Quando si configura una donazione indiretta?

15 Luglio 2024

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerne, quindi, principalmente, la configurabilità di una donazione indiretta della quota di proprietà di un immobile nel caso in cui il donante paghi solo parte del prezzo della compravendita e non tutto il prezzo del bene acquistato dal terzo/beneficiario.

Massima

La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo

Il caso

Ca.Ad. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale la sorella Ca.El. per chiedere la dichiarazione di apertura della successione della madre, in virtù di testamento pubblico che la nominava erede universale, istituendo un legato in sostituzione di legittima in favore della sorella.

Ca.El. proponeva autonoma domanda nei confronti di Ca.Ad. e della figlia di quest'ultima per chiedere la nullità del testamento pubblico per difetto di forma e per incapacità naturale della de cuius e, in via subordinata, qualora il testamento fosse stato ritenuto valido, attesa la rinuncia al legato e l'attribuzione della quota di legittima, che venisse disposta la riduzione della donazione effettuata dalla de cuius in favore della nipote.

Nel costituirsi in giudizio, Ca.Ad. eccepiva che doveva tenersi conto, ai fini della formazione della massa ereditaria, della donazione dell'appartamento in Milano ricevuto dalla sorella.

Riunite le cause, Ca.El. rinunciava alla domanda di nullità del testamento e di riduzione della donazione.

Il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza non definitiva, attesa la rinuncia al legato in sostituzione di legittima, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria sulla base del testamento della defunta madre e accertava la composizione della massa tenendo conto della donazione dell'appartamento in Milano in favore della figlia Ca.El., disponendo con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la stima dei beni ereditari

Avverso tale sentenza non definitiva proponeva appello Ca.El. e, nel costituirsi in giudizio, Ca.Ad. proponeva appello incidentale.

La Corte d'appello - dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegiale in violazione dell' art. 50 bis c.p.c. - acclarava la donazione indiretta dell'immobile in favore di Ca.El. per una quota pari a un quarto del suo valore e ricomprendeva tale quota nella massa ereditaria, fondandosi, sul piano probatorio, sul contenuto di una dichiarazione testimoniale, dalla quale era emerso che la de cuius aveva riferito di aver donato l'appartamento in Milano alla figlia, nonché sulla circostanza che per l'acquisto dell'immobile era stato acceso un mutuo pari alla metà del prezzo, pagato dai genitori del marito dell'acquirente Ca.El., mentre l'altra metà di prezzo, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, risultava essere stato pagato dai genitori di Ca.El., non ritenendo la Corte sufficiente la prova della redditività dell'impresa del marito di quest'ultima, al fine di dichiarare che l'acquisto dell'abitazione fosse stato effettuato unicamente dal predetto, mentre la de cuius aveva ingenti disponibilità di somme derivanti dalla vendita di tre appartamenti, oltre alla liquidità proveniente dalla rendita da locazione degli immobili in proprietà.

Avverso tale pronuncia Ca.El proponeva ricorso in Cassazione, deducendo, tra le altre cose, la violazione e falsa applicazione degli artt. 809 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello ricompreso nella massa ereditaria la quota di un quarto dell'immobile, e richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13619/2017 e Cass. n. 2149/2014) nella parte in cui afferma che la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.

La Corte di Cassazione considera il terzo motivo di ricorso fondato, in forza dell'orientamento, ritenuto consolidato, che distingue l'ipotesi in cui l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.

Richiamando le Sezioni Unite - che, con sentenza n.9282/1992, hanno affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integrante una donazione indiretta del bene stesso e non del danaro - il Supremo Collegio precisa che la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, essendo stato accertato, in sede di gravame, che il denaro donato dalla madre alla figlia costituiva solo una parte del prezzo dell'immobile, sicché veniva escluso che il caso in esame potesse ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, rinvenibile nelle sole ipotesi in cui l'intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante.

Ai fini della collazione, quindi, secondo la previsione dell'art. 737 c.c., l'imputazione ha ad oggetto il denaro corrisposto e non la coincidente quota di valore dell'immobile.

