Riforma Cartabia e deposito della querela in questura

15 Luglio 2024

Il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma non è adibito alla ricezione degli atti da parte delle Forze dell'ordine. È dunque pienamente valida ed efficace la querela presentata in formato cartaceo presso la questura.

Massima

“La presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere depositata nella Procura della Repubblica, quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore”.

Il caso

Un indagato, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza con la quale il tribunale de libertate aveva confermato il decreto col quale il GIP aveva disposto il sequestro impeditivo del dispositivo/apparecchiatura ACRYOS, completa di accessori e consolle, in relazione al delitto di appropriazione indebita.

Nel ricorso per cassazione si deduce l'inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022 e 111-bis c.p.p., in materia di presentazione della querela di cui all'art. 336 c.p.p.

Il ricorrente rileva che la querela, avanzata della società persona offesa, non era stata presentata dalla parte personalmente, bensì dal suo difensore/procuratore speciale, peraltro per mezzo di un suo delegato, a sua volta avvocato.

Sulla base di tale presupposto fattuale, rimarca che la presentazione della querela non veniva effettuato mediante il portale del deposito atti penali, ma mediante deposito in formato cartaceo presso la questura.

Si sostiene che, ai sensi degli artt. 87, comma 6-bis e comma 6 d.lgs. n. 150/2022 e 111-bis c.p.p., l'unica modalità consentita per il deposito della querela di cui all'art. 336 c.p.p. è il deposito tramite il portale del processo telematico, qualora a tale incombente non vi provveda la parte personalmente ma il suo difensore/procuratore speciale.

Da qui la denuncia del vizio di violazione di legge, in quanto la querela veniva presentata dal difensore in formato cartaceo e depositata presso la questura e non telematicamente attraverso il portale del processo, con modalità diverse da quelle previste dalla normativa già menzionata. Si censura l'erroneità delle ragioni che hanno indotto il tribunale a rigettare l'eccezione difensiva, là dove ha sostenuto che il deposito tramite il portale riguarda solo gli atti depositati nelle procure della Repubblica, ma non anche quelli depositati presso gli uffici delle forze dell'ordine (questura, commissariati di pubblica sicurezza, arma dei carabinieri, ecc.).

Secondo il ricorrente, invece, la norma richiamata ha portata generalizzata e la sua violazione provoca l'inefficacia dell'atto non depositato telematicamente.

La questione

Il deposito della querela da parte del difensore deve avvenire sempre e solo tramite il portale deposito atti penali oppure tale obbligo vale solo per il deposito in procura, restando ammessa la presentazione cartacea dell'atto querelatorio in questura?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, nella sentenza n. 20754/2024, ritiene il ricorso è manifestamente infondato, rigettando la lettura interpretativa proposta dall'indagato secondo cui la querela, quando non sia presentata dalla parte personalmente, deve essere inoltrata per via telematica, attraverso il portale del processo penale telematico, anche quando sia depositata presso gli uffici delle forze dell'ordine e non solo quando depositata presso la procura della Repubblica.

Per i giudici di legittimità, «la ricostruzione difensiva, però, non trova il necessario supporto normativo e si mostra incoerente rispetto al servizio cui è deputato il portale del processo».

Quanto dedotto dal ricorrente, invero, non può ricavarsi dall'art. 111-bis c.p.p., avendo riguardo alla sua collocazione sistematica.

Tale norma, infatti, è ubicata nel capitolo secondo del codice di procedura penale, le cui norme sono dirette a disciplina gli atti del procedimento penale che - nell'introdurre l'articolato normativo di tale capitolo - espressamente indica e individua tali atti come oggetto destinatario della disciplina quivi contenuta.

Si ricorda che il procedimento penale ha inizio con l'iscrizione della notizia di reato presso la procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell'art. 111-bis c.p.p. richiamato dal ricorrente.

Viene ulteriormente rimarcato come lo stesso art. 111-bis c.p.p. indichi «ogni stato e grado del procedimento» quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie. Così confermandosi che tale modalità è obbligatoria soltanto all'interno del procedimento penale, come delimitato.

Un argomento a supporto di tale ricostruzione ermeneutica si ricava nell'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie della riforma Cartabia) che, con dettato chiaro e non è passibile di letture alternativa della norma, prevede che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella procura della Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l'assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla procura della Repubblica.

Non deve, infine, «trascurarsi che il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle forze dell'ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito».

Alla luce del suindicato percorso motivazionale, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Osservazioni

Le conclusioni cui giunta la sentenza n. 20754/2024 sono condivisibili: la presentazione con modalità telematica della querela è “esplicitamente ed esclusivamente” riferita alle ipotesi in cui debba essere presentata dal difensore nella procura della Repubblica.

La persona offesa, invece, può presentare fisicamente la querela, anche in procura. Si ricorda, all'uopo, che, recentemente, la lettera a) dell'art. 2 d.lgs. n. 31/2024 è intervenuta sull'art. 111-bis, comma 4, c.p.p., estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato. Si superano così i dubbi interpretativi, e le eventuali eccezioni, in ordine alla legittimazione della persona offesa, a presentare personalmente in procura (quindi senza delegare il difensore) atti come, per l'appunto, la querela (oltre che dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, le memorie ecc.).

Il mancato inoltro in via telematica della querela, dunque, nel caso di deposito dinanzi alle forze dell'ordine, non configura una violazione dell'art. 111-bis c.p.p. e dell'art. 87, comma 6-bis, c.p.p. come sostenuto dall'imputato.

Si potrebbe invece riproporre il problema sotto altra prospettiva: la querela è un atto delle indagini (per il quale scatta per il difensore l'obbligo del deposito telematico)? Solo qualora si rispondesse negativamente non scatterebbe l'obbligo di deposito telematico.

Sembra, tuttavia, arduo sostenere il percorso ermeneutico per il quale la querela sarebbe atto prodromico all'inizio delle indagini preliminari e, pertanto, non rientrante nella disciplina del deposito tramite il portale del deposito degli atti penali.

La Suprema Corte, nell'affermare che ai fini della validità della querela, non sono richieste formule sacramentali, trattandosi di atto a forma libera, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa che il responsabile del reato sia perseguito, ha ritenuto che la richiesta di essere informato in caso di richiesta di archiviazione «dava per scontata l'apertura di un procedimento penale» (sez. IV, n. 16281/2022) e, come tale, l'inizio delle indagini preliminari con il deposito stesso della querela.

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