Contratto a favore di terzo e agevolazioni "prima casa"

La Redazione
17 Luglio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 145 del 4 luglio 2024, ha chiarito qual è l'ambito di applicazione delle agevolazioni "prima casa" nell'ipotesi particolare in cui l'acquisto sia effettuato a favore di un terzo.

In merito all'imposta di registro, l'agevolazione per l'acquisto prima casa è applicabile anche al caso di acquisto a favore di terzi a condizione che nell'atto il terzo beneficiario renda, contestualmente alla dichiarazione di possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione (di cui alla Nota II­ bis in calce all'art. 1 Tariffa - Parte prima allegata al DPR 131/1986), anche la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto (cfr. CTR Umbria 3 giugno 2014 n. 359, CTP Forlì 5 gennaio 2018 n. 12, CTP Rimini 27 marzo 2018 n. 113).

In tal senso si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate motivando il parere come segue:

  • le disposizioni relative all'agevolazione prima casa prevedono l'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle condizioni previste nella Nota II bis in calce all'art. 1 Tar. Parte prima allegata al DPR 131/1986;
  • la ratio delle citate disposizioni agevolative richiede certezza in merito all'acquisto dell'immobile in capo al soggetto che deve dichiarare di possedere i requisiti e di essere nelle condizioni previste per fruire dell'agevolazione fin dalla stipula dell'atto, assumendone i relativi obblighi;
  • nelle ipotesi di acquisto da parte di minori, la Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E chiarisce, inoltre, che l'agevolazione prima casa spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato, in presenza di tutti i requisiti previsti. Pertanto, nel caso in cui il terzo sia un minore, le dichiarazioni ai fini dell'agevolazione prima casa possono essere rese dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso, in qualità di legale rappresentante (nelle forme previste dall'art. 320 c.c.);
  • nel caso di acquisto a favore di terzo, occorre anche richiamare l'art. 1411 c.c., in base al quale il terzo consegue la titolarità dell'immobile, per effetto della stipulazione. Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di "volerne profittare" tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Infatti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., la dichiarazione del terzo di “volerne profittare” consolida l'acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante. Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell'acquisto da parte del terzo, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione.
Caso concreto
  • Una madre acquistava una quota indivisa del 50% di un appartamento dal coniuge, trasferendo gli effetti del contratto a favore del figlio minore.
  • Il figlio, tramite i genitori quali legali rappresentanti, dichiarava di possedere i requisiti per l'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta di registro.
  • La madre successivamente decideva di  revocare  la disposizione, rimanendo quindi l'unica titolare del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1411 c. 3 c.c. Tale revoca, infatti, è possibile finché il terzo non dichiari di voler profittare della disposizione a suo favore (art. 1411 c. 2 c.c.). Nell''atto di acquisto tale dichiarazione del minore (pure per il tramite dei genitori quali legali rappresentanti) non era stata resa.
  • Di conseguenza trova applicazione l'aliquota ordinaria dell'imposta di registro, poiché gli effetti del contratto, dopo la revoca, si sono consolidati in capo all'originaria acquirente.  Infatti, la revoca della disposizione ha comportato che l'acquisto in capo al figlio minore non era definitivo e che, pertanto, l'agevolazione (ossia l'aliquota ridotta per l'acquisto della prima casa) non poteva essere applicata. 

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