Concessioni autostradali: i contratti in esecuzione all’entrata in vigore Codice dei contratti pubblici 2016 restano assoggettati al precedente d.lgs. n. 163/2006
01 Luglio 2024
La questione. La vicenda in esame ha ad oggetto l'applicabilità o meno dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici. Il caso. La società ricorrente, titolare di una concessione autostradale sottoscritta in data 2 settembre 2009, aveva presentato all'ente concedente (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) quattro progetti esecutivi relativi ad alcuni interventi da realizzare sulle tratte autostradali dalla stessa gestite. La pubblica amministrazione aveva chiesto alla concessionaria di trasmettere i progetti al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche competente ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 215, commi 3 e 5, del decreto legislativo sopra citato. La ricorrente aveva riscontrato la richiesta della pubblica amministrazione rappresentando che non era dovuta la trasmissione dei progetti all'ente sopra indicato. Ciononostante, il Ministero aveva confermato la ritenuta applicabilità della norma sopra indicata. Il sindacato sulla legittimità di quest'ultimo provvedimento – e degli atti ad esso presupposti – costituisce oggetto della presente sentenza. La soluzione. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. In particolare, il Collegio ha chiarito che deve escludersi l'applicabilità ratione temporis dell'art. 215 del decreto legislativo n. 50/2016. Al riguardo, la norma transitoria di cui all'art. 216 del decreto legislativo suddetto limita espressamente l'applicabilità delle disposizioni introdotte alle sole procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e, quindi, dopo il 19 aprile 2016. Tale decisione si pone in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la norma in esame impedisce ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola tempus regit actum. Tale principio si rivela, evidentemente, recessivo rispetto a una disposizione normativa che regola la successione nel tempo delle leggi, e vincola, al contrario, l'interprete ad attenersi alla stretta applicazione della disciplina transitoria. Ne consegue, dunque, secondo la decisione in commento, la non applicabilità dell'art. 215 del decreto legislativo n. 50/2016 ai rapporti concessori già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di tale norma. |