Impugnazione di provvedimento giudiziale con allegati privi di firma digitale
10 Luglio 2024
Non è infrequente che, in occasione della presentazione di una impugnazione avverso un provvedimento giudiziale sfavorevole (sentenza di primo grado, ordinanza cautelare, ecc.), sorga la necessità di allegare documenti dei quali chiedere la valutazione all'autorità giudiziaria ad quem. Secondo le consuete regole del processo penale digitale, sappiamo che l'atto di impugnazione dovrà essere sottoscritto digitalmente a pena di inammissibilità. Identica disciplina è dettata, sin dai tempi dell'emergenza Covid e dei primi esperimenti di inoltro telematico degli atti processuali, anche per gli allegati. Questi ultimi, come sappiamo, dovranno essere sottoscritti digitalmente uno per uno. Ci si è domandato quale sanzione processuale sia prevista nel caso in cui, posta la regolarità della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, si sia omessa l'apposizione della stessa sugli allegati. L'inammissibilità travolge anche l'impugnazione presentata e regolarmente firmata? La risposta è negativa: il vizio processuale colpirà soltanto gli allegati e i singoli motivi dell'atto di gravame cui gli stessi si riferiscono. In altri termini, nel caso in cui dovesse mancare la valida sottoscrizione digitale sull'allegato – e questo non fosse essenziale per sorreggere tutto il giudizio di impugnazione – la declaratoria di inammissibilità dovrà essere “ritagliata” soltanto sul motivo di gravame basato sull'allegato non sottoscritto. Tale conclusione trova conferma in un recentissimo orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. V, 30 gennaio 2024, n. 13198) che valorizza, con tutta evidenza, il principio di conservazione degli atti processuali. |