Riparto di giurisdizione e risarcimento del danno in caso di ritardo nell’erogazione della pensione: è competente il giudice contabile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
04 Luglio 2024

L’ordinanza si pronuncia sulla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica che non riguarda solo gli elementi costitutivi del diritto alla pensione, ma anche le domande attinenti al rapporto nel suo complesso, in ossequio ai principi di effettività e di concentrazione delle tutele.

Con la sentenza in esame il TAR per la Toscana si è pronunciato in materia di giurisdizione in caso di controversia per il  riconoscimento del diritto al risarcimento del danno c.d. da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione della pensione ordinaria diretta di vecchiaia e nell'emanazione del provvedimento conclusivo.

Il ricorrente domandava alla Corte dei conti di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sulla sua domanda di liquidazione e pagamento della pensione vecchiaia, a decorrere dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo, e dell'indennità di buonuscita; domandava, inoltre, la condanna al risarcimento del danno, in solido con il datore di lavoro, per il ritardo dell'I.N.P.S. nell'emanazione del provvedimento pensionistico. La Corte dei conti, avendo l'I.N.P.S nel corso del giudizio pensionistico provveduto a liquidare la pensione, dichiarava cessata la materia del contendere; invece, sulla richiesta di liquidazione dell'indennità di buonuscita dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riproponeva, entro il previsto termine perentorio dal passaggio in giudicato della sentenza, innanzi al T.a.r., indicato nella declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile (art. 17, comma 2, d.lgs. 26/08/2016, n. 174), la domanda di condanna dell'INPS al risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990, nella conclusione del procedimento amministrativo sulla domanda di liquidazione della pensione, concluso solo a seguito del ricorso giurisdizionale innanzi la Corte dei Conti.

Al riguardo il Collegio ha ritenuto che la soluzione prospettata dalla Corte dei Conti in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria per il danno da ritardo non sembri in linea l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in materia, con particolare riferimento alla portata dell'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214. La norma citata prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alla quale il Collegio ha posto in rilievo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte per cui anche la domanda per il ritardato adempimento della prestazione pensionistica, riconosciuta dalla Corte dei conti nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, rientra nell'art. 62  (Cass. civ. sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10732).

Quindi, il Collegio a sostegno dell'indirizzo richiamato ha passato in rassegna numerose sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla base delle quali sussiste la giurisdizione del giudice contabile su tutte le controversie in materia pensionistica comprese quelle …nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti” corrisposti (ex plurimis, Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830).

Il T.a.r. ha ricordato come le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la domanda per conseguire il risarcimento dei danni per il ritardo nella liquidazione della pensione è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti che, vista la natura non autoritativa del provvedimento di liquidazione della pensione, si configura, anziché come giurisdizione di annullamento, come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto e come giurisdizione di merito; la domanda di risarcimento è fondata nella responsabilità contrattuale, in senso lato, dell'Amministrazione, e denuncia la violazione di una specifica obbligazione a carico della medesima per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto contrattuale, ossia la violazione dello specifico obbligo pensionistico (Cass. civ. sez. un., 23 gennaio 1995, n. 762).

Pertanto, il Collegio, nel caso di specie, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione richiamato, ha evidenziato che non si tratta di attività autoritativa, ma “di mera attività certativa”, ossia di ricognizione dei requisiti per l'accesso alla liquidazione della pensione, perciò di un diritto soggettivo che determina il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Inoltre, il Collegio ha precisato che la soluzione prospettata dalla Corte dei Conti obbliga il cittadino, che già subisce gli effetti del ritardo nel riconoscimento della pensione, a dover promuovere ben tre diverse azioni innanzi a tre diversi plessi giurisdizionali, ossia la Corte dei Conti per la liquidazione della pensione, il giudice ordinario per l'indennità di buonauscita e il giudice amministrativo per il risarcimento dei danni causati dal ritardo nel riconoscimento della pensione medesima “con buona pace per i principi di concentrazione e di effettività della tutela “.

Il TAR per la Toscana ha ritenuto che la controversia non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo e ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11,  comma 3, c.p.a. e dell'art. 59,3 comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affinché la Corte di cassazione a Sezioni Unite indichi, in via definitiva, quale sia il giudice munito di giurisdizione; per l'effetto, ha sospeso il giudizio e disposto la trasmissione dell'ordinanza e di copia integrale degli atti del fascicolo processuale alla Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

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