Mantenimento dei figli tra spese ordinarie e straordinarie
03 Luglio 2024
In tema di mantenimento dei figli e spese straordinarie è necessario, innanzitutto, distinguere tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio che, fissi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche se incerti nel loro ammontare, producono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza di un titolo originario di condanna e quelle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento, in cui confluiscono il rispetto del principio di adeguatezza alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato, raccordato con quanto individuato dal giudice che si è pronunciato sulla responsabilità genitoriale nei procedimenti ai sensi dell’art. 337-bis c.c.. Proprio in tale direzione, più nel dettaglio, si ritiene che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico determinato in via forfettaria, ne condividono la natura, qualora si presentino certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. Il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore afferente alle spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. In particolare, le spese scolastiche e mediche (quali, ad esempio, il pagamento di tasse scolastiche, o visite specialistiche di controllo, ovvero l’acquisto di un paio di occhiali), da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie di routine, sono quegli esborsi che, pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire certe, cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece nell’an. Tali spese, che rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario, sulla base della loro elencazione in precetto e allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare nuovamente in sede giudiziale e per un diverso titolo la loro esistenza e quantificazione. Ancor più nel dettaglio, ed in linea con quanto detto, si ritiene che le spese per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte afferente all’alloggio, rientri nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell’imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi. Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell’esercizio di apposita azione. In sintesi, in punto di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario a erogazione periodica quelle che, ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudizio, non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c. e che, dunque, ove sorrette in concreto da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, produrrebbero l’effetto di violare il principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione, giudiziale o convenzionale, dell’assegno. |