Regolamento sui mercati digitali: la designazione di una società come gatekeeper è giustificata se raggiunge specifiche soglie quantitative e impatta sul mercato interno

La Redazione
17 Luglio 2024

Con sentenza del 17 luglio 2024 (T-1077/23) Il Tribunale UE ha respinto il ricorso di una società che, tramite le sue società figlie, fornisce una nota piattaforma di social network online. Per il Tribunale UE, gli argomenti dedotti dalla società in questione non erano sufficientemente fondati per contestare la presunzione secondo cui la società ricorrente aveva un impatto significativo sul mercato interno detenendo una posizione consolidata e duratura e la nota piattaforma social online era un punto di accesso (c.d. gateway) importante affinché gli utenti commerciali potessero raggiungere gli utenti finali.

La società B. L., tramite le sue società figlie, fornisce una nota piattaforma di social network online. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione ha designato tale società come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA) (Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

Nel novembre 2023 la società in questione ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. Il Tribunale ha deciso di statuire nella presente causa mediante procedimento accelerato.

Con sentenza del 17 luglio 2024, pronunciata otto mesi dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale ha respinto il ricorso della citata società. Il Tribunale ha anzitutto ricordato la genesi e il contenuto normativo del DMA. In particolare, esso ha sottolineato che il legislatore dell'Unione ha deciso di adottare il DMA al fine, segnatamente, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare.

Il Tribunale ha poi constatato che la Commissione poteva giustamente ritenere che la società B. fosse un gatekeeper. A tale riguardo, esso ha rilevato che era pacifico che B. raggiungeva le soglie quantitative previste nel DMA, per quanto riguarda in particolare il suo valore di mercato globale, il numero di utenti della piattaforma di social network online nell'Unione e il numero di anni in cui quest'ultima soglia relativa al numero di utenti era stata raggiunta, il che consentiva di presumere che essa fosse un gatekeeper.

Il Tribunale ha poi ritenuto che gli argomenti dedotti dalla società non fossero sufficientemente fondati per mettere manifestamente in discussione la presunzione secondo cui la stessa aveva un impatto significativo sul mercato interno, la piattaforma social online era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali e la società deteneva una posizione consolidata e duratura.

In particolare, in primo luogo, il Tribunale ha respinto l'argomento della società B. secondo cui il fatto che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il suo modesto fatturato nell'Unione. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l'elevato valore di mercato della società a livello mondiale, associato all'ampio numero di utenti della piattaforma social nell'Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi.

In secondo luogo, il Tribunale ha parimenti respinto l'argomento della società secondo cui il fatto che essa non disponesse di un ecosistema e non beneficiasse di effetti di rete o di lock-in, e che la piattaforma social, una cui parte significativa di utenti ricorreva al multihoming, avesse una scala ridotta rispetto a quella di altri servizi di social network online dimostrava che la piattaforma social non era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali.

A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato in particolare che, nonostante le circostanze invocate dalla società, a partire dal suo lancio nell'Unione nel 2018, la nota piattaforma social era riuscita a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di altri noti social network, nonché un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, soprattutto tra i giovani utenti, che passavano più tempo sulla piattaforma social online in questione  che su altri social network.

In terzo luogo, il Tribunale ha respinto gli argomenti della società diretti a dimostrare che essa non deteneva una posizione consolidata e duratura. A tale riguardo, la società aveva sostenuto di essere un nuovo concorrente sul mercato e che la sua posizione era stata contestata con successo da concorrenti, che avevano lanciato nuovi servizi come Reels e Shorts, i quali, imitando le caratteristiche principali della piattaforma social in questione, avevano sperimentato una rapida crescita. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che se è vero che, in effetti, nel 2018, la piattaforma social era un nuovo concorrente sul mercato interno che mirava a contestare la posizione degli operatori aventi una forte presenza sul mercato, la sua posizione si era rapidamente consolidata, se non addirittura rafforzata negli anni successivi, e ciò nonostante il lancio di servizi concorrenti come Reels e Shorts, al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell'Unione.

Il Tribunale ha altresì concluso che il livello di prova applicato dalla Commissione era corretto e che, anche se la Commissione era incorsa in alcuni errori nella sua valutazione degli argomenti della società, questi ultimi non incidevano sulla legittimità della decisione impugnata. Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti della società relativi all'asserita violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della parità di trattamento.