Dolo "oggettivo" nel contratto: la Cassazione riepiloga e chiarisce
09 Luglio 2024
Il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. In questa prospettiva, il dolo è sinonimo di inganno ed è causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio (nel senso di determinanti per la prestazione del consenso del raggirato). Pertanto il dolus causam dans (o dolo "determinante") è quello senza il quale l’altra parte non avrebbe contrattato (influisce, dunque, sull'an) e si distingue dal dolus incidens, che influisce, invece, sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso e, quindi, non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. Sicché, ove il raggiro abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato. Ne discende che, ai fini dell'annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo, per un verso deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e, per altro verso, deve provocare un errore influente sull'an della prestazione del consenso. In conclusione, dunque, affinché vi sia dolo determinante il consenso devono sussistere le seguenti condizioni:
La Cassazione ricorda, inoltre, che il dolo può essere:
La prova che il raggiro abbia provocato sul meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ricade sulla parte che lo deduce. |