Le soluzioni giuridiche

La fattispecie oggetto di esame da parte della Suprema Corte consente di riesaminare le questioni giuridiche relative alla donazione indiretta dell'immobile pagato con denaro del disponente e non del beneficiario, nella specie, la dibattuta questione relativa all'individuazione dell'oggetto della donazione - e, di conseguenza, dell'oggetto della collazione - nel caso di immobile intestato al figlio, acquistato dal genitore con denaro proprio: se, cioè, il bene donato vada individuato nel denaro impiegato nell'acquisto o nell'immobile, intestato direttamente al figlio, che il genitore ha inteso beneficiare.

Il contratto tipico di donazione, definito dall'art. 769 c.c., è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

L'intento liberale può essere raggiunto sia in modo diretto, attraverso la donazione diretta di un bene dal donante al donatario, sia in maniera indiretta, attraverso atti diversi dalla donazione, che vengono impiegati per raggiungere un fine di liberalità, ad esempio attraverso l'acquisto dell'immobile da parte del donatario e pagamento del corrispettivo da parte del donante a titolo di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), con un contratto in favore del terzo, in cui stipulante è il donante e beneficiario il donatario (art. 1411 c.c.), ovvero mediante altri contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali o dalla combinazione di più negozi, come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui.

Trattasi di atti eterogenei, non costituenti una categoria giuridica unitaria, unificati sotto la qualificazione dottrinaria di “donazioni indirette”, allo scopo di applicare agli stessi almeno una parte delle norme sulla donazione.

Le donazioni indirette, o liberalità atipiche, sono contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, le quali hanno in comune con l'archetipo della donazione l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito di liberalità da un soggetto in favore dell'altro, distinguendosene quanto alle modalità di arricchimento del beneficiario, che non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

L'interesse a procedere ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie non costituisce un mero esercizio formale, poiché dalla natura giuridica del negozio discendono importanti conseguenze di ordine pratico. In primis, va tenuto conto di quanto previsto per la donazione indiretta dagli artt. 809 e 737 c.c. in tema di revocazione e riduzione, nonché dall'istituto della collazione (art. 724 c.c.) che, per i beni in natura, va fatta con riferimento al valore dei beni stessi all'apertura della successione, mentre per le somme di danaro è soggetta al principio normalistico.

Va, inoltre, evidenziato che la disciplina giuridica del contratto indiretto sarà quella propria del negozio mezzo, per quanto attiene alla forma, e del negozio fine, per quel che concerne la sostanza.

Quanto all'azione di azione di restituzione dell'immobile donato (artt. 553 e ss. c.c.), la mancata coincidenza tra il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, impone la disapplicazione alle liberalità indirette dei rimedi restitutori di cui agli artt. 561 e 563 c.c., di guisa che il legittimario potrà agire in riduzione, ma non pretendere il bene attivando l'azione di restituzione, circostanza che rende sicuro l'acquisto del bene in capo al donatario indiretto (Cass. n. 11496/2010).

D'altronde, l'azione di riduzione e quella di restituzione si presentano nettamente diverse per petitum e causa petendi, e, sul piano positivo, solo la prima viene espressamente richiamata dall'art. 809 c.c., mancando nella norma ogni espresso riferimento alla seconda.

Il difetto di coincidenza oggettiva che contraddistingue strutturalmente le donazioni indirette, in cui, diversamente dalle donazioni dirette, il bene che entra nel patrimonio del donatario non coincide con quello uscente dal patrimonio del donante, ha dato origine alla vexata quaestio relativa all'individuazione dell'oggetto delle donazioni indirette, da cui è scaturito, in dottrina e in giurisprudenza, un vivace dibattito condensantesi in due differenti orientamenti, che sembra opportuno sommariamente ripercorrere.

L'esame della giurisprudenza rivela, sul punto, un netto contrasto nelle decisioni della Suprema Corte, risolto, nel passato, nel senso della individuazione del denaro come oggetto della donazione e della collazione (Cass. n. 943/1949; Cass. n. 1124/1951; Cass. n. 131/1954; Cass.  n. 236/1958; Cass. n. 3272/1958; Cass. n. 1411/1959; Cass. n. n. 1195/1960; Cass. n. n. 2640/1961; Cass. n. 3299/1962; Cass. n. 1255/1973; Cass. n. 4711/1978; Cass. n. 2147/1987) e, nell'orientamento più recente (per tutte Cass. S.U. n. 9282/1992), in senso favorevole alla donazione indiretta dell'immobile.

