Errore negli allegati della PEC: la notifica è nulla, non inesistente

La Redazione
02 Luglio 2024

In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione, qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.

Pertanto, se la comunicazione telematica errata contiene un atto diverso da quello indicato nel messaggio PEC originale, come ad esempio l'omissione del ricorso di primo grado, ma questo è regolarmente depositato e consultabile nel fascicolo processuale, il difetto di notifica risulta sanabile anziché completamente inesistente.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in esame.

Nel caso specifico, il ricorrente, dopo aver depositato il ricorso in appello e ottenuto la fissazione dell'udienza, aveva attivato la procedura di trasmissione degli atti tramite PEC per la notifica. Mittente e destinatario avevano ricevuto correttamente la notifica come confermato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC. Tuttavia, a causa di un errore, alla PEC era stata allegata la sentenza di primo grado anziché il ricorso in appello.

Dal contenuto del messaggio della PEC trasmessa al difensore degli appellati risultavano indicati tutti i dati indispensabili a far comprendere la provenienza dell'atto dalla parte appellante, i nomi degli appellati e l'oggetto della notifica, ovvero “ricorso in appello per la riforma della sentenza del tribunale”.

Gli appellati, basandosi su tali informazioni, avevano potuto visualizzare il ricorso nel fascicolo telematico depositato in cancelleria: avevano infatti presentato memoria di costituzione e svolto le loro difese nel merito, pur eccependo l'inesistenza della notifica dell'atto di impugnazione. Proprio tale attività della controparte ha di fatto rettificato il difetto di notifica, consentendo così la conoscenza dell'appello contro la sentenza di primo grado.

La Cassazione, al fine di dare un'interpretazione uniforme sulla questione, ha chiarito che, anche se l'allegato era errato, il messaggio PEC era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l'esatto oggetto della notifica, pur non includendo il contenuto specifico.

Concludendo, la Cassazione ha sottolineato che l'inesistenza è una categoria «estrema e residuale» negli atti processuali, richiamando il principio generale di strumentalità delle forme processuali, che «impone di considerare le forme degli atti prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo». A sostegno di ciò, le Sezioni Unite hanno riscontrato un difetto sanabile in un caso analogo di mancanza di pagine nella copia notificata dell'atto del ricorso per cassazione, consentendo una nuova notifica della copia completa senza invalidare l'atto.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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