TFR ed ex coniuge
12 Luglio 2024
L'ex moglie ricorre al Tribunale territoriale per ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12-bis legge n. 898/1970, del diritto di ottenere la somma pari al 40% del trattamento di fine rapporto spettante all'ex marito divorziato, dipendente del Ministro della Difesa, essendo la medesima titolare dell'assegno di divorzio e non avendo ella contratto nuovo matrimonio. Il Tribunale accoglie la domanda dell'ex moglie poiché ritiene che sussistano i presupposti di legge. Il disposto dell'art. 12-bis l. n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita da altro coniuge “ anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio ”, va inteso nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o prima della sentenza di divorzio, poichè ogni diversa interpretazione comporterebbe indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola. Inoltre, nel caso di specie, il requisito è rispettato posto che la sentenza di divorzio inter partes del Tribunale territoriale è stata pubblicata il 5 marzo 2009 ed è passata in giudicato, in forza dell'art. 327 c.p.c., il 25 aprile 2010, non essendo stata impugnata dopo il decorso del termine di un anno e quarantacinque giorni allora applicabile in ragione della data di instaurazione del giudizio e prima della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex marito, intervenuta il 31 agosto 2022. Ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore dell'ex moglie della quota percentuale del trattamento di fine rapporto. In ordine al quantum, l'entità della quota di trattamento di fine rapporto da riconoscere al coniuge divorziato è, norma del secondo comma dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, dovendosi a tal fine avere riguardo alla durata legale del matrimonio, nel caso in questione contratto il 1° settembre 1990, ed i cui effetti sono cessati fra i coniugi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in data 25 aprile 2010. Inoltre, si chiarisce che non può essere disposto il pagamento diretto da parte dell'INPS delle somme dovute, essendo l'ex coniuge l'unico soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898/1970. La norma, infatti, esige per l'insorgere del diritto a conseguire il 40% delle competenze di fine rapporto che le stesse siano state “percepite” dall'altro coniuge, respingendo implicitamente che possano essere richieste direttamente all'Ente erogatore dall'ex coniuge avente diritto all'assegno di divorzio. |