Equo processo: l’imputato può chiedere la partecipazione a distanza alle udienze del proprio processo in videoconferenza
15 Luglio 2024
Con la sentenza del 4 luglio 2024 nella causa C‑760/22 con la quale la Corte di giustizia ha fornito risposta ad un quesito pregiudiziale sollevato dal tribunale di Sofia (Bulgaria) il quale chiedeva di sapere se l'art. 8, § 1 della Direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dovesse essere interpretato nel senso che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza. Nel prendere atto della limitata opera di armonizzazione operata da detta direttiva e la circostanza che essa non disciplina la questione in esame, la Corte ha affermato che detta questione non può che essere rinviata al diritto nazionale. Proseguendo poi nell'opera di “dialogo tra le Corti” da lungo tempo intrapresa, i Giudici di Lussemburgo hanno richiamato i principi della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russia, § 98) la quale ha dichiarato che la partecipazione al procedimento mediante videoconferenza non è, di per sé, incompatibile con la nozione di processo equo e pubblico, ma che occorre garantire che il singolo possa seguire il procedimento ed essere ascoltato senza ostacoli tecnici e comunicare in modo effettivo e riservato con il suo avvocato. In conclusione, rispondendo al quesito pregiudiziale, la Corte di Lussemburgo ha affermato che la richiamata disposizione della direttiva, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo. |