Tutela dei consumatori: viola il diritto UE l’indicazione «delicato sulla pelle» in una pubblicità sui biocidi poiché induce a minimizzare i rischi insiti nel prodotto

La Redazione
25 Giugno 2024

La CGUE (20 giugno 2024, C‑296/23), adita dalla Corte federale di giustizia tedesca sul caso dell'indicazione «delicato sulla pelle» utilizzata per la pubblicità di un disinfettante, afferma che, secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, tanto un'indicazione generale quanto una specifica che minimizzino i rischi di tali prodotti possono fuorviare il consumatore. Di conseguenza, la formula «indicazioni analoghe» contenuta nel regolamento comprende qualsiasi indicazione che faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l'utilizzatore, minimizzando tali rischi o anche negandone l'esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale. La dicitura «delicato sulla pelle» risulta fuorviante – così da giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida in questione – per la sua una connotazione positiva, idonea a lasciar intendere che il prodotto possa essere addirittura benefico per la pelle.

Una catena di drogherie tedesca offriva in vendita un disinfettante la cui etichetta conteneva le seguenti indicazioni: «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro», «disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici», «efficace contro il SARS-Covid» nonché «delicato sulla pelle • Biologico • non contiene alcool».

L'associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ritiene che si tratti di una pubblicità sleale. Secondo tale associazione, la catena di drogherie non ha rispettato il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Essa ha quindi proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, al fine di obbligare la catena di drogherie a cessare di designare o di commercializzare il prodotto in questione come «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro» e/o «delicato sulla pelle» e/o «biologico».

Infatti, secondo il citato regolamento, i biocidi non possono essere pubblicizzati in modo tale che le indicazioni siano fuorvianti per l'utilizzatore quanto ai rischi che tali prodotti comportano per la salute, per l'ambiente o quanto alla loro efficacia. È vietato promuovere un biocida con le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

In tali circostanze, la Corte federale di giustizia, adita specificamente in relazione all'uso dell'indicazione «delicato sulla pelle» ha interrogato la Corte. Essa desidera sapere se la formula «indicazioni analoghe» comprenda qualsiasi indicazione che, come le formule summenzionate espressamente previste dal regolamento, minimizzi il rischio che un biocida comporta per la salute o per l'ambiente o quanto alla sua efficacia, senza tuttavia avere carattere generale.

La Corte constata che il regolamento non contiene alcuna indicazione in base alla quale il divieto di utilizzo nella pubblicità dei biocidi sarebbe circoscritto soltanto alle indicazioni generali. Pertanto, tanto un'indicazione generale quanto una specifica che minimizzino i rischi che tali prodotti comportano possono fuorviare il consumatore quanto all'esistenza di tali rischi. Di conseguenza, la formula «indicazioni analoghe» comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità dei biocidi che faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l'utilizzatore, minimizzando tali rischi o anche negandone l'esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

Per quanto riguarda la dicitura «delicato sulla pelle» la Corte rileva che una dicitura siffatta ha una connotazione positiva che evita l'evocazione di qualsiasi rischio, cosicché essa è idonea non solo a relativizzare gli effetti secondari nocivi del prodotto in parola, ma anche a lasciar intendere che quest'ultimo possa essere addirittura benefico per la pelle. Orbene, una dicitura siffatta risulta fuorviante, così da giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida in questione.