Nuovo Codice dei contratti pubblici: inapplicabile la dilazione del termine di impugnazione dell'aggiudicazione previsto nella vigenza dei previgenti Codici

06 Luglio 2024

La decisione del TAR per il Lazio si segnala per aver ritenuto non più applicabile, nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la regola della dilazione temporale quindicinale del termine di impugnazione degli atti di gara, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa sotto l'abrogato d.lgs. n. 50/2016.

La vicenda. Classificatosi al terzo posto della graduatoria finale di una procedura indetta da I. S.p.A. per l'affidamento del “servizio di mappatura di habitat marini di acque profonde di interesse conservazionistico presenti sui monti sottomarini e sugli affioramenti rocciosi circalitoriali e batiali”, il RTI ricorrente ha impugnato il provvedimento terminale della gara, lamentando la mancata esclusione sia della società aggiudicataria, sia del RTI secondo classificato, per mancanza dei requisiti di idoneità professionali necessari, secondo la prospettazione attorea, per l'esecuzione di quota parte delle prestazioni comprese nella commessa e consistenti nell'obbligo di disporre, all'interno della compagine sociale, di un direttore tecnico laureato in discipline attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, secondo quanto stabilito per le società di ingegneria dall'art. 36, commi 1 e 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

Il ricorso – si deve qui annotare – è stato affidato alla notifica entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di ostensione dei documenti richiesti con tempestiva istanza di accesso agli atti: e dunque, oltre il termine decadenziale se computato dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione della stazione appaltante.

  

La decisione – I profili processuali. Il gravame è stato definito dal TAR all'esito dell'udienza camerale previa indicazione alle parti della questione, sollevata d'ufficio, della irricevibilità del gravame.

Il Giudice ha infatti dichiarato la tardività del ricorso, sul rilievo che l'insegnamento giurisprudenziale, per cui nella materia dei contratti pubblici, in presenza di un'istanza di accesso tempestivamente presentata, è consentita la notifica dell'atto introduttivo entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'aggiudicazione, e dunque con una dilazione temporale di 15 giorni sul termine stabilito ex lege (Cons. Stato Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12; Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2023, n. 9599), è riferibile alle sole procedure evidenziali governate dal previgente Codice dei contratti pubblici, il cui art. 76, comma 2, oggi abrogato, stabiliva l'obbligo della stazione appaltante di fornire ai concorrenti le informazioni relative all'aggiudicazione “immediatamente o comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta”.

Il Collegio ha osservato che, in tema di accesso agli atti, il D.lgs. n. 36/2023 – applicabile alla fattispecie – ha introdotto una disposizione inedita nell'art. 35, comma 1 (a mente della quale l'accesso è assicurato “mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme”) che, superando la precedente, rende inapplicabile il peculiare regime di proroga del termine di impugnazione, elaborato dalla giurisprudenza proprio sulla base dell'art. 76, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Il ricorso, cioè, sarebbe tempestivo sotto il vigore del previgente Codice, ma è invece tardivo nel vigore del nuovo Codice.

I profili di merito. Pur avendo pronunziato l'irricevibilità del ricorso, il Tar per il Lazio è entrato anche nel merito, respingendo le ragioni di doglianza in applicazione del principio di neutralità delle forme giuridiche, per il quale deve essere ammesso alla gara, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica e privata, qualunque soggetto in grado di offrire sul mercato le prestazioni richieste (cfr. art. 65, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.1 del medesimo Codice, e art. 66, comma 1, lett. e), tra cui anche (ma non solo) le società di ingegneria, i cui peculiari requisiti organizzativi non possono pertanto essere pretesi anche da soggetti diversi, facendo esorbitare le relative disposizioni normative dal proprio ambito di applicazione soggettiva.

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