È valida la notifica a mezzo PEC avvenuta prima dell’entrata in vigore del PTT?
05 Luglio 2024
Il ricorrente affermava di aver avuto conoscenza, effettuando una visura ipotecaria finalizzata all'ottenimento di mutuo fondiario, dell'esistenza di una cartella di pagamento a suo carico pur non avendo mai ricevuto la relativa notifica, e di aver, di conseguenza, impugnato la cartella contestando tanto la sua validità quanto la nullità della notifica. La Commissione provinciale di Roma rigettava il ricorso, mentre la CTR del Lazio accoglieva il successivo appello, fino al ricorso per Cassazione operato dall'Agente della Riscossione. Il contribuente, impugnando in cassazione, evidenzia come “il processo tributario telematico è entrato in vigore per quanto concerne il Lazio a decorrere dal 15 aprile 2017 mentre […] il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 7 aprile 2016. Di conseguenza la notifica eseguita da Equitalia […] è da ritenersi inesistente”. La Suprema Corte rileva, al contrario, la non pertinenza di questa eccezione, dal momento che l'art. 62 d.lgs. n. 546/1992 prevede che “al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”. Conformandosi alla disciplina generale, il ricorso per cassazione contro le commissioni tributarie deve essere notificato secondo le forme previste dal codice, salvo quanto disposto dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche (Cass., sez. VI-V, 1° dicembre 2014, n. 25395). L'art. 3-bis della legge citata (inserito dall'art. 16-quater d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 221/2012) prevedeva già la facoltà per gli avvocati di notifica degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo PEC, senza che fosse necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata. |