Validità della notifica della sentenza presso la PEC del procuratore costituito

La Redazione
11 Luglio 2024

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha risolto una controversia in materia di licenziamento collettivo, avente ad oggetto, in particolare, la validità (o meno) della notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza.

Il Collegio ricorda al riguardo che «ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione basta la notifica ad uno soltanto dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve quand'anche fosse stato eletto domicilio presso un diverso procuratore costituito ovvero fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo PEC di un altro difensore costituito». Inoltre, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, «è sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia» (Cass. 23620/2018).

Pertanto, «la notificazione della sentenza eseguita presso l'indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati», come appunto nel caso di specie, «deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal ReGIndE., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221/2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni» (Cass. n. 3685/2021).

Riprendendo quindi tutta la giurisprudenza di legittimità precedente e rigettando il ricorso in oggetto, il Supremo Consesso afferma che:

  • «ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono»;
  • «ai fini del decorso del termine breve di impugnazione è sempre valida la notifica della sentenza effettuata presso la PEC del procuratore costituito, ancorché fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo PEC di un altro difensore costituito, nei termini affermati dalla sentenza gravata».

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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