Suddivisione in lotti e scorrimento “una tantum” delle graduatorie nell’affidamento

22 Luglio 2024

Nel caso di appalto suddiviso in più lotti, è legittima la disposizione della lex specialis che preveda l’affidamento ad un concorrente che risulti vincitore in più lotti del lotto in cui esso ha presentato il maggior ribasso. In caso di scorrimento delle graduatorie sugli altri lotti, non si opera nuovamente una valutazione sui ribassi di chi è già risultato in prima battuta aggiudicatario secondo tale principio, rimanendo ferma la prima aggiudicazione.

Il T.A.R. Roma affronta la questione dell'interpretazione della lex specialis che disciplini il caso di appalto suddiviso in più lotti in cui un unico offerente risulti aggiudicatario in uno o più dei lotti stessi, prevedendo che resti ferma l'aggiudicazione del solo lotto ove questi abbia presentato il maggiore ribasso. Invero, in questi casi, la stazione appaltante deve procedere alla stesura della graduatoria provvisoria per ciascun lotto, indi scegliere quale affidare sulla base del criterio del maggior ribasso presentato tra i diversi lotti. Una volta eseguita questa operazione, l'aggiudicazione rimane ferma anche nel caso in cui in altri lotti avvenga uno scorrimento della graduatoria che faccia potenzialmente divenire aggiudicatario lo stesso operatore economico sul quale già si era operata la scelta in prima battuta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2024, n. 1435). In altri termini, se vi è uno scorrimento della graduatoria non rivive alcun interesse dell'offerente a conseguire un diverso -e potenzialmente maggiormente conveniente- affidamento.

La questione si allarga quindi alle modalità di interpretazione della lex specialis, laddove il T.A.R. Capitolino afferma che, nel caso vi siano diverse interpretazioni del bando, ciascuna delle quali plausibili sul piano letterale e non manifestamente irrazionale, irragionevole o incongrua, non si può che preferire l'esegesi data dalla stazione appaltante.

La pronuncia rammostra quindi il suo particolare interesse perché applica alla interpretazione del bando lo stesso criterio di sindacato dell'eccesso di potere sulla motivazione/discrezionalità. La cognizione del giudice, nel caso l'interpretazione del testo sia plausibile, si ferma alla sussistenza di macroscopici vizi di illogicità

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