Il calcolo dei termini di prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019

22 Luglio 2024

Per i reati commessi durante la vigenza della disciplina della prescrizione introdotta dalla c.d. “riforma Orlando” (disciplina successivamente riformata, in senso deteriore per l'imputato, dalla l. n. 3/2019 e dalla l. n. 134/2021), i termini di prescrizione si calcolano sulla base delle regole che la stessa l. n. 103/2017 aveva introdotto, ovvero, essendo state quelle regole espressamente abrogate dai successivi interventi normativi, valgono le disposizioni, più favorevoli di quelle odierne, già dettate dalla l. n. 251/2005?

Questione controversa

La questione attiene all'individuazione della disciplina prescrizionale applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 (data in cui è entrata in vigore la l. n. 103/2017, c.d. “riforma Orlando”, che ha, per quanto qui rileva, modificato il testo dell'art. 159 comma 2, c.p.) e il 31 dicembre 2019 (posto che l'1 gennaio 2020 è entrata in vigore la l. n. 3/2019, c.d. “riforma Bonafede”, che, per quanto qui rileva, ha riscritto il secondo comma dell'art. 159 c.p., e posto che, successivamente, è entrata in vigore la l. n. 134/2021, c.d. “riforma Cartabia”, che, sempre con decorrenza 1 gennaio 2020, ha abrogato il capoverso dell'art. 159 c.p., ed ha introdotto la disciplina attualmente vigente, che prevede la cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado e l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione): ci si chiede, in particolare, se la prescrizione possa essere calcolata secondo le regole che erano state introdotte dalla l. n. 103/2017, ovvero se, per via della successiva espressa abrogazione di quelle disposizioni, debbano applicarsi le norme (più favorevoli di quelle attuali) già dettate dalla previgente l. n. 251/2005 (c.d. “legge Cirielli”).

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo il primo orientamento, allo stato sostenuto da una sola pronuncia di legittimità (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2024, n. 18873), «In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma 2, c.p. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente “reviviscenza” del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, c.p.p., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020)»

Si è in tal senso rilevato che la l. n. 103/2017 ha introdotto una peculiare causa di sospensione del corso del termine di prescrizione, ancorata alla pronuncia della sentenza di condanna di primo e di secondo grado. Tale sospensione, prevista per il periodo massimo di un anno e mezzo per il giudizio di appello e per un ulteriore periodo massimo di pari durata per il giudizio di cassazione, è stata ampliata (in senso peggiorativo per l'imputato), dalla l. n. 3/2019, giungendo ad abbracciare l'intero arco processuale che si estende dalla pronuncia della sentenza di primo grado (sia di assoluzione che di condanna) sino all'irrevocabilità della stessa.

Questo regime è stato poi cancellato dalla l. n. 134/2021, che ha introdotto l'odierno sistema, imperniato, sinergicamente, per un verso sulla cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado e, per altro verso, sull'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Dunque, ai reati commessi nella vigenza della “riforma Orlando” (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019) non può applicarsi l'art. 159 comma 2, c.p., che quella stessa riforma aveva riscritto, trattandosi di norma non più esistente per effetto di un'espressa abrogazione, ma deve applicarsi la norma più favorevole tra quella attualmente prevista dalla l. n. 134/2021 e quella che vigeva prima dell'entrata in vigore della l. n. 103/2017.

A tal proposito, osserva la sentenza n. 18873/2024, «Nella comparazione delle due discipline (quella vigente al momento della commissione del fatto e quella successiva conseguente all'abrogazione dell'art. 159 comma 2 c.p.) va individuata la norma più favorevole al fatto commesso [..] sotto la vigenza della causa di sospensione di cui all'art. 159, comma 2, c.p. come introdotta dalla legge Orlando, ora espressamente abrogata», «eliminando il segmento temporale di sospensione del corso della prescrizione» inserito dalla l. n. 103/2017: «per effetto dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p., la disciplina della prescrizione oggi applicabile - risultante dalla espressa abrogazione della causa di sospensione della prescrizione della legge Orlando - è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto». «Ciò non è contraddetto» - aggiunge la sentenza - «dalla introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo, introdotta al comma 2, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 134/2021, che ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 344-bis c.p.p. per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020». «Con l'art. 344-bis c.p.p. il legislatore ha introdotto il rimedio processuale dell'improcedibilità per i soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020, ha disposto la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado (con l'introduzione dell'art. 161-bis c.p.), ma, allo stesso tempo, ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando sul regime prescrittivo della legge Cirielli al comma 1, applicabile, proprio perché inserita in una disposizione specifica al comma 1 dell'art. 2, a tutti i reati ivi compresi quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019». Dunque, «Nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 159 (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata)» (1).

