Riparto di giurisdizione in caso di pretesa del Ministero al rimborso del contributo unificato: la competenza appartiene al G.O.
28 Giugno 2024
Il collegio ha statuito che la cognizione della controversia nella quale si contesti la sussistenza dell'obbligo del pagamento del contributo unificato o la sua misura appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, la controversia era stata promossa dal Ministero, non già per contestare la legittimità dell'esercizio del potere impositivo, quanto piuttosto per recuperare dalla amministrazione comunale controparte l'importo del contributo unificato precedentemente oggetto di prenotazione a debito. Infatti, una volta assolta nei confronti dell'Erario l'obbligazione tributaria relativa al pagamento del contributo unificato, la ripartizione tra le parti del processo del relativo onere economico si svolge su un piano paritetico e privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. Il Ministero, infatti, fa valere in giudizio non già un interesse legittimo correlato all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma la lesione del proprio diritto di credito. Pertanto, il collegio ha statuito che la controversia avrebbe dovuto essere proposta dinnanzi al giudice ordinario, essendo in questione non già la legittimità dell'esercizio di un potere amministrativo in riferimento al contributo unificato, con conseguente posizione di interesse legittimo del soggetto che si ritenga creditore, ma il rapporto credito-debito tra il Ministero ricorrente e il Comune in relazione alla pretesa del primo di rimborso, da parte del secondo, dell'importo del contributo unificato già prenotato a debito. |