È stato definitivamente approvato il ddl Nordio
10 Luglio 2024
A sentire il guardasigilli doveva essere un elemento di un più ampio disegno riformatore costituito dal c.d. cronoprogramma. La finalità politica e culturale della riforma - certamente non di sistema considerati i differenti aspetti coinvolti - è tuttavia agevolmente deducibile - pur nella frammentarietà delle interpolazioni - nelle varie norme oggetto delle modifiche. La legge cerca, e non poteva forse essere diversamente, di correggere quegli aspetti patologici di alcune previsioni - come emergenti dalle cronache - che ledono in profondità i diritti dei cittadini, senza aggiungere nulla alle esigenze sicuritarie. In stretta aderenza alla filosofia garantista del pubblico ministero Nordio, la riforma conserva intatti gli istituti e - in modo chirurgico - ne espunge gli aspetti degenerativi. Nel corso dei lavori parlamentari non sono mancati due significativi innesti che hanno dato voce ad aspettative del mondo dell'avvocatura: un puntuale chiarimento sui limiti delle intercettazioni ai difensori e, soprattutto, l'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. fonte di una infinita saga interpretativa cui la Cassazione, tardivamente a questo punto, cercherà di porre rimedio.
Sono tre le aree di intervento della riforma Il diritto penale sostanziale, quello processuale e due profili di ordinamento giudiziario. Il profilo sostanziale è risultato quello più conflittuale e può a buona ragione essere quello che per i contrasti che si sono evidenziati ha rallentato la riforma. Si tratta dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Ritenuto per un verso un testo evanescente, stante le poche condanne che seguivano all'esercizio dell'azione penale, e per un altro un'ipotesi che era suscettibile di significativi sviluppi investigativi, l'art. 323 c.p. è stato abrogato nonostante i timori di un allargamento investigativo per reati più gravi. Va pur ricordato che prima dell'abrogazione richiesta da numerosi amministratori locali, il sindaco in testa al governo - all'interno del d.l. carceri - ha introdotto una nuova ipotesi delittuosa costituita dal peculato per distrazione (art. 314-bis c.p.). Contestualmente il legislatore ha rimodulato il reato del traffico di influenze.
Il nucleo centrale della riforma Il nucleo centrale è costituito dalle modifiche in tema di misure cautelari intrecciate anche con le modifiche alla divulgazione delle intercettazioni telefoniche estranee alle indagini anche in relazione a soggetti essi pure non oggetto degli accertamenti. A tale proposito si prevede che il giudice richiesto di una misura cautelare, prima di disporla, debba interrogare l'indagato da libero. A questo adempimento si proverà solo qualora il pubblico ministero non abbia posto a fondamento della richiesta le esigenze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 274 c.p.p. L'interrogatorio anticipato, quindi, si terrà solo nell'ipotesi di cui al secondo periodo della lett. c) dell'art. 274 c.p.p., risultando per il primo periodo presunte tutte le esigenze cautelari. Nel caso in cui la misura da applicare sia il carcere, l'interrogatorio sarà svolto da un collegio di tre giudici. Tuttavia questa previsione opererà quando entreranno in ruolo i nuovi magistrati a seguito dei concorsi banditi e dell'aumento della pianta organica. All'interrogatorio - che sarà videoregistrato - parteciperà il difensore la cui presenza non è obbligatoria. Pur essendo assicurato il diritto al silenzio, va tenuto conto della condizione dell'indagato che potrà essere indotto alla collaborazione o alla confessione. Resta incerta la tempistica successiva all'espletamento dell'atto, alle modalità e tempi della motivazione, alle misure del c.d. codice rosso, ai rapporti con il riesame, ai poteri del giudice sulla richiesta del pubblico ministero sul ripristino e aggravamento della misura.
La riforma interviene su altri due profili processuali Con il primo si cerca ancora una volta di precisare la funzione eminentemente difensiva dell'informazione di garanzia. Con la seconda si stabilisce che il pubblico ministero non è legittimato ad appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di competenza del giudice monocratico. Al riguardo possono essere sviluppate molte riflessioni. È confermata una linea già operativa nei procedimenti davanti al giudice di pace. Si potrebbero prospettare questioni di legittimità costituzionale ricordando la sentenza sulla riforma Pecorella, anche se la situazione non è perfettamente sovrapponibile. Peraltro la sentenza dell'udienza predibattimentale resta appellabile. Dovrebbe ritenersi inappellabile la sentenza di proscioglimento dell'abbreviato emessa nel predibattimento.
Il terzo nucleo di interventi è costituito da due modifiche di ordinamento giudiziario Con la prima si precisa il momento nel quale rileva il raggiungimento dei sessantacinque anni per fare parte dei giudici popolari; con la seconda vengono adeguate agli sviluppi del nuovo codice rispetto a quello del 1930 le condizioni per alcuni avanzamenti dei militari.
Come emerge da quanto detto, si tratta di una riforma che seppur ispirata alla tutela della persona - sia indagata sia estranea al processo - dovrà misurarsi sulle declinazioni degli uffici di procura, sulla lettura delle norme da parte dei giudici delle indagini preliminari e sulle pulsioni degli organi di informazione. Urge attendere! |