Tutela dei consumatori: il controllo sull’abusività delle clausole «di tasso minimo» dei mutui ipotecari può comprendere l’evoluzione della percezione del consumatore medio

La Redazione
05 Luglio 2024

La CGUE (4 luglio 2024, C-450/22) si è espressa riguardo la presunta abusività delle clausole "di tasso minimo" nei contratti di mutui ipotecari a tasso variabile in Spagna. Dopo due sconfitte legali, gli enti creditizi si sono appellati alla Corte suprema spagnola, che si interroga sulla trasparenza e sul possibile carattere abusivo di tali clausole in un procedimento collettivo coinvolgente numerosi consumatori e istituti finanziari. La Corte ritiene che il controllo di trasparenza debba adattarsi alle azioni collettive e focalizzarsi sulle pratiche contrattuali standard. Inoltre, l'eterogeneità del pubblico coinvolto richiede l'analisi della percezione del consumatore medio al momento della stipula del contratto. Il cambiamento di contesto economico e giuridico nel tempo potrebbe influenzare tale percezione, un elemento da verificare in futuro dalla Corte suprema spagnola.

Le clausole «di tasso minimo» sono clausole standard che erano contenute nei contratti di mutui ipotecari a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Dette clausole fissavano una soglia (o «tasso minimo») al di sotto della quale il tasso d'interesse variabile non poteva scendere, anche se il tasso di riferimento (generalmente l'Euribor) era inferiore a tale tasso minimo. In Spagna sono state presentate diverse migliaia di ricorsi, con cui è stata lamentata l'illegittimità delle clausole «di tasso minimo» ai sensi della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'Associazione spagnola degli utenti delle banche, delle casse di risparmio e delle assicurazioni (ADICAE) ha avviato un'azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna. L'ADICAE mira a far cessare l'utilizzo, da parte di tali istituti finanziari, delle clausole «di tasso minimo» e ad ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati in virtù di queste ultime. A seguito di appelli lanciati nei media nazionali, 820 consumatori hanno aderito all'azione collettiva.

Dopo essere rimasti soccombenti due volte, gli enti creditizi hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema spagnola. Tale giudice nutre dubbi quanto alla possibilità di procedere, nell'ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo» al fine di verificarne il carattere abusivo, tenuto conto in particolare dei numerosi consumatori e istituti finanziari interessati. Esso sottolinea altresì la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere, in un caso del genere, al controllo di trasparenza, poiché le clausole «di tasso minimo» si rivolgevano a diverse categorie specifiche di consumatori. La Corte rileva che nulla nella direttiva indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell'ambito di un'azione collettiva.

Tale controllo deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista nei confronti del consumatore medio. La Corte segnala che, nel caso di specie, la prima delle due condizioni cui è subordinato l'esercizio di un'azione collettiva nei confronti di più professionisti è soddisfatta: l'azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico (si tratta di enti creditizi). La sfida di ordine organizzativo posta dalla complessità del caso – derivante dal numero considerevole di enti e di consumatori – non deve pregiudicare l'effettività dei diritti soggettivi riconosciuti ai consumatori dalla direttiva.

La Corte rileva che anche la seconda condizione sembra essere soddisfatta in quanto, fatte salve le verifiche della Corte suprema spagnola, le clausole «di tasso minimo» in questione sembrano simili. La Corte aggiunge che il solo fatto che i contratti in cui esse figurano siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non può portare ad escludere tale somiglianza.

La Corte sottolinea poi che è proprio l'eterogeneità del pubblico interessato a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Tuttavia, tale percezione può essersi modificata, cosicché la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l'assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.