1) Tesi della donazione indiretta del denaro e non dell'immobile

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza antecedente l'anno 1992, nelle fattispecie di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) ovvero di contratto in favore del terzo (art. 1411 c.c.), oggetto della donazione da parte dell'adempiente ovvero dello stipulante, sarebbe il denaro effettivamente uscito dal suo patrimonio e non il bene trasferito dal terzo in favore del beneficiario, di guisa che da assoggettarsi a collazione sarebbe il denaro e non l'immobile acquistato.

Il tradizionale argomento che, in dottrina e in giurisprudenza, sorregge tale orientamento si basa sul formale difetto di coincidenza oggettiva tra il bene (il denaro) che esce dal patrimonio del donante con il bene acquistato dal beneficiario, in quanto effettivamente dal patrimonio del donante esce solo il denaro e non il bene acquistato.

Sicché, nell'ipotesi precipua che qui interessa, del pagamento del prezzo effettuato dal genitore direttamente al proprio discendente ovvero al venditore, non si sfuggirebbe all'alternativa della donazione diretta del denaro al figlio o dell'adempimento del debito del figlio verso il venditore, da considerarsi quale adempimento del debito altrui (art. 1180 c.c.) e, quindi, donazione (indiretta) del denaro al figlio, il quale viene liberato dall'obbligo di corrispondere il prezzo al venditore.

In tal caso, il pagamento del debito altrui, non già l'atto di compravendita, al quale il donante è estraneo, produrrebbe, oltre all'effetto diretto dell'estinzione della obbligazione del prezzo, quello indiretto della liberalità, di guisa che l'oggetto della donazione sarebbe essenzialmente pecuniario, soggetto come tale al principio nominalistico.

La tesi della donazione indiretta del denaro risulterebbe rafforzata dal fatto che l'opposta soluzione, di considerare invece in tal caso oggetto di donazione il bene acquistato, accolta nel progetto preliminare del libro delle successioni, fu abbandonata dal legislatore.

La riprova dell'esattezza di tale costruzione viene dalla dottrina essenzialmente desunta dal disposto dell'art. 1923 c.c., secondo cui, nel caso di assicurazione sulla vita a favore del terzo, l'oggetto della revocazione per frode, della collazione, dell'imputazione e della riduzione delle donazioni è costituito dai premi pagati, ossia da ciò che è effettivamente uscito dal patrimonio del donante e non delle somme dovute dall'assicuratore al beneficiario. Questa norma sarebbe espressione di un principio generale, in forza del quale oggetto della collazione è ciò di cui il donante si è impoverito, ciò che è uscito dal suo patrimonio e che, quindi, deve rientrare nella massa.

L'adesione alla tesi della donazione indiretta del denaro al figlio per consentirgli l'acquisto di un immobile comporta, ai fini della collazione ex art. 737 c.c., che il donatario sia tenuto a restituire alla massa la somma corrispondente e non già l'immobile, che non ha mai fatto parte del patrimonio del de cuius.

2) Tesi della donazione indiretta dell'immobile e non del denaro

Un diverso indirizzo giurisprudenziale, in sintonia con la migliore dottrina, individua la distinzione tra donazione diretta del denaro necessario per l'acquisto dell'immobile e donazione indiretta dell'immobile sull'elemento della volontà del donante, che non deve per forza desumersi da un atto formale, ma può risultare da qualunque elemento idoneo a supportare l'esistenza di un collegamento tra l'immobile ed il patrimonio del donante.

Secondo la dottrina, dal disposto dell'art. 737 c.c., che fa obbligo al donatario di conferire "tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente", deriverebbe il principio secondo cui la liberalità andrebbe sempre commisurata all'arricchimento del beneficiato e non al depauperamento dell'autore di essa.

A tale indirizzo aderiscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/08/1992, n. 9282) che, ponendo fine alla precedente diatriba, qualificano la fattispecie di acquisto dell'immobile pagato con denaro del disponente e non del beneficiario come donazione indiretta dell'immobile, e non del denaro, in quanto l'intento liberale del donante sarebbe proprio quello di arricchire il beneficiario dell'immobile e non del denaro.

