Dolo "oggettivo" nel contratto: la Cassazione riepiloga e chiarisce

La Redazione
09 Luglio 2024

La validità di un contratto di vendita di un auto usata con contachilometri manomesso offre l'occasione alla Suprema Corte per riepilogare quali sono le caratteristiche del dolo oggettivo e quali sono le condizioni affinché il dolo possa ritenersi causa di annullamento del contratto.

Il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore.

In questa prospettiva, il dolo è sinonimo di inganno ed è causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio (nel senso di determinanti per la prestazione del consenso del raggirato).

Pertanto il dolus causam dans  (o dolo "determinante") è quello senza il quale l’altra parte non avrebbe contrattato (influisce, dunque, sull'an) e si distingue dal dolus incidens, che influisce, invece, sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso e, quindi, non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. Sicché, ove il raggiro abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.

Ne discende che, ai fini dell'annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo, per un verso deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e, per altro verso, deve provocare un errore influente sull'an della prestazione del consenso. In conclusione, dunque, affinché vi sia dolo determinante il consenso devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi;
  2. una specifica intenzione di ingannare;
  3. il conseguente errore da parte di chi è stato raggirato e ingannato;
  4. il nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del raggirato di stipulare il contratto.

La Cassazione ricorda, inoltre, che il dolo può essere:

  • commissivo quando è realizzato tramite una condotta attiva consistente in un complesso di artifici o raggiri; rientra in tale condotta ogni artifizio e ogni menzogna, purché grave e non facilmente smascherabile. E ciò anche quando tali raggiri siano utilizzati non per suscitare nella controparte l’intento di contrarre, bensì per indurla a tenere un comportamento del quale l’autore dei raggiri ignorava il contenuto negoziale;
  • omissivo, ossia una condotta di reticenza e silenzio, a condizione che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole e la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri nel complesso quale malizia o astuzia.

La prova che il raggiro abbia provocato sul meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ricade sulla parte che lo deduce.

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