Protezione internazionale: lo status di rifugiato riconosciuto da uno Stato UE, finché non revocato, impedisce l’estradizione dell’interessato verso il Paese d’origine

Lorenzo Salazar
15 Luglio 2024

La CGUE (C-352/22), nel caso di un cittadino turco richiesto in estradizione dalla Turchia alla Germania, al quale l'Italia aveva in precedenza riconosciuto lo status di rifugiato, precisa che un cittadino di un Paese terzo non può essere estradato, da uno Stato membro, verso il suo Paese d'origine, se gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato in un altro Stato UE. Pertanto, l'autorità cui è stata presentata la domanda di estradizione deve mettersi in contatto con l'autorità che ha riconosciuto tale status. Finché quest'ultima non lo ha revocato, l'interessato non può essere estradato.

La Corte di giustizia dell'UE, con sentenza del 18 giugno 2024 (C-352/22), rispondendo a un quesito pregiudiziale rivoltole da un giudice tedesco, ha affermato che un cittadino di un Paese terzo richiesto in estradizione non può essere estradato da uno Stato membro verso il suo Paese d'origine finché l'autorità che ha riconosciuto tale status in un altro Stato membro non lo ha revocato, indipendentemente dai motivi posti alla base della domanda di estradizione.

A tal fine l'autorità cui è stata presentata la domanda di estradizione deve mettersi in contatto con l'autorità che ha riconosciuto tale status ma, finché quest'ultima non lo ha revocato, l'interessato non può essere estradato.

Il caso concreto riguardava un cittadino turco di origine curda, richiesto in estradizione alla Germania da parte della Turchia in quanto sospettato di omicidio, al quale l'Italia aveva in precedenza riconosciuto lo status di rifugiato.

Sul tema, si rimanda alla News Protezione internazionale: il riconoscimento dello status di rifugiato in uno Stato membro UE osta all'estradizione dell'interessato verso il paese terzo d'origine