Obbligo di astensione del giudice e perimetro del sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle pronunce rese dal Consiglio di Stato in caso di sua violazione
12 Luglio 2024
La carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante è ravvisabile solo nelle ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Diversamente, la censura che verte in tema di violazione di norme processuali esorbita dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite. L'obbligo di astensione è circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, mentre detto obbligo non può estendersi al caso in cui il giudice si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. |