Per le Sezioni Unite, quindi, in caso di intestazione di beni a nome altrui palesante una donazione indiretta, oggetto della collazione sarebbe il bene e non il denaro, precisando, inoltre, che il diritto del legittimario leso, in tali ipotesi, perde la natura reale, e quindi recuperatoria del bene stesso, per tradursi in un diritto di credito, di guisa che il legittimario potrà agire in riduzione, ma non pretendere il bene attivando l'azione di restituzione.

Oltre all'evidenziato elemento soggettivo della “volontà” del disponente, per tale giurisprudenza assume rilievo, sul piano oggettivo, il nesso di strumentalità tra l'elargizione del denaro e l'acquisto immobiliare effettuato. Rientrerebbe, pertanto, nell'alveo della donazione indiretta anche l'ipotesi in cui il donante, non adempiendo direttamente all'obbligazione, faccia transitare nel patrimonio del donatario la somma di denaro necessaria all'acquisto dell'immobile, ove sussista una reale strumentalità tra il denaro trasferito e l'acquisto immobiliare. Di contro, ove tale nesso di strumentalità difetti, poiché il denaro viene trasferito senza alcun vincolo di scopo o condizione di efficacia all'acquisto dell'immobile, si tratterà di donazione diretta del denaro e non dell'immobile.

Lo stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro e acquisto del cespite consente di distinguere l'ipotesi in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile o per altre finalità, da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto di un immobile che, pertanto, costituisce esso stesso l'oggetto della donazione, sicché, ai fini della collazione, va conferito l'immobile e non il denaro. Nel primo caso, ricevuta la somma di denaro, il donatario potrà disporre come crede, anche eventualmente acquistando un immobile, che comunque non potrà ritenersi oggetto della liberalità indiretta, essendo reciso il nesso tra la voluntas donandi del disponente e l'acquisto del beneficiario, di guisa che oggetto della donazione, sia ai fini della collazione che della imputazione (artt. 724 c.c. e ss.), sarà sempre e solo il denaro uscito dalla sfera patrimoniale del donante (Cass. n. 4523/2022). A diversa soluzione deve pervenirsi nel caso in cui il denaro sia elargito al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal genitore, in quanto, in tal caso, con il perfezionamento dell'acquisto, la volontà del donante di arricchire il beneficiario dell'immobile, e non del denaro, trova completa realizzazione.

Posto così il problema, non pare possa revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi - dove c'è un collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del genitore e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio - si sia in presenza di una donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Per la giurisprudenza successiva all'arresto delle Sezioni Unite, non osta alla qualificazione di donazione indiretta il difetto di coincidenza oggettiva tra quanto entra nel patrimonio del beneficiario e quanto esce da quello del donante, potendo il depauperamento del donante consistere, non solo in un trasferimento materiale di ricchezza, ma anche nel mancato e consapevole esercizio di un diritto idoneo a comportare l'arricchimento del patrimonio del beneficiario. In tale ottica, conformemente a quell'orientamento giurisprudenziale teso a rinvenire anche negli atti di rinuncia causalmente orientati ipotesi di donazione indiretta, si è ritenuto che la rinuncia, da parte del legittimario pretermesso, all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima possa integrare gli estremi di una donazione indiretta, se tesa causalmente all'arricchimento del beneficiario (Cass. civ. n. 23026/2023). Anche in tale ipotesi, non essendovi coincidenza oggettiva tra il diritto uscente dal patrimonio del donante - consistente nel diritto potestativo processuale di ottenere la riattivazione della delazione ereditaria in proprio favore - e l'incremento del patrimonio del beneficiario - che non vede alterata la propria qualifica di erede istituito - l'attenzione si sposta sulla voluntas del disponente e sul nesso di strumentalità intercorrente tra la rinuncia e l'arricchimento del donatario.

Ne consegue che le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione hanno in comune con la donazione tipica l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito di liberalità da un soggetto in favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma con modalità differenti.

Si afferma, difatti, che - ai fini di cui agli artt. 555,556,564, secondo comma, e all'art. 746 c.c. -  nel caso in cui l'ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai transitato il denaro utilizzato per l'acquisto.

La tesi della donazione indiretta dell'immobile pone giustamente in risalto gli aspetti sostanziali della vicenda negoziale, il cui effetto ultimo, voluto dal disponente, è l'arricchimento, senza corrispettivo, del destinatario del trasferimento, sicché l'oggetto della donazione è l'oggetto stesso dell'arricchimento, ossia l'immobile acquistato.

