Obbligo di astensione e sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle pronunce rese dal Consiglio di Stato in caso di sua violazione
18 Luglio 2024
Una società costruttrice impugnava la delibera della Giunta regionale di approvazione della Variante Generale al PRG in quanto le aveva impedito di fatto la concreta edificabilità di zone già dichiarate edificabili fino a che non fossero state realizzate le opere di difesa attive e passive del fiume Tevere. A seguito del rigetto del ricorso da parte del giudice amministrativo, sia in primo grado che in appello, la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando, tra gli altri, una nullità della sentenza del Consiglio di Stato per violazione dell'obbligo di astensione da parte di un componente del collegio giudicante, in quanto uno dei componenti era stato relatore in fase istruttoria in primo grado innanzi al T.a.r. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto la questione è estranea alla giurisdizione e come tale esorbitante rispetto ai limiti del sindacato delle Sezioni Unite. Infatti, la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante è ravvisabile solo nelle ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Diversamente, la censura che verte in tema di violazione di norme processuali esorbita dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite. Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che l 'obbligo di astensione è circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, mentre detto obbligo non può estendersi al caso in cui il giudice si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. |