Secondo altro orientamento di legittimità, allo stato ampiamente maggioritario, la disciplina prescrizionale applicabile ai reati in questione è quella dettata dalla l. n. 103/2017.

Ed invero, la sospensione sine die del termine di prescrizione prevista dalla l. n. 3/2019, e la cessazione definitiva di quel termine contemplata dalla l. n. 134/2021 presentano una identità strutturale, determinando entrambe un blocco definitivo del corso della prescrizione, destinato a non riprendere più nell'ulteriore prosieguo del procedimento: blocco applicabile ai soli reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020, non potendo darsi applicazione retroattiva ad una disposizione deteriore per l'imputato.

L'opzione ermeneutica condivisa da questo orientamento valorizza lo stretto collegamento esistente tra l‘abrogazione dell'art. 159 comma 2, c.p. e la simultanea introduzione del nuovo istituto della cessazione della prescrizione di cui all'art. 161-bis c.p.: entrambe le innovazioni normative sono contemplate dal medesimo comma della Riforma Cartabia (art. 2 comma 1, l. n. 134/2021); entrambe le statuizioni disciplinano la medesima fattispecie, individuando gli effetti prodotti dalla pronuncia della sentenza di primo grado sul decorso dei termini di prescrizione, regolamentandola in maniera largamente sovrapponibile.

Dunque, una lettura della “riforma Cartabia” che tenesse conto solo ed esclusivamente dell'avvenuta abrogazione dell'art. 159 comma 2, c.p., obliterando l'intervenuto inserimento nel codice dell'art. 161-bis c.p., incorrerebbe in quel “divieto di parcellizzazione” delle discipline avvicendatesi nel corso del tempo più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per creare per via giurisprudenziale una tertia lex, mai introdotta dal legislatore, formata da “atomi” di normative differenti, vigenti in tempi diversi.

Ciò posto, la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dalla c.d. “riforma Orlando”, che ha avuto vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, deve continuare a disciplinare - quanto al computo dei termini di prescrizione - i reati commessi in quel medesimo arco temporale, in quanto disposizione ampiamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata (2).

(1Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2024, n. 18873.

        

(2Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2024, n. 24579; Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2024, n. 24570; Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 23526; Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2024, n. 17841; Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2024, n. 16862; Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 22998; Cass. pen., sez. IV, 29 febbraio 2024, nn. 20764, 11382 e 10483; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2024, nn. 4932, 4933 e 4936; Cass. pen., sez. I, 29 settembre 2023, dep. 2024, n. 2629; Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2023, dep. 2024, n. 623; Cass. pen., sez. IV, 24 ottobre 2023, n. 48770; Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2023, n. 42864; Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2023, n. 39170.

Rimessione alle Sezioni Unite

L'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale era chiamato a scrutinare il ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato a lui ascritto estinto per l'integrale decorso dei termini di prescrizione, calcolati secondo quanto prescritto dalla l. n. 251/2005, non essendosi ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 159 comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017.

Il ricorrente, in ossequio al prevalente orientamento di legittimità, deduceva che nel caso di specie non potessero ritenersi decorsi i termini di prescrizione, essendo necessario tenere conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 159 comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017.

Il Consigliere delegato allo spoglio del ricorso ha ripercorso i due orientamenti sostenuti dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando la speciale importanza della questione controversa: «dalla pronta risposta all'interrogativo che essa propone dipende la certezza della determinazione del tempo necessario a prescrivere per una fascia di reati (commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019) indubbiamente cospicua; elemento, quest'ultimo, la cui prevedibilità costituisce un connotato di notevole interesse per le parti del processo e identifica un obiettivo di non tenue rilevanza per il vaglio nomofilattico».

Il ricorso è stato, pertanto, rimesso all'esame delle Sezioni Unite, alle quali è stato rivolto il seguente quesito: «Se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 12 dicembre 2024.

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