L'adesione alla tesi della donazione indiretta dell'immobile comporta, quale conseguenza, che oggetto di collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. non sia il denaro impiegato per l'acquisto, ma l'immobile acquistato, da valutarsi tenendo conto del valore dello stesso al momento dell'apertura della successione.

Sommariamente riportate le tesi elaborate da giurisprudenza e dottrina in ordine all'oggetto delle donazioni indirette, occorre adattare le suddette argomentazioni alla fattispecie specifica avente ad oggetto l'ipotesi in cui un terzo paghi solo una parte del prezzo del bene. Investe, infatti, una questione di diritto la possibilità di ravvisare una donazione indiretta anche nel caso in cui la somma elargita dal preteso donante non abbia coperto interamente il prezzo per l'acquisto del bene da parte dell'intestatario, ma solo una parte di esso, assumendosi che, nella fattispecie in oggetto, il denaro elargito dai genitori avrebbe permesso il pagamento solo del 50% del valore dell'immobile.

La giurisprudenza che, in un primo momento, aveva escluso la sussistenza di una donazione indiretta nel caso in cui il donante non avesse sostenuto l'intero costo del bene (Cass. n. 2149/2014), ha recentemente affermato che, ove sia dimostrato lo specifico collegamento tra la dazione e il successivo utilizzo delle somme, possa riconoscersi la sussistenza della liberalità con riferimento alla percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta grazie alla provvista fornita dal donante (Cass. n. 10759/2019).

Secondo il primo orientamento, seguito nella sentenza in commento, è escluso che possa ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (consolidatasi a partire da Cass. S.U. n. 9282/92), l'ipotesi in cui non l'intero costo del bene, ma solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante. Solo in caso di corresponsione dell'intero prezzo, la dazione del denaro terrebbe luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituirebbe una diversa modalità attuativa, identico essendo il risultato giuridico-economico perseguito (Cass. n. 2149/2014). Riguardo a tale pronunciato va tuttavia precisato che, nel caso concreto, l'elargizione del denaro era intervenuta, da parte del disponente, non nei confronti di un discendente, presumibilmente incidendo sulla presunzione di liberalità.

Seppure in occasione di una differente fattispecie - avente ad oggetto il pagamento, da parte del presunto donante, della metà del prezzo della vendita, per l'acquisto in favore del beneficiario, della quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile, in cui le somme versate erano effettivamente pari al valore della quota acquistata, e, quindi, non solo parte dell'intero prezzo versato per l'intestazione in favore della beneficiaria dell'intera proprietà dell'immobile - la Suprema Corte (Cass. n. 10759/2019) afferma il principio generale secondo cui, aderendo alla più recente giurisprudenza, la donazione si ha anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita. A sostegno del principio enunciato, il Supremo Collegio, effettuando un parallelismo con il negotium mixtum cum donatione, richiama consolidata giurisprudenza per la quale è pacifica l'ammissibilità della donazione indiretta anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo, allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

Ne consegue, per simmetria, che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante non necessariamente deve tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, potendo limitarsi anche a una parte di esso, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e, quindi, ove queste ultime non siano in grado di coprire per intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità dovrà identificarsi - analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione - nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.

In tale ultimo pronunciato, si rinvengono entrambi gli elementi ritenuti dirimenti da giurisprudenza e dottrina per la configurabilità della donazione indiretta dell'immobile, ossia la consapevolezza (rectius: la volontà) del disponente di arricchire il patrimonio del beneficiario di una qualche utilità e il collegamento funzionale (rectius: nesso strumentale) tra elargizione del denaro da parte del presunto donante e acquisto del bene da parte del beneficiario.

Osservazioni

Nella sentenza in commento la Suprema Corte afferma che, poiché il denaro donato dai genitori costituiva solo una parte (la metà) del prezzo dell'immobile acquistato dalla figlia, è escluso che il caso in esame possa ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e consolidatasi a partire da  Cass. S.U. n. 9282/1992 nelle ipotesi in cui l'intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante, in quanto, solo in tal caso la corresponsione del denaro sta in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, identico essendo il risultato giuridico-economico finale perseguito.

