PAT e deposito della procura in calce quale condizione di ammissibilità del ricorso

La Redazione
16 Luglio 2024

Quali sono le condizioni di validità della procura “in calce” nel caso in cui sia depositata in un fascicolo telematico e non sia più materialmente unita all'atto di ricorso?

In sede di ricorso, il TAR Lazio viene chiamato a pronunciarsi sulla validità della procura alle liti depositata, in quanto rilasciata su foglio separato con conseguente impossibilità di applicare i principi valevoli per le procure apposte a margine o in calce all'atto processuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2020, n. 4069).

Nel caso di specie, la procura conferita attribuiva al difensore il potere di rappresentanza e difesa “nella presente procedura” senza alcuna ulteriore indicazione circa la data di conferimento, il tribunale adito, l'oggetto del ricorso, le parti contendenti o altri elementi utili all'identificazione della controversia. Inoltre, gli unici riferimenti espressi erano attribuibili a rimedi e mezzi di prova propri del processo civile. Si trattava, a parere della parte ricorrente, di una procura priva dei requisiti essenziali imposti dall'art. 40 comma 1, lett. g) c.p.a.

Il TAR, oltre a riprendere i principi menzionati, ribadisce come non possa supplire alla mancanza di specialità della procura in esame il richiamo all'art. 8 comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 («Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico»), il quale stabilisce che “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce”.

Inoltre, “il rispetto di tale formalità, se determina che l'autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l'esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello jus postulandi nella specifica controversia interessata” (v. TAR Calabria, Reggio Calabria, 15 giugno 2018 n. 366; TAR Molise 10 dicembre 2019 n. 437; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 346).

Come evidenziato dalle pronunce citate, non rileva che la “procura apposta in calce” sia configurabile anche quando sottoscritta su supporto cartaceo e depositata nel fascicolo telematico in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale.

L'apposizione della procura in calce ha l'unico scopo di attribuire al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione del soggetto che gli rilascia il mandato alla lite, adattandone le modalità all'uso dei nuovi strumenti informatici.

Esula dalla disciplina di settore la determinazione del contenuto minimo della procura speciale in calce, sia secondo la normativa attuale, sia secondo quella anteriore all'utilizzo dei documenti informatici non essendo desumibile dalla sopravvivenza di tale figura il criterio della validità qualora la procura sia priva degli elementi identificativi della lite da instaurare.

La disciplina anteriore all'introduzione del PAT, fondata su un contesto documentale unitario e sulla relazione fisica tra delega e ricorso che formano materialmente un corpo unico (v. Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670) non è ad oggi compatibile con il caso in cui uno dei due documenti sia informatico e manchi l'incorporazione materiale, dal momento che, in un caso simile, resta frustrata l'esigenza che il soggetto che rilascia la procura abbia contezza del contenuto della stessa. Tale contezza non è, infatti, desumibile se uno dei due documenti è informatico, non potendo logicamente operare la presunzione dell'unione fisica dei documenti.

Né potrebbe operare nel caso in esame la previsione stabilita dal combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. dal momento che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 104/2010 qualifica l'esistenza della procura quale requisito di  ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento di proposizione dello stesso con conseguente non configurabilità del potere di rinnovazione concernente la categoria delle nullità sanabili e non quella (diversa) dell'inammissibilità (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922).

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da un soggetto privo di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera in materia processuale, dove la procura alle liti costituisce presupposto di una valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con efficacia retroattiva solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c. che dispone come la procura possa essere rilasciata posteriormente alla notifica dell'atto, ma anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e sempre a condizione che per l'atto in questione non sia richiesta procura speciale, come, per esempio, nel caso di ricorso per cassazione, per il quale resta esclusa la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 gennaio 2024, n. 108; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.