Casellario ANAC: vige un controllo rigoroso dell’utilità in concreto dell’annotazione per le iscrizioni contro gli operatori economici che rivestono forma consortile
02 Luglio 2024
Il caso. La vicenda posta al vaglio del Collegio attiene alla valutazione di utilità effettuata da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione circa l'inserimento di un'annotazione nel Casellario informatico. In particolare, il Tribunale è chiamato a valutare se sia o meno legittima la decisione presa da parte dell'ANAC relativa all'annotazione di una notizia di revoca dell'aggiudicazione disposta nei confronti di un RTI di cui era mandatario un Consorzio, per aver riscontrato in capo a una delle consorziate esecutrici la mancanza del requisito di cui all'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 in materia di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. La soluzione. Il Collegio anzitutto ricorda che ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'ANAC «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» e stabilisce «le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84». Inoltre, all'art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall'Autorità (nel testo ratione temporis applicabile) è stato specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l'altro, a) «le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico», nonché b) «le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali». Il TAR, in ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, evidenzia come la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, specificato che l'Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione, e in particolare: - ha precisato che «in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)» e che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (TAR Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)» (TAR Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107); - ha più volte evidenziato che l'ANAC, prima di procedere all'iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «a valutare l'utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall'operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti […] sulla gravità dell'errore professionale commesso e, in via indiretta, sull'apprezzamento dell'affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all'iscrizione» (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318); - ha rimarcato che se è vero che l'ANAC non deve sostituirsi alle valutazioni proprie delle stazioni appaltanti e che quindi «l'iscrizione non deve essere preceduta dall'accertamento della concreta rilevanza del fatto ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c)», la stessa Autorità non può prescindere dal verificare «l'utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell'accertamento della causa di esclusione dell'inaffidabilità professionale dell'operatore economico» (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299); - ha affermato che l'obbligo di ANAC di motivare in ordine all'utilità della notizia può ritenersi alleggerito solo nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora TAR Lazio, I, n. 4107/2021, nonché TAR Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032) e che tuttavia anche in relazione a tali ipotesi l'Autorità «non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull'affidabilità dell'operatore economico di cui alla citata disposizione», non annotando quelle notizie che – in concreto – non sono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull'affidabilità dell'o.e. (v. TAR Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637 e 12 ottobre 2023, n. 18811); - ha evidenziato che «il controllo dell'utilità in concreto della notizia annotata [deve essere] svolto in maniera tanto più rigorosa con riferimento alle iscrizioni disposte contro operatori economici che rivestono forma consortile: e ciò non solo in ragione del fatto che il flusso di notizie potenzialmente annotabili nei confronti di tali operatori può essere considerevolmente elevato in ragione del fatto che gli stessi sono spesso inevitabilmente coinvolti nei procedimenti di risoluzione per vicende che riguardano inadempimenti delle singole consorziate, ma anche in considerazione del fatto che tutte le annotazioni nei confronti degli stessi possono (rectius: devono) essere valutate delle stazioni appaltanti anche in procedure di gara in cui la consorziata esecutrice designata nella nuova procedura sia diversa da quella coinvolta nelle precedenti risoluzioni (Cons. Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3453)» (cfr. ancora TAR Lazio, I-quater, n. 12637/2022). In conclusione: Il Tribunale, facendo applicazione dei suddetti principi, ritiene che l'annotazione gravata non appare neppure utile a offrire significativi elementi per la valutazione dell'affidabilità/integrità del Consorzio sotto il profilo del rispetto dei suoi obblighi tributari e contributivi, tenuto conto che la revoca dell'aggiudicazione «origina da inadempienze accertate in tema di irregolarità contributive e fiscali in capo non al Consorzio ma ad una (sola) impresa consorziata (1 sulle 190 consorziate indicate come esecutrici nell'appalto in questione) designata in sede di partecipazione alla gara. È evidente, osserva il giudice di prime cure, che la posizione di irregolarità fiscale/contributiva riscontrata in capo a una consorziata che riveste una posizione così marginale non appare affatto significativa (e quindi “utile”) al fine delle valutazioni riservate alle stazioni appaltanti sulla complessiva affidabilità e integrità del consorzio ricorrente. Tutto quanto sopra considerato, conduce a ritenere che la notizia annotata nei confronti del Consorzio non riveli, in concreto, elementi utilizzabili dalle stazioni appaltanti nella complessiva valutazione in ordine all'affidabilità/integrità del Consorzio medesimo e pertanto non doveva essere inserita nel Casellario, poiché «l'inserimento di annotazioni di dubbia utilità nel Casellario non solo arreca un pregiudizio sproporzionato agli operatori economici destinatari delle stesse ma aggrava sensibilmente l'attività di controllo e verifica delle stazioni appaltanti e per ciò stesso la rende più esposta a errori» (cfr. ancora TAR Lazio, I-quater, nn. 18811/2023 e 12637/2022). |