Le Sezioni Unite richiamate nella sentenza, tuttavia, fanno emergere un principio di più ampia portata, teso ad unificare tutte le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, rinvenibile nell'arricchimento del beneficiario realizzantesi, non mediante l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma con modalità diverse, senza necessità che vi sia coincidenza oggettiva tra quanto entra nel patrimonio del beneficiario e quanto esce da quello del donante, potendo il depauperamento del donante consistere, non solo in un trasferimento materiale di ricchezza, ma in altre utilità anche indirettamente funzionalizzate all'incremento del patrimonio del beneficiario.

Affermano, difatti, le Sezioni Unite che, in caso di denaro elargito al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal genitore in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, non può porsi in dubbio che il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio configuri una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Essendo questo il principio enucleato dalle Sezioni Unite e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, dovrebbe ritenersi comunque sussistente il collegamento funzionale tra l'elargizionedel disponente e l'acquisto del bene immobile da parte del beneficiario nel caso in cui il presunto donante non paghi tutto, ma solo una parte, del prezzo del bene, emergendo chiara, dal nesso di strumentalità intercorrente tra l'acquisto del bene e il pagamento di parte del prezzo da parte del genitore, la volontà di quest'ultimo di arricchire il beneficiario, attraverso la contribuzione ad un'operazione giuridica più complessa, proprio del bene immobile – nella quota di proprietà corrispondere al  prezzo pagato - e non del denaro pagato.

Ritenere, come fa la Cassazione nella sentenza in commento, che la donazione abbia ad oggetto solo la somma elargita dal donante per l'acquisto di parte dell'immobile e non la corrispondente quota di proprietà dell'immobile stesso, sembra fondarsi, difatti, su di un criterio prettamente formalistico, motivato dalla mancata coincidenza tra ciò che è uscito dal patrimonio del donante (parte del prezzo) e il bene acquistato dal beneficiario (la proprietà dell'immobile), senza porre in risalto l'intento sostanziale sottostante l'intera operazione, coincidente con l'arricchimento, senza corrispettivo, del destinatario del trasferimento, sicché l'oggetto della donazione dovrebbe rinvenirsi nell'oggetto stesso dell'arricchimento voluto dal donante, ossia nella proprietà dell'immobile acquistato.

Nelle donazioni indirette, in cui deve aversi riguardo all'arricchimento del beneficiario voluto dal donante, appare riduttiva l'affermazione che in effetti il beneficiario si sia arricchito del solo bene uscito dal patrimonio del donante, ossia del denaro impiegato per l'acquisto. Questa corrispondenza formale si riscontra certamente nella donazione diretta del bene, mentre nella donazione indiretta l'arricchimento del beneficiario può conseguire ad un negozio (la vendita) concluso con un terzo - nel nostro caso con il venditore - rientrante nel complesso procedimento di attuazione della volontà donativa del disponente.

Vale a dire che, se l'elemento qualificante la donazione indiretta va individuato, con la giurisprudenza di legittimità, nel collegamento funzionale o nesso di strumentalità esistente tra l'elargizione della somma di denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene da parte del beneficiario, allora, detto collegamento deve rinvenirsi anche nel caso in cui il disponente paghi, non tutto il prezzo della compravendita, ma soltanto una parte di esso, con donazione indiretta della quota di proprietà dell'immobile coincidente con tale parte di prezzo, essendo questa la volontà perseguita dal donante con il pagamento di parte del prezzo della compravendita.

Occorre, infine, evidenziare che il criterio formalistico adottato, teso ad escludere la donazione indiretta della quota di proprietà dell'immobile in caso di pagamento, da parte del disponente, solo di parte del prezzo, potrebbe prestarsi, sul piano pratico, a tentativi di elusione e lesione dei diritti dei legittimari.

Riferimenti

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G. Amadio, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, in Riv. not., 2009.

G. Iaccarino, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri, in Notariato, 2010.

G. Iaccarino, (In)compatibilità tra la disciplina delle donazioni e quella delle liberalità atipiche, in Fam. Pers. Succ., 2010.

L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, tomo 2, Milano, 2000.

U. Carnevali, Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995.

G.L. Cristiani, M. Labriola, S. Sideri, Il pagamento del prezzo della compravendita. Problematiche connesse alla mancata coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore, CNN Studio n. 711-2008/C.

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