dibattimento. Se anche tali richieste vengono rigettate, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate (art. 458, comma 2-ter, c.p.p.). Ad ogni modo, quanto al rito abbreviato, l'imputato può riproporre la richiesta respinta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice può ammettere tale rito se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto ex art 492 c.p.p.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di patteggiamento, la relativa disciplina è contenuta negli artt. 446 e 458 c.p.p.

Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, l'imputato deve depositare nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione della pena. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisone, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Se accoglie la richiesta, il giudice pronuncia sentenza.

Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato non condizionato.

Se il giudice ammette il giudizio abbreviato, il processo prosegue nelle forme di cui agli artt. 438 ss. c.p.p.

Se non è accolta alcuna richiesta, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

L'imputato ha facoltà di chiedere l'applicazione della pena anche in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. In tal caso il pubblico ministero dovrà esprimere il consenso nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2-bis, c.p.p.

Se il giudizio immediato prosegue a causa del rigetto della richiesta di patteggiamento, l'imputato può rinnovare la richiesta davanti al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura ex art. 492 c.p.p.

Per quanto riguarda, infine, la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'art. 464-bis, comma 2, c.p.p. prevede che possa essere richiesta entro il termine e con le forme previsti dall'art. 458 comma 1 c.p.p. per la richiesta di giudizio abbreviato. Tuttavia, l'imputato può richiederla anche dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato (art. 458, comma 2-bis, c.p.p.)

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 458, comma 1, c.p.p., o in caso di rigetto della richiesta di trasformazione del rito, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, unitamente al fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p., al giudice competente per il giudizio. Gli atti non inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono restituiti al pubblico ministero. É fatta salva la facoltà per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 457 c.p.p.).

Se il giudizio immediato prosegue a causa del rigetto della richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato, come si è già detto, può rinnovare la richiesta davanti al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura ex art. 492 c.p.p.

Il deposito differito delle intercettazioni durante le indagini e i provvedimenti conseguenti

L'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. prevede l'ipotesi in cui, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia stato autorizzato dal giudice al deposito differito delle intercettazioni e, quindi, non sia avvenuta l'udienza di stralcio. In tal caso, insieme alla richiesta di giudizio immediato, la pubblica accusa deve depositare l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni che ritiene rilevanti ai fini della prova.

Nel caso in cui il giudice disponga il decreto di giudizio immediato, il difensore potrà accedere agli atti depositati, tra i quali l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini della prova. Infatti, ai sensi dell'art. 89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p., i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni (conferite nell'archivio digitale) con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti.

L'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. prosegue precisando che, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (prorogabile di 10 giorni su richiesta del difensore), il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

Se il pubblico ministero rigetta l'istanza o se vi siano contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può chiedere al giudice che si proceda nelle forme dell'udienza di stralcio ai sensi dell'art. 268, comma 6, c.p.p.

Il giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna

Come si è già anticipato, il giudizio immediato è anche il procedimento che può instaurarsi a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna (art. 464, comma 1, c.p.p.).

Tre sono le ipotesi:

  1. quando l'imputato, nell'atto di opposizione, formula richiesta di giudizio immediato. Si tratta di un'ipotesi che non differisce, per il resto, dal giudizio immediato di cui agli artt. 419, commi 5 e 6 e 453, comma 3, c.p.p.;
  2. quando l'imputato, nell'atto di opposizione, non formula alcuna richiesta in merito al rito. Qui il giudizio immediato rappresenta una conseguenza automatica, determinata da ragioni di ordine sistematico;
  3. quando l'imputato, nell'opposizione, ha richiesto l'applicazione di pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., ma il pubblico ministero non ha espresso il consenso entro il termine fissato dal giudice.

Nei casi in esame l'accesso al rito non è subordinato all'evidenza probatoria. Piuttosto, ciò che consente di ritenere superflua l'udienza preliminare è la scarsa gravità dei reati oggetto di decreto penale e il fatto che il giudice per le indagini preliminari, nell'emettere il provvedimento di condanna, ha già valutato la fondatezza dell'accusa.

Nel giudizio successivo è preclusa per l'imputato la richiesta di altro rito alternativo.

La presentazione immediata dinanzi al giudice di pace

La l. n. 94/2009 ha introdotto nell'articolato normativo del d.lgs. n. 274/2000 un'ipotesi peculiare di citazione a giudizio dell'imputato che presenta analogie con il giudizio immediato codicistico.

Ai sensi dell'art. 20-bis, per i reati procedibili d'ufficio, quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Il comma 2 elenca gli elementi che detta richiesta deve contenere.

Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'art. 25, comma 2.

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