Identità di genere e discriminazione: secondo la Corte EDU, viola l’art. 8 CEDU la revoca dell’affidamento o dell’adozione a una persona in quanto transgender

La Redazione
10 Luglio 2024

La Corte EDU (9 luglio 2024, ric. n. 16206/19) afferma che vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nel caso di un uomo transgender al quale le autorità russe hanno revocato, dopo 5 anni, l'affidamento di due bambini per il suo cambio di sesso. Secondo la Corte, la mancanza di un esame approfondito della situazione familiare complessiva ha causato una discriminazione basata sull'identità di genere del ricorrente. L'interesse dei minori ad avere una famiglia deve prevalere sull'impossibilità legale per le coppie dello stesso sesso di essere accettate come genitori affidatari in Russia, e i legami affettivi instauratisi fra i bambini e la famiglia affidataria devono essere tutelati in modo assoluto.

Nella sentenza del 9 luglio 2024, caso Savinovskikh e altri c. Russia (ric. n. 16206/19), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nel caso riguardante la risoluzione dell'affidamento e del contratto di affidamento per due bambini di quattro e cinque anni, perché il loro genitore adottivo era transessuale e stava attraversando un cambiamento di identità di genere.

La Corte ha osservato che i bambini, che presentavano gravi diagnosi mediche ed erano stati abbandonati alla nascita, prima di essere collocati nella famiglia del ricorrente – rispettivamente all'età di uno e tre anni – erano stati tenuti in istituti gestiti dallo Stato.

Secondo la Corte EDU, la decisione delle autorità russe di revocare dopo 5 anni la custodia da parte del ricorrente non è stata supportata da alcuna perizia individualizzata o da alcuno studio scientifico riguardante l'impatto di un cambiamento dell'identità di genere sulla salute psicologica e sullo sviluppo dei bambini.

La decisione dei tribunali nazionali si basava principalmente sull'impossibilità giuridica di accettare coppie dello stesso sesso come genitori adottivi, senza prendere in considerazione il legame affettivo creatosi fra i bambini e il ricorrente e gli altri membri della sua famiglia.

La Corte ha constatato che le autorità nazionali non hanno condotto un esame approfondito della situazione familiare complessiva, e non hanno valutato adeguatamente gli interessi rispettivi delle persone coinvolte, concentrandosi su quale sarebbe stata la soluzione migliore per i bambini.