Giudizio di impugnazione: omesso deposito delle conclusioni scritte nel “rito Covid”

26 Giugno 2024

Quali sono le conseguenze dell'omesso o ritardato deposito delle conclusioni scritte in un giudizio di impugnazione promosso sotto la vigenza del c.d. rito Covid?

La Suprema Corte, da un'attenta lettura degli artt. 23 e 23-bis d.l. n. 137/2020, in un primo momento, ha tratto una differenza nelle conclusioni del PG nei due giudizi di impugnazione, sottolineandone il carattere facoltativo in Cassazione, a differenza di quanto previsto nel giudizio di appello. Mentre, con riguardo a quest'ultimo, l'art. 23-bis, comma 2  (dell'ex d.l. n. 149/2020, confluito nella l. n. 176/2020), nel prevedere una forma di contraddittorio cartolare (analogo a quello previsto nel giudizio di legittimità ex art. 611 c.p.p., non essendo prevista la partecipazione di presenza all'udienza) se ne differenzia per il carattere vincolato delle conclusioni del pubblico ministero, ritenute facoltative nel rito camerale non partecipato in Cassazione, essendo consolidato l'orientamento secondo cui l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione del ricorso (Cass. pen., sez. VI, n. 26459/2021).

Successivamente si è, invece, registrato un allineamento tra i due giudizi, laddove si è ritenuto che la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Cass. pen., sez. VI, n. 14766/2022). In ogni caso, tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata (Cass. pen., sez. II, n. 44017/2023).

Alla stessa stregua, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del PG, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Cass. pen., sez. V, n. 8131/2023). In tali casi, tuttavia, occorre verificare se il PG deposita le conclusioni scritte “dopo” quelle della difesa dell'imputato. In questo ultimo caso, si realizza una nullità generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 (Cass. pen., sez. II, n. 14854/2023).

In caso di omessa comunicazione delle conclusioni scritte della pubblica accusa integra una delle nullità previste dall'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., solo la circostanza che una delle parti non sia stata messa in condizione di concludere (Cass. pen., sez. V, n. 2448/2022). La relativa nullità è comunque deducibile dal patrocinatore nel primo, e unico, atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, c.p.p. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Cass. pen., sez. VI, n. 1107/2023). Stesse conclusioni per la comunicazione “tardiva” delle conclusioni tempestivamente inviate nella cancelleria della parte del PG: il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del PG integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Cass. pen., sez. VII, n. 32812/2023).

Infine, l'invio delle conclusioni delle parti ad indirizzo PEC relativo a sezione diversa impone la trasmissione dell'atto alla sezione competente per la trattazione del gravame (Cass. pen., sez. VI, n. 19433/2023, con riguardo ad una memoria difensiva), essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente.

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