In G.U. il decreto legislativo sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario

01 Luglio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario ed emanato in attuazione dei principi fissati dall'art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto legislativo de quo entra in vigore il 29 giugno 2024 (articolo 7, comma 1). Sono introdotte disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali (articolo 1).

Vengono modificati sia le norme relative alle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, IVA e riscossione esattoriale contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 2), sia le norme generali in materia di sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 3). Vengono infine inserite disposizioni aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti. Tali norme si applicano alle  violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024  (articolo 5).

    

Sono definiti il credito inesistente e il credito non spettante

Nell'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è introdotta la definizione di crediti non spettanti (nuova lettera g-quater) e di crediti inesistenti (nuova lettera g-quinquies):

  • per “crediti inesistenti” si intendono:
  1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  2. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
  • per “crediti non spettanti” si intendono:
  1. i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  2. i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  3. i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

   

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Viene sostituito l'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Pur confermando la soglia di punibilità a 150.000 euro, sono prolungati i termini previsti per l'applicazione della sanzione nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e sono introdotte alcune cause di esclusione, non previste nel testo vigente.

Viene infatti punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (nel testo vigente: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta), ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter, d.p.r. n. 602/1973 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 50.000 euro.

   

Prolungamento dei termini per l'applicazione della scriminante del pagamento del debito fiscale nell'ipotesi di omesso versamento dell'IVA

Viene sostituito l'art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Pur confermando la soglia di punibilità a 250.000 euro, sono prolungati i termini previsti per l'applicazione della sanzione di omesso versamento dell'IVA e sono introdotte alcune cause di esclusione non previste nel testo vigente.

Viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (nel testo vigente: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale), l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter, d.P.R. n. 602/1973 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 75.000 euro.

   

Causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti

Si interviene sull'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 introducendo una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti qualora, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

   

Sequestro e confisca

Si interviene sull'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sostituendo la rubrica e recando  la previsione dell'esclusione del sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, a condizione che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (desunto dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato).

   

Cause di non punibilità

Si interviene sull'art. 13, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 al fine di estenderne il perimetro di applicazione prevenendo un'ulteriore causa di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-bis) e omesso versamento di IVA (articolo 10-ter) qualora il fatto dipenda da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA (comma 3  bis). Si prevede che ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilità il giudice tenga conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta:

  • all'inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;
  • al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche;
  • alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Viene introdotta una disposizione comune ai delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA di cui ai citati articoli 10  bis e 10  ter, volta a prevedere, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., specifici indici che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente.

  • entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità;
  • il pagamento integrale del debito secondo il piano di rateizzazione concordato (qualora non costituisca autonoma causa di non punibilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 13);
  • l'entità del debito residuo, qualora il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
  • lo stato di crisi del debitore, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. adel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

   

Circostanze del reato

Si interviene sull'articolo 13-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si mantiene la previsione contenuta nel testo vigente relativa alla circostanza attenuante prevedendo però che essa si applichi qualora prima della chiusura del dibattimento il debito sia in fase di estinzione, anche a seguito di procedure conciliative o di adesione, l'imputato ne dia comunicazione al giudice e informi contestualmente del procedimento penale l'Agenzia delle Entrate.

Si prevede inoltre la sospensione del processo a partire dalla ricezione della predetta comunicazione. La sospensione è revocata decorso un anno; se, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso, la sospensione è prorogata per tre mesi, prorogabili dal giudice fino a un massimo di ulteriori tre mesi. Durante la sospensione del processo è altresì sospesa la prescrizione. La sospensione è revocata prima del decorso dei predetti termini qualora l'Agenzia delle entrate attesti l'integrale versamento delle somme dovute o comunichi la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

L'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”) può essere richiesta dalle parti, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo quando il debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le cause di non punibilità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2.

   

Principio di specialità

Viene modificato il comma 2 dell'articolo 19, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, intervenendo in particolare sulla disciplina del concorso tra norme penali e norme tributarie: resta la responsabilità amministrativa degli enti e società di cui all'articolo 21, comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

   

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

Viene inserito il nuovo comma 1-bis all'articolo 20, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, consentendo l'acquisizione nel processo penale ai fini della prova dei fatti, delle sentenze definitive rese nel giudizio tributario e degli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale. In tal modo, le sentenze rese nei giudizi tributari e divenute irrevocabili assumono efficacia probatoria nel processo penale.

   

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

Viene modificato l'articolo 21, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in tema di sanzioni amministrative per le violazioni ritenute rilevanti anche sul piano penale, sopprimendo il riferimento al termine “comunque” e prevedendo quindi che l'Amministrazione Finanziaria proceda ad irrogare le sanzioni amministrative per illeciti penalmente rilevanti.

Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Viene inoltre previsto che resta fermo quanto stabilito dagli articoli 21-bis e 21-ter.

Tale disciplina si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato, ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies, d.lgs8 giugno 2001, n. 231.

In caso di irrogazione di una sola sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie che sono in concorso o continuazione, incluse alcune che sono penalmente rilevanti, si applica quanto previsto dall'articolo 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

    

Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

Viene introdotto il nuovo  articolo 21-bis nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, al fine di superare il sistema del “doppio binario” tra i due giudizi prevedendo che il giudicato penale di assoluzione sia vincolante per il Giudice tributario.

La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, che sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha in quest'ultimo efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai medesimi fatti.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione, tramite memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero può depositare osservazioni entro un termine, fissato dalla stessa Corte e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, se la Corte non accoglie le osservazioni del Pubblico Ministero, decide la causa conformandosi al giudicato della sentenza penale, se non sono necessari ulteriori accertamenti del fatto.

Limitatamente alla sola ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, tali disposizioni sono applicabili anche nei confronti:

  • della persona fisica nel cui interesse ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale;
  • dell'ente o società, con o senza personalità giuridica, nel cui interesse ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto;
  • dei singoli soci o associati delle medesime società.

Viene inoltre introdotto il nuovo  articolo 21-bis nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in forza del quale, quando ad un soggetto sia stata applicata, per lo stesso fatto, con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva, una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa che procede ne tenga conto, nell'irrogare la sanzione di propria competenza, al fine di ridurne l'entità.

       

Obbligo di informazione dell'Agenzia delle Entrate

Viene modificato l'art. 129 disp. att. c.p.p. prevedendo che il pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate dando notizia dell'imputazione.

   

Comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate nel caso di trasmissioni di notizie di reato in materia di IVA

Viene aggiunto un nuovo identico comma rispettivamente all'articolo 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che, quando l'Agenzia delle Entrate riceve comunicazione da parte del Pubblico Ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, disp. att. c.p.p., risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di Finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

   

Compensazione di crediti fiscali con somme dovute per interessi e sanzioni per mancati versamenti di imposte su redditi dichiarati

Nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 viene introdotto il nuovo articolo 28-sexies, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati, al fine di riconoscere ai contribuenti la possibilità di utilizzare i propri crediti verso le pubbliche amministrazioni per regolarizzare eventuali pendenze relative a sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte.

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis, d.p.r.  29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

La compensazione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ed è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

La compensazione in esame è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

Tali disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo in esame.

   

Applicazione di disposizioni in materia di confisca e circostanze del reato alle ipotesi di ravvedimento speciale

Le nuove disposizioni in materia di confisca, di cui all'articoli 12-bis, comma 2, e in materia di circostanze di reato, di cui all'articolo 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 si applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, l. 29 dicembre 2022, n. 197.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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