Nuovo Codice dei contratti pubblici: se la piattaforma e-procurement non consente il caricamento del progetto va disposta la proroga

19 Luglio 2024

Il ricorso alle modalità telematiche di gara dovrebbe snellire e velocizzare le procedure in un'ottica di semplificazione e di leale collaborazione. Di conseguenza, utilizzare piattaforme strutturate in modo da rendere difficile la presentazione dell'offerta sarebbe inaccettabile.

Il caso. Il gravame è stato proposto, da un operatore economico, per ottenere la riforma della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento espulsivo adottato nei suoi riguardi.

I fatti controversi e la prospettiva dei giudici di Palazzo Spada. L'esclusione del concorrente scaturiva da tale sequenza di fatti: il disciplinare di gara, nella sua prima versione, chiedeva la redazione di un progetto definitivo in versione sintetica. Dopo una serie di rinvii e di pareri, tale impostazione veniva abbandonata e, a pena di esclusione, si chiedeva ai concorrenti il deposito di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 23, co. 7 del Codice. Ciononostante, rimaneva immutata la capacità di memoria messa a disposizione per caricare le offerte (pari a cento MB). A causa del predetto limite di capienza, l'appellante si era trovato nell' impossibilità di caricare sulla piattaforma di gara, entro il termine fissato, tutti i corposi elaborati della propria offerta tecnica e, per ovviare al problema, oltre a presentare tempestivamente la propria documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica temporale, aveva proceduto a presentare il progetto definitivo completo, entro il termine, generando a mezzo WeTransfer un link. Tuttavia, nei suoi confronti, veniva comunque disposta l'esclusione per presunta violazione del principio di segretezza delle offerte (causata dall'utilizzo del mezzo PEC).

Dopo una pronuncia di primo grado che confermava la legittimità dell'azione amministrativa, veniva proposto appello al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, accogliendo i motivi di doglianza dell'appellante, evidenziava che il ricorso alle modalità telematiche di gara risponderebbe alla ratio di snellire e velocizzare le procedure, riducendo gli adempimenti formali, in un'ottica di semplificazione e di leale collaborazione. Di conseguenza, utilizzare piattaforme strutturate in modo da rendere la presentazione dell'offerta una sorta di gara ad ostacoli sarebbe inaccettabile. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ci sarebbe stata un'eccessiva “rigidità” della piattaforma di e-procurement prescelta ed un eccessivo “formalismo” della stazione appaltante nella gestione della gara. A fronte dell'incremento della documentazione tecnica richiesta, invero, il mantenimento di una capienza di upload plausibilmente insufficiente avrebbe dovuto portare la stazione appaltante, una volta avuta tempestiva contezza delle difficoltà della concorrente nel caricamento dell'offerta, a disporre una proroga del termine di presentazione o, in mancanza, consentire l'integrazione documentale.

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