PCT: mancato deposito di note scritte presso il giudice di pace
04 Luglio 2024
Il Consiglio Superiore della Magistratura, tramite delibera, disponeva la revoca del ricorrente dal proprio incarico di giudice di pace onorario dal momento che lo stesso non era ritenuto più idoneo all'esercizio delle funzioni giudiziarie per aver emesso più provvedimenti fondati su gravi violazione di legge. In particolare, aveva fissato l'udienza in modalità cartolare, ma trattenuto la causa in decisione con emissione della relativa sentenza, nonostante le parti non avessero depositato le note di trattazione scritta e dovessero, di conseguenza, essere considerate assenti, ai sensi dell'art. 221 comma 4, d.l. n. 34/2020. Come evidenziato dal CSM e riportato anche nel “Protocollo per la trattazione cartolare delle udienze avanti al Giudice di Pace di Palermo per il periodo emergenziale”, il deposito di note scritte costituisce ineludibile premessa logico-giuridica dell'assunzione in causa della decisione. La mancanza di note deve, quindi, essere equiparata alla mancata comparizione delle parti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. Il ricorrente avrebbe dovuto rilevare il mancato deposito delle note, fissare una nuova udienza e dichiarare l'estinzione del giudizio. La parte ricorrente chiede al TAR Lazio l'annullamento del provvedimento di revoca del CSM, nonché l'accertamento del proprio diritto a ottenere, in qualità di pubblico dipendente, le medesime condizioni di lavoro del magistrato ordinario. CSM e Ministero della Giustizia si costituiscono in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso. Per quanto riguarda il processo civile telematico, il ricorrente rileva la mancanza di indicazioni specifiche nel Protocollo in merito all'ipotesi di omesso deposito delle note e come l'art. 221 commi 3 e 4 d.l. n. 34/2020 facessero esplicito riferimento unicamente al PCT che, ai tempi dell'emissione delle sentenze, non sarebbe stato nella disponibilità propria del giudice di pace. A quest'ultimo sarebbe mancata, quindi, proprio l'autorizzazione ad attribuire rilievo al mancato deposito delle note scritte. Tuttavia, il TAR Lazio rigetta il ricorso, evidenziando come il menzionato art. 221 affermi che: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. […] Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”. Per quanto riguarda l'ambito di operatività del giudice di pace, il Protocollo, sottoscritto in data 1° aprile 2021 dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dal Magistrato ausiliario e dalla Dirigente amministrativa, stabilisce che “il giudice nel verbale di udienza, darà atto del deposito di ‘note scritte', ed adotterà i conseguenti provvedimenti di carattere decisorio ovvero volti all'ulteriore corso del giudizio”. Il deposito costituisce, quindi, presupposto necessario per l'adozione di provvedimenti a carattere decisorio, ovvero finalizzati all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. e a nulla rileva che nell'ufficio del Giudice di pace di Palermo il sistema di deposito telematico non fosse attivo, dal momento che il Protocollo impone il deposito delle note scritte prescindendo dalla modalità per questo adottata. Il ricorrente non avrebbe dovuto emettere sentenza, ma disporre un rinvio della trattazione della causa e dichiarare estinto il giudizio. |