La Corte costituzionale sulla responsabilità del revisore

La Redazione
05 Luglio 2024

La Consulta ha ritenuto coerente con il dettato costituzionale la norma che, per la società che ha conferito l'incarico ai revisori legali dei conti, fa decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla data di deposito della relazione sul bilancio.

Il Tribunale ordinario di Milano aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 3, del d.lgs. n. 39/2010 (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”) – per contrasto con gli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. – nella parte in cui tale norma fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento

La Consulta – con sentenza n. 115 del 1° luglio 2024 – ha ritenuto, tuttavia, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sul presupposto che l'ambito applicativo della disposizione si intende riferito alla sola azione risarcitoria della società.

La Corte ha sottolineato che il legislatore ha ampia discrezionalità nel determinare quando inizia la prescrizione, bilanciando l'interesse del danneggiato con la certezza giuridica e la protezione dell'interesse del responsabile del danno a non doversi difendere a distanza di molto tempo dalla richiesta di danni. Nel caso dei revisori legali, la norma contestata è considerata ragionevole quando la società stessa avvia l'azione di risarcimento, poiché il revisore ha responsabilità solidale con gli amministratori e qualsiasi relazione errata o scorretta produce un danno alla società che ha conferito l'incarico, la quale può già far valere una pretesa risarcitoria.

Invece, soci e terzi, fintantoché l'affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non subiscono danni: a loro si applica quindi la regola generale dell'art. 2947 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito che ha causato il danno.

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