La riforma dell’informazione di garanzia, il diritto alla riservatezza, il giusto processo e l’avvento dell’A.I.

17 Luglio 2024

Basterà la previsione di un diverso mezzo di notifica dell'avviso di garanzia a tutelare pienamente il diritto di difesa e, con esso, il diritto ad un processo non mediatizzato?

L'art. 369 c.p.p. e le modifiche succedutesi nel tempo

Il ddl n. 808 della XIX Legislatura, approvato definitivamente anche alla Camera e in attesa di pubblicazione in G.U., prevede, tra le altre modifiche decisive, anche quella dell'istituto dell'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.

L'informazione di garanzia, come noto, è un passaggio obbligatorio per il P.M. che voglia effettuare atti investigativi a cui il difensore ha diritto ad assistere con preavviso (interrogatorio, ispezione, confronto, accertamento tecnico irripetibile, perquisizione, sequestro e prelievo coattivo di campioni biologici).

In questo momento della fase investigativa, è necessario che gli atti investigativo più importanti siano svolti in presenza della difesa della persona indagata, tanto che, il mancato invio all'indagato dell'informazione di garanzia o di atti equipollenti (ad es. l'invito a rendere interrogatorio o l'avviso della data di conferimento dell'incarico al consulente tecnico in caso di accertamento tecnico irripetibile) determina la nullità dell'atto investigativo ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

Nella prima stesura della norma in esame, con il d.P.R. 22 settembre 1988 n. 477, il legislatore aveva scelto un'indicazione debole sulla garanzia dei diritti difensivi dell'indagato preferendo la presenza del difensore solo per assistere «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno…».

Pochi anni dopo, con legge 8 agosto 1995 n. 332, già venivano a galla le contratture dolorose tra vecchia impostazione inquisitoria e nuova impostazione accusatoria così che l'incipit dell'art. 369 c.p.p. venne modificato con «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero…» indicando, quindi, una chiara necessità temporale (n.d.a.: prima di compiere) sull'invio dell'informazione al sottoposto ad indagini al fine di rendere effettiva la sua difesa (da “Procedura penale” di Franco Cordero, ed. Giuffrè.).

Tuttavia, a lettera di norma, il diritto alla riservatezza delle parti in gioco pareva essere salvo.

La riforma “Cartabia” con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, al fine dichiarato di velocizzare i tempi procedimentali, snellendo e semplificando il sistema delle notificazioni, ha modificato nuovamente la norma eliminando l'indicazione del piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno e inserendo un laconico “notifica”.

Nella Relazione Illustrativa si legge: «La modifica dell'art. 369, con la previsione di una compiuta modalità di notificazione, in luogo della previsione vigente per cui l'invio dell'informazione di garanzia avviene di norma con sola raccomandata, discende dal rilievo oggi assegnato alla prima notificazione, che usualmente avviene proprio in occasione della notifica dell'avviso di garanzia. L'intervento sull'art. 369, da un lato, risponde allo scopo di coordinare il testo con le innovazioni apportate in materia di notificazioni, che hanno indotto a far confluire la disciplina dell'art. 151 in quella dell'art. 148, dall'altro, è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell'art. 157, proprio in considerazione del fatto che l'informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità (…)».

Abrogato anche l'art. 151 c.p.p., secondo la Riforma del 2022, la notifica degli atti del Pubblico Ministero deve essere svolta nelle forme telematiche o analogiche previste dall'art. 148 c.p.p.inviate da cancellerie e segreterie e, solo nei casi residuali, effettuati dalla Polizia Giudiziaria.

La riforma “Nordio”

Il testo del disegno di legge n. S 808, proposto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro della Difesa Guido Crosetto, recante il titolo “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" , in materia di informazione di garanzia mira a maggiori garanzie difensive e ad una maggiore attenzione e sensibilità verso il diritto alla riservatezza in capo alle parti processuali. 

Si parte dal presupposto (espresso nel Dossier Servizi Studi del Senato) che l'informazione di garanzia debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa, specificando che debba contenere una descrizione sommaria del fatto comprensiva anche di data e luogo di commissione del reato (per quanto già nella disposizione vigente era previsto che contenesse, oltre all'indicazione delle norme di cui si ipotizzasse la violazione e all'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, anche l'indicazione del luogo e della data del fatto).

Sul fronte della tutela della riservatezza, inoltre, si aggiungono le previsioni del nuovo comma 1-quater, che stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie, e all'atto della consegna deve comunque essere garantita la riservatezza. Risulta, così, chiara la deroga all'art. 148, comma 6, c.p.p., il quale stabilisce che le notificazioni di un atto richieste dal Pubblico Ministero possono essere eseguite dalla Polizia Giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa P.G. è delegata a compiere o ad eseguire; altresì, resta fermo quanto stabilito dal comma 8, secondo periodo, in caso di impossibilità ad eseguire la notifica in mani proprie del destinatario giacché si prevede che l'organo competente per la notificazione consegni la copia dell'atto da notificare dopo averla inserita in busta sigillata con la trascrizione del numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto, ad eccezione della notificazione al difensore o al domiciliatario.

Inoltre, con il nuovo comma 1-quinquies, stabilendo che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.p. vale il divieto della pubblicazione dell'informazione di garanzia fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

Il diritto di difesa, la conoscibilità, il diritto alla privacy

Il procedimento penale, basato su rapporti processuali tra più parti, esige la conoscibilità concreta delle stesse parti affinché possano esercitare i relativi diritti ovvero adempire degli obblighi.

L'art. 24 Cost. reca il presupposto insuperabile della conoscenza del procedimento al diritto di difesa: senza conoscere l'esistenza di un procedimento da cosa ci si può difendere?

A questa esigenza fisiologica di conoscenza delle parti interessate, però, si è andata sommando l'enorme offerta e richiesta di interesse sociale dei casi giudiziari, soprattutto nella fase investigativa diventata quasi il processo tout-court.

In questo quadro, il diritto alla riservatezza delle persone sottoposte alle indagini e delle persone offese pare essere stato annullato: il piego chiuso e raccomandato ha lasciato il posto alle notifiche telematiche o analogiche in cancelleria e solo l'urgenza può determinare l'attività della P.G. che consegnerà l'atto in una busta chiusa e numerata.

D'altronde, senza generare alcuna correlazione obbligata, non si può superare la realtà che vede avvenire la maggiore fuga di notizie proprio nella fase investigativa.

Come sempre, tuttavia, i cambiamenti partono da lontano e riguardano anzitutto aspetti culturali: il vecchio segreto istruttorio, molto più stringente e inattaccabile, è stato spazzato via modificandosi in mero segreto investigativo, come previsto dall'attuale art. 329 c.p.p., che si limita temporalmente al momento di conoscibilità del procedimento da parte dell'imputato o comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Oggi, quindi, il tema della conoscibilità del primo atto garantito deve declinarsi con il diritto alla privacy e pare, in effetti, che lo scopo della riforma Nordio sia di intervenire proprio su questo problema.

Sul tema, come autorevolmente ricordato «(…) i confini del diritto all'informazione della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa dal reato, nella fase delle indagini preliminari, sono delineati in modo chiaro quanto a tempi, forme e modalità, secondo la normativa fissata dal codice (…). Per contro, il diritto all'informazione vantato dalla collettività – costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.) – non trova un riscontro in termini positivi nel corso delle indagini preliminari, quando vige il segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), accompagnato dal divieto di pubblicazione di atti e immagini e dalle sanzioni conseguenti alle relative violazioni (artt. 114-115 c.p.p.). Evidentemente, nel bilanciamento degli interessi in gioco prevale quello all'efficienza investigativa e alla tutela della riservatezza della persona sottoposta alle indagini rispetto al diritto all'in­for­ma­zione» (da “Il libero convincimento del Giudice tra divieto di pubblicazione degli atti e diritto all'informazione” di Marilena Colamussi, Processo Penale e Giustizia).

D'altronde, la riservatezza degli atti, oltre ad essere conseguenziale al diritto di difesa e alle scelte tecnico-difensive delle persone indagate, funge da tutela per il libero convincimento del Giudice e per la serenità di tutte le parti processuali coinvolte.

In conclusione

La questione più urgente che anche questa riforma in fieri mette sul tavolo pare essere, anzitutto, il mutamento culturale.

La società moderna, permeata di globalizzazione e rapidità nello scambio di informazioni, se necessita di maggiori strumenti di progresso, abbisogna, anche, di maggiori tutele e garanzie sui diritti umani e civili.

L'immediatezza con cui le notizie giornalistiche rimbalzano su piattaforme social e si diffondono in tutto il mondo connesso devono imporre precise indicazioni di segretezza, riservatezza e diritto ad un giusto processo con un Giudice non “toccato” da informazioni investigative.

A questo, poi, si aggiunga il tema dell'I.A. che, se addestrata a catalogazioni di informazioni, deve essere messa al riparo dall'abuso mediatico-giudiziario a cui si assiste oggi.

In questo senso, pare auspicabile che si delinei un sistema di segretezza investigativa che ipotizzi strumenti concreti in grado di esistere o resistere alla realtà virtuale in arrivo.

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