Protezione internazionale: lo status di rifugiato riconosciuto da uno Stato UE, finché non revocato, impedisce l’estradizione dell’interessato verso il Paese d’origine
15 Luglio 2024
La Corte di giustizia dell'UE, con sentenza del 18 giugno 2024 (C-352/22), rispondendo a un quesito pregiudiziale rivoltole da un giudice tedesco, ha affermato che un cittadino di un Paese terzo richiesto in estradizione non può essere estradato da uno Stato membro verso il suo Paese d'origine finché l'autorità che ha riconosciuto tale status in un altro Stato membro non lo ha revocato, indipendentemente dai motivi posti alla base della domanda di estradizione. A tal fine l'autorità cui è stata presentata la domanda di estradizione deve mettersi in contatto con l'autorità che ha riconosciuto tale status ma, finché quest'ultima non lo ha revocato, l'interessato non può essere estradato. Il caso concreto riguardava un cittadino turco di origine curda, richiesto in estradizione alla Germania da parte della Turchia in quanto sospettato di omicidio, al quale l'Italia aveva in precedenza riconosciuto lo status di rifugiato. Sul tema, si rimanda alla News Protezione internazionale: il riconoscimento dello status di rifugiato in uno Stato membro UE osta all'estradizione dell'interessato verso il paese terzo d'origine |