Formazione del ruolo e calendarizzazione delle cause e udienze: sui relativi atti sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo?
10 Luglio 2024
È stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che - nel confermare la sentenza del T.a.r., che ha dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda dei ricorrenti - ha statuito che gli atti impugnati, inerenti alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione delle cause e delle udienze, sono atti interni all'ordine giudiziario e di natura solo preparatoria e strumentale e, come tali, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, in quanto costituiscono atti di amministrazione del processo civile, promanano da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e sono destinati a produrre effetti che si dispiegano naturalmente sulla gestione del singolo processo. Il Collegio è stato, quindi, investito del compito di stabilire se gli atti impugnati abbiano carattere amministrativo, in quanto è sull'inquadramento degli atti gravati nella tipologia di quelli inerenti alla giurisdizione e sull'affermazione che essi non costituiscono espressione del potere amministrativo, che il Consiglio di Stato ha fatto leva per giungere alla declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione, che implica estraneità di tali atti non solo alla cognizione del giudice amministrativo, ma altresì di qualsiasi altro giudice, a qualunque plesso appartenente. Viceversa, dall'accertamento della natura amministrativa discenderebbe la sindacabilità in sede giurisdizionale. Tanto premesso, il Collegio della Suprema Corte ha considerato gli atti impugnati sussumibili nella categoria degli atti presidenziali di amministrazione del processo, in quanto non si tratta di atti attraverso cui si esplica la funzione amministrativa, vale a dire una funzione discrezionale il cui esercizio comporta la ponderazione dell'interesse primario con gli altri interessi pubblici e privati in gioco. |