Tratta degli esseri umani: il PE e il Consiglio UE adottano la Direttiva (UE) 2024/1712 che rafforza la protezione delle vittime e il coordinamento internazionale

Lorenzo Salazar
26 Giugno 2024

La Direttiva (UE) 2024/1712 del 13 giugno 2024, pubblicata il 24 giugno 2024 in G.U.U.E., modifica la Direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, senza sostituirla, introducendo nuove disposizioni per migliorare la protezione delle vittime e dei minori, inclusi poteri per le autorità di non perseguire penalmente le vittime coinvolte in attività illegali, l'istituzione di unità specializzate contro la tratta e misure che garantiscano l'accesso alla protezione internazionale alle vittime e al risarcimento. Previsto anche l'obbligo di adottare piani d'azione nazionali entro il 2028 e l'istituzione di coordinatori anti-tratta nazionali. Viene inoltre rafforzata la figura del coordinatore anti-tratta dell'UE che andrà a coordinare la cooperazione tra Stati UE, organismi internazionali e organizzazioni della società civile.

Il 13 giugno 2024 è stata adottata e poi pubblicata il 24 giugno 2024 nella GUUE la Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La direttiva non abroga né sostituisce la precedente direttiva 2011/36/UE attualmente vigente in materia ma interviene sulla stessa modificando le previgenti disposizioni e introducendone di nuove al precipuo fine di assicurare una accresciuta protezione delle vittime e dei minori.

Viene in particolare previsto l'obbligo per gli Stati di conferire alle proprie autorità competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che le vittime stesse siano state costrette a compiere. Le indagini non dovranno inoltre essere subordinate alla querela, o denuncia delle vittime e il procedimento penale dovrà poter continuare anche ove la vittima ritratti le proprie dichiarazioni.

Gli Stati membri sono anche incoraggiati alla creazione di unità specializzate nella repressione del fenomeno in seno alle autorità di law enforcement e alle autorità inquirenti. Sono poi previste altre misure dirette alla protezione delle vittime inclusa la garanzia effettiva del diritto di chiedere protezione internazionale, l'accesso delle vittime ai vigenti sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reati, la possibilità per gli Stati membri di istituire un fondo nazionale per il risarcimento delle stesse e la formazione specializzata per gli operatori che possono a diverso titolo entrare in contatto con vittime reali o potenziali della tratta di esseri umani. 

Di particolare interesse appare l'introduzione di una nuova incriminazione riguardante l'uso di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani, prevedendosi l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, nel caso di un atto doloso, «l'uso di servizi forniti da una vittima di tratta» costituisca reato, da sanzionare con pene effettive, proporzionate e dissuasive, «qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e qualora l'utente dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è una vittima» del reato stesso.

Entro il 15 luglio 2028, gli Stati membri dovranno poi adottare piani d'azione nazionali anti-tratta, elaborati e attuati in consultazione con gli stakeholders del settore della prevenzione e della repressione del fenomeno, piani che dovranno essere riesaminati e aggiornati a intervalli regolari non superiori a cinque anni. 

Accanto a ciò si introduce anche l'obbligo per gli Stati di istituire “coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti” e fornire loro le adeguate risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni. Tali coordinatori o meccanismi equivalenti collaboreranno con i pertinenti organi e organismi nazionali, regionali e locali, in particolare di law enforcement, con i meccanismi di orientamento nazionali e con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore. I loro compiti comprendono la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani, la misurazione dei risultati delle azioni anti-tratta, la raccolta di statistiche in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile attive nel settore, e la presentazione di relazioni.

È previsto un ruolo potenziato anche per la già esistente figura del coordinatore anti-tratta dell'UE, prevedendosi che, per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitino i compiti di quest'ultimo, in particolare trasmettendo ad esso le informazioni raccolte dai coordinatori nazionali.

Il coordinatore anti-tratta dell'UE assicurerà anche il coordinamento con i coordinatori nazionali, gli organismi indipendenti, le agenzie dell'Unione e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, al fine di garantire un approccio coerente e globale alla materia nonché e poter fornire il proprio contributo alle relazioni biennali che la Commissione deve presentare in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.

Al di fuori del più lungo termine previsto per l'adozione dei piani di azione nazionali anti-tratta, Il termine previsto per il recepimento delle altre disposizioni della direttiva è il 15 luglio 2026.