La dichiarazione o elezione di domicilio ai fini di cui all’art. 581 comma 1-ter, c.p.p.

15 Luglio 2024

Dichiarazione o elezione di domicilio da depositare unitamente all'impugnazione, ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter, c.p.p.: è sufficiente la sua sola presenza in atti, benché non richiamata nell'atto di impugnazione e/o non allegata al medesimo, o è necessario un nuovo atto, successivo alla pronuncia della sentenza impugnata?

Questione controversa

L'art. 581 comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia” - e di prossima abrogazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o), del c.d. “ddl Nordio” - prescrive che, nel caso in cui l'imputato non sia stato dichiarato assente nel precedente grado di giudizio, «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»: si chiede alle Sezioni unite di chiarire se la declaratoria di inammissibilità possa intervenire anche quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano in atti, perché prodotte nel precedente grado di giudizio, ma il difensore non le abbia allegate all'atto di impugnazione, né abbia fatto ad esse riferimento.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo il primo orientamento, la dichiarazione o elezione di domicilio della quale si discute deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 7020), pur potendo essere meramente confermativa di una precedente dichiarazione / elezione (cfr., per tutte, Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 3118).

Si osserva, in proposito, che, pur non essendovi una espressa previsione codicistica in tal senso, tale soluzione sarebbe l'unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”, che hanno, tra l'altro, assegnato alla dichiarazione / elezione di domicilio una efficacia temporalmente limitata, in quanto funzionale alla sola notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore: dunque, colui che intenda impugnare la sentenza di primo grado non può utilizzare la dichiarazione / elezione di domicilio effettuata nel precedente grado.

Altre pronunce hanno osservato che, se fosse sufficiente l'atto depositato nel corso del precedente grado di giudizio, la previsione di cui all'art. 581 comma 1-ter, c.p.p. non avrebbe ragion d'essere, prevedendo già l'art. 157-ter comma 1, c.p.p., per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che la notifica debba intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto, ex art. 161 c.p.p., salvo precisare, al comma 3, che la notificazione dell' atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., domicilio che potrà, quindi, coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell'art. 161 c.p.p., solo se la dichiarazione è stata rinnovata da parte dell'imputato attraverso uno dei modi previsti dai medesimi commi 1-ter e 1-quater (1).

    

Nello stesso senso si sono pronunciate anche Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2023, n. 46831 e Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2024, n. 17995, che hanno tuttavia ammesso che l'atto possa non essere allegato all'impugnazione, essendo sufficiente che lo stesso sia depositato in un momento successivo, ma comunque antecedente alla scadenza del termine per impugnare.

Secondo altro e più recente orientamento, occorre valorizzare la differenza tra il regime previsto dall'art. 581 comma 1-ter, c.p.p., che regola il caso di imputato non assente nel grado precedente, e richiede solo l'allegazione della elezione o dichiarazione di domicilio e non anche del mandato a impugnare, e quello previsto dal successivo comma 1-quater della medesima norma, che, allorché l'imputato sia stato assente, richiede il deposito, a pena di inammissibilità, dello specifico mandato a impugnare conferito al difensore, contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello, con esplicito riferimento alla necessità che si tratti di atti successivi rispetto alla sentenza impugnata.

La diversa configurazione delle modalità dell'adempimento trova fondamento, nell'ottica di tale indirizzo, nella diversa finalità perseguita dal legislatore, che, nel secondo caso sarebbe quella di garantire la reale volontà di impugnazione e la reale conoscenza da parte dell'imputato che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell'esito del processo, oltre che di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante, intento che, invece, non sarebbe presente nel primo caso.

L'approccio in commento sarebbe sostenuto sia dall'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1-ter, c.p.p. (che non richiede la posteriorità della elezione di domicilio), sia dall'interpretazione teleologica, dal momento che, nel caso di imputato presente, l'elezione di domicilio è adempimento solo teso ad agevolare la vocatio in iudicium, risultato che può essere garantito anche dalla allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata.

Si sostiene, inoltre, che non è condivisibile una interpretazione diretta ad applicare, ad un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità, poiché le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono soggette ad uno stretto principio di tassatività e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.

Si è dunque ritenuto che nel caso di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581 comma 1-ter, c.p.p. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (2).

(1Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 7020; Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 3118; Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2023, dep. 2024, n. 1177; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2023, dep. 2024, n. 2531; Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2024, n. 17055; Cass. pen., sez. I, 13 dicembre 2023, dep. 2024, n. 8607; Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2023, dep. 2024, n. 2024; Cass. pen., sez. II, 9 novembre 2023, n. 47946; Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 2023, dep. 2024, n. 4796; Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2024, n. 4810; Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2024, n. 19547; Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2024, n. 17821; Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 17737; Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2023, dep. 2024, n. 39; Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2023, n. 47417; Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 44376; Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2024, n. 18605; Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2023, n. 43320; Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2024, n. 22820; Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2024, n. 22287.

        

(2Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2014, n. 8014; Cass. pen., sez. II, 29 febbraio 2014, n. 16480; Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2014, n. 20515.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2024, n. 26458

  • I giudici rimettenti erano chiamati a scrutinare il ricorso per cassazione del condannato avverso il provvedimento con il quale il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione alla quale non risultava allegata la dichiarazione/elezione di domicilio.
  • Il ricorrente rappresentava che nel giudizio di primo grado l'imputato era stato presente; che agli atti del giudizio di primo grado risultava allegata l'elezione di domicilio dell'imputato, sulla cui base erano state regolarmente effettuate le notifiche relative a tale grado; che al medesimo domicilio era stata ritualmente notificata anche l'impugnata ordinanza della Corte di appello.
  • La Quinta Sezione, rilevata l'esistenza del contrasto che si sta acuendo nella più recente giurisprudenza di legittimità, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, alle quali è stato rivolto il seguente quesito: «Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione o allegata al medesimo».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 24 ottobre